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Decreto 12 marzo 2004
Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 9 gennaio 2004, n.6
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004)
Indice
Visto l'art. 405 codice civile, introduttivo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che prevede che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro;
Visto l'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della predetta legge, che prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare deve essere tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visti gli artt. 1 e 2 della disposizione anzi citata che prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri di sua competenza che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e altresì che con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalità di tenuta di tali registri;
Visti gli artt. 1, comma 1, lett. a) e 14 del Decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;
D E C R E T A
Art. 1
Il registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è stabilito in conformità al modello allegato al presente decreto e di seguito indicato:
NUMERO
REGISTRO |
DENOMINAZIONE
REGISTRO |
CODICE
MODELLO |
| 33 BIS |
Registro delle amministrazioni di sostegno |
Mod. 33 BIS * |
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Art. 2
Il registro è tenuto anche in conformità alle "Avvertenze" e "Istruzioni" allegate al modello.
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Art. 3
Il modello è utilizzato dagli uffici giudiziari a decorrere dal 19 marzo 2004, data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
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Roma,
12 marzo 2004
IL MINISTRO Roberto Castelli
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registro_ammin_sostegno_4.pdf
registro_ammin_sostegno_4b.pdf
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