Decreto 9 luglio 2008
n. 139
Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico
di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2008)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto l’articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il Decreto Ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
Visto l’articolo 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – che ha elevato al 2% dell’importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono state stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;
Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
- La ripartizione della somma di cui all’articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è approvata dal dirigente dell’ufficio attuatore dell’intervento.
- Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
- La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall’addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
- aliquota percentuale relativa all’entità dell’opera determinata come di seguito:
- 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;
- 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;
- 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00);
- 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;
- 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;
- aliquota percentuale relativa alla complessità dell’opera determinata come di seguito:
- 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
- 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
- Allorquando il progetto è costituito da più sotto–progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l’aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell’importo del progetto posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
Art. 2
- La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell’articolo 1, in base a quanto segue:
- responsabile del procedimento: 12%;
- incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
- incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
- direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
- incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
- altri componenti dell’ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell’opera: 5%.
- Il dirigente di cui all’articolo 1, comma 1, nell’ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l’apporto di una pluralità di competenze tecniche specialistiche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).
- L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
- Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un’aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:
dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo
IS = importo delle strutture
IT = importo totale delle opere
CS= 0,5 per collaudo effettuato in commissione
CS= 1 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.
La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.
- L’aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l’aliquota spettante al collaudatore statico, è addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
Art. 3
- Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l’incentivo di cui al presente regolamento è ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell’articolo 2, comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l’incentivo viene corrisposto nella misura del 50%.
- Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l’incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f) dell’articolo 2, comma 1, proporzionalmente all’importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
Art. 4
- Qualora i dipendenti dell’Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l’aliquota di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) viene calcolata come di seguito:
- redazione del progetto preliminare: 15%
- redazione del progetto definitivo: 70%
- redazione del progetto esecutivo: 15%
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, costituiscono economie.
Art. 5
- Gli importi derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3, e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all’articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:
ove:
"Qi" indica la quota parte spettante a ogni singola unità;
"∑" indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di progettazione;
"n" indica il numero degli aventi diritto al compenso;
"S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
"N" il numero di tali tecnici;
"i" un generico tecnico;
"Ci" e "Di" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
- Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell’ambito del progetto è così fissato:
- progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della progettazione: 0,60;
- collaboratore: 0,40;
- Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell’incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non è totale, è fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all’unità.
- L’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 1, punto f) è ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.
- Per l’attribuzione del compenso agli incaricati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all’importo delle opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
Art. 6
- Nei casi di realizzazione di un’opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all’articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’incentivo spetta nell’intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
Art. 7
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
- Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134.
Art. 8
Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della Giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 209
Roma,
9 luglio 2008
IL MINISTRO
Angelino Alfano
NOTE
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo dell’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 92. (Corrispettivi e incentivi per la progettazione).
- Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico–amministrative
ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione
dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi
compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
- Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo
90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.
- I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando
le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di
supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare
si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi
e per i capitolati e i contratti.
- I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12–bis dell’articolo 4 del decreto–legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155.
- Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara
di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti
di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e
alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie.
I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
- Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le
modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra
i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
- A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato
il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato
a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia
pure anticipate dall’ente mutuatario».
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell’art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
«Art. 35. (Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni)
- Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del
ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui
alla tabella IV annessa al Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata
alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed
ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia
– Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono
aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali
di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
- Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria,
le seguenti funzioni:
- effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria,
anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
- effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva
sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione
delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro
di grazia e giustizia;
- effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la
ristrutturazione degli immobili dell’Amministrazione penitenziaria.
- Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri
uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte
al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà,
in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa
ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne
le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati
alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
- Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni
organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede
mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell’Amministrazione
penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge
le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando
di concorso.»
Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:
«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici).
- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico–amministrativo alle attività del responsabile del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici sono espletate:
- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi,
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- dalle società di professionisti;
- dalle società di ingegneria;
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 37 in quanto compatibili;
- da consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. È vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico–amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni
di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253,
comma 8.
- Si intendono per:
- società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico–economica
o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali
sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si
applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le
rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
- società di ingegneria le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico–economica o
studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
- Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
- I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro
a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se
non conseguenti ai rapporti d’impiego.
- Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico–amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero
di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti
dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze,
casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi
di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
- Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante
o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.»
«Art. 91 (Procedure di affidamento)
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
- Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento,
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g)
e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo
la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
- In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
- Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione,
da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente
svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
- Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico–artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di idee.
- Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di
applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto
della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal
bando di gara della progettazione.
- I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte
III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse
attività tecnico–amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata
parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo
90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno
l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nell’Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
- È vietato l’affidamento di attività di progettazione coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di
supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse
da quelle previste dal presente codice».
Per il testo dell’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, vedasi in nota al titolo.
L’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), è il seguente:
- «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione».
Il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca: «Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Si riporta il testo del comma 25, dell’art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
- per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonché per l’emanazione di testi
unici;
- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- sugli schemi generali di contratti–tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri».
Il decreto
ministeriale 20 aprile 2000, n. 134 (Regolamento
recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico di cui
al comma 1 dell’art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche
ed integrazioni) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000.