Decreto 8 aprile 2008
Ripartizione dei residui 84 posti di magistrato dei 546 recati in aumento
dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 giugno 2008)
Vista la legge
13 febbraio 2001, n. 48, recante “Aumento
del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”,
con la quale il ruolo organico della magistratura è stato ampliato
di mille unità;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3, della
predetta legge, con il quale è previsto che il Ministro della Giustizia
proceda all’incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari
in ragione di complessivi 546 posti mediante separati decreti da emanare, sentito
il parere del Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento
della prova scritta di ciascuno dei concorsi per uditore giudiziario banditi
ai sensi del successivo articolo 18;
Rilevato che, nell’ambito delle unità recate
in aumento dalla legge in questione, trecento, per espressa previsione normativa,
devono essere destinate alla trattazione delle controversie di cui alla legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, registrato
alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2001, con il quale, nell’ambito delle
piante organiche della corte suprema di cassazione e della relativa procura
generale, sono stati istituiti i posti recati in aumento dall’articolo
2, comma 1, della medesima legge n. 48/2001;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2003, registrato
alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2003, con il quale, successivamente alla
indizione del primo dei concorsi previsti dal citato articolo 18 della legge
13 febbraio 2001, n. 48, è stato assegnato in aumento nelle piante organiche
dei singoli uffici giudiziari un contingente pari a 234 delle complessive 546
unità da ripartire ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima
legge;
Visto l’articolo 12, del decreto legge 25 ottobre
2002, n. 236, relativo a disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
in scadenza, convertito con legge
27 dicembre 2002, n. 284, con il quale è stato
elevato da due a tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 48/2001
il termine per l’indizione dei concorsi per uditore giudiziario di cui
al richiamato articolo 18;
Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 2004, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi – n. 17 del
2 marzo 2004, e 23 marzo 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – IV
serie speciale concorsi – n. 24 del 26 marzo 2004, con i quali sono stati
indetti gli ulteriori bandi di concorso, rispettivamente per 380 e 350 posti,
di uditore giudiziario ai sensi del predetto articolo 18;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, registrato
alla Corte dei Conti il 30 giugno 2005, con il quale sono stati distribuiti
in aumento tra gli uffici giudiziari ulteriori 196 posti di magistrato;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2007, registrato
alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2008, con cui sono stati distribuiti in
aumento ulteriori 32 posti di magistrato presso gli uffici giudiziari per i
quali, in relazione alla proposta formulata in data 10 gennaio 2006, è stata
rilevata con il Consiglio Superiore della Magistratura una condivisa valutazione
delle relative necessità operative alla luce del parere espresso dall’organo
di autogoverno nella seduta del 6 luglio 2006 e confermato con successiva delibera
in data 28 giugno 2007;
Rilevato che, pertanto, delle 546 unità recate in
aumento presso gli uffici giudiziari ai sensi della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, residuano da ripartire ulteriori 84 unità di magistrato con funzioni
giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado, di collaborazione
al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di
primo grado e di secondo grado;
Ritenuto altresì che nell’ambito delle predette
unità residue, 39 posti costituiscono l’ulteriore contingente
da assegnare presso i singoli uffici in funzione delle specifiche esigenze
determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni;
Viste le tabelle A, B e D allegate al decreto ministeriale
1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le successive
variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del
pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali per i minorenni
ed ai tribunali ordinari;
Vista la tabella B, ruolo organico della magistratura, allegata
all’articolo 5, comma 9, della legge
30 luglio 2007, n. 111, recante “Modifiche
alle norme sull’ordinamento giudiziario”, pubblicata sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2007, n. 175, che ha modificato
il ruolo organico della magistratura,
Rilevato che, a seguito delle determinazioni assunte con
i citati provvedimenti attuativi della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonché delle
succitate modifiche al ruolo organico della magistratura, i richiamati 39 posti
ancora da assegnare in funzione delle specifiche esigenze determinate dalla
trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni, devono essere ripartiti tra gli uffici giudicanti
di primo e secondo grado;
Valutato che, nell’ambito del presente intervento,
carattere prevalente nella individuazione della tipologia di ufficio presso
cui ripartire le risorse organiche recate in aumento deve essere riconosciuto
alle specifiche necessità rilevate nell’ambito della materia del
lavoro e previdenza, così da dare concreta attuazione alla legge 13
febbraio 2001, n. 48;
Viste le risultanze della analisi condotta dalla Commissione
per lo studio e la proposta di riforma e di interventi sul piano normativo
e organizzativo che razionalizzino l’esercizio della giurisdizione e
conferiscano efficienza al sistema, istituita con decreto del Ministro della
Giustizia in data 25 settembre 2006, che ha individuato per gli uffici giudicanti
di secondo grado le maggiori criticità nella gestione dei flussi di
lavoro;
Considerato che l’indagine integrativa condotta in
ordine ai carichi di lavoro degli uffici giudiziari, presupposta nel citato
decreto ministeriale 17 settembre 2007, realizzata secondo una metodologia
diretta a valutare, oltre ai procedimenti iscritti, anche la capacità di
smaltimento e l’incidenza del numero di procedimenti pendenti all’esito
del periodo considerato, ha confermato, per gli uffici giudicanti di secondo
grado di Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze,
Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trieste e Venezia, segnalati
dal Consiglio superiore della magistratura con il citato parere del 6 luglio
2006, una situazione di disagio operativo tale da richiedere un incremento
delle relative risorse organiche;
Ritenuto peraltro che, per le corti di appello di Campobasso,
Catania, Catanzaro e Milano, alla luce dei valori pro capite rilevati con riferimento
ai procedimenti sopravvenuti, l’entità numerica dell’ampliamento
prospettato nel predetto parere deve essere opportunamente limitata alla consistenza
di seguito disposta, procrastinando una ulteriore valutazione del relativo
fabbisogno all’esito della operatività degli aumenti effettuati;
Considerato che la medesima indagine ha confermato, per
gran parte degli uffici di primo grado individuati nella citata proposta, la
necessità di procedere all’adeguamento delle relative piante organiche
in funzione dei valori pro capite rilevati secondo gli indicatori sopra descritti
soprattutto per quello che concerne le sopravvenienze, tenendo conto altresì,
ai fini della determinazione della consistenza numerica degli incrementi, di
quanto già disposto con il predetto D.M. 17 settembre 2007;
Ritenuto, in particolare, che in ordine alla funzionalità dei
tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica, all’esito
dell’indagine statistica integrativa sono emerse specifiche conferme
sulle necessità di intervento già indicate nella proposta in
data 10 gennaio 2006 per i tribunali di Ancona, Bari, Bergamo, Cosenza, Crema,
Foggia, Forlì, Latina, Lecce, Macerata, Mantova, Paola, Pistoia, Prato,
Ragusa, Reggio Emilia, Teramo, Tivoli, Trani, Velletri e Viterbo, per le procure
della Repubblica di Bergamo, Brescia, Lucera, Padova, Perugia, Pescara, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Siracusa, Teramo, Verona e Vicenza, nonché per
il tribunale di Vasto in relazione alle esigenze operative specificamente segnalate
con il parere richiamato dal Consiglio superiore della magistratura;
Valutato che analoghe considerazioni possono essere formulate
in ordine al proposto incremento di organico dei Tribunali per i minorenni
di Ancona, Firenze e Milano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna, uffici per i quali permangono situazioni di disagio
operativo tali da rendere necessario procedere all’incremento delle relative
risorse nella misura già individuata;
Ritenuto peraltro che, per gli uffici di procura generale
presso la corte di appello e per quelli di sorveglianza inclusi nella citata
proposta, l’indagine condotta ha consentito di rilevare, all’esito
degli incrementi già disposti con il citato D.M. 17 settembre
2007, un sostanziale stato di equilibrio nella gestione dei flussi di lavoro,
tale da consentire di rinviare ad una fase successiva eventuali interventi
di potenziamento dell’organico;
Considerato, pertanto, che si rende necessario
procedere alla integrale distribuzione delle 84 unità ancora disponibili
ai sensi della legge n. 48/2001;
Valutato che l’analisi realizzata conferma, per gli
uffici interessati, l’apprezzabile incidenza delle controversie in materia
di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché delle complessive
66 unità da attribuire agli uffici giudicanti di primo e secondo grado,
39 unità risultano assegnate, rispettivamente in ragione di 10 e di
29, in funzione delle esigenze rilevate in tale settore della giurisdizione;
Considerato che con il presente provvedimento risulta perfezionata
l’integrale assegnazione delle risorse organiche disponibili ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della predetta legge 13 febbraio 2001, n. 48,
in conformità dei vincoli di destinazione fissati dalla medesima norma;
Rilevato peraltro che, per la realizzazione di un assetto
organico maggiormente rispondente ai carichi di lavoro rilevati nei diversi
settori della giurisdizione, gli ampliamenti attribuiti per le specifiche esigenze
del settore lavoro presuppongono una riorganizzazione complessiva delle risorse
organiche interne ai singoli uffici;
Considerato che le determinazioni assunte con il presente
decreto non costituiscono modifiche alle tabelle di composizione degli uffici
giudiziari e che le variazioni consequenziali alla accresciuta disponibilità di
risorse organiche dovranno essere adottate con separato provvedimento, secondo
le modalità previste dal vigente ordinamento giudiziario;
D E C R E T A
Art. 1
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Le tabelle A, B e D vigenti allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, sono modificate nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede.