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Vice Procuratore Onorario - Corte di Appello di Trento: Procedura di selezione
Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure della
Repubblica presso i tribunali ordinari della Corte di Appello di Trento
(D.M. 25 ottobre 2006 pubblicato nella G.U. 83 del 31 ottobre 2006 – 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota in data 2 marzo 2006 con la quale il
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento chiede
l'attivazione della procedura per la nomina dei vice procuratori onorari delle
Procure della Repubblica del distretto, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. e)
del Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 112 del 6 maggio 2005;
Visti gli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies
e 42-sexies del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice
procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 71
dello stesso Regio Decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
“Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 “Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 e
successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello Statuto Speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale
degli uffici siti nella provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale del
personale degli uffici siti nella provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3 bis (Uso della telematica) della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza
nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e
i privati;
Visto il Decreto
Ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 6
maggio 2005 con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per la
nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari e,
in particolare, l'art. 3, punto 2, lett. e);
Viste le delibere
del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nelle sedute del 12 luglio
2006 e del 12 ottobre 2006;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione
alla nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Bolzano, che si procederà alla copertura dei posti
vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici
che risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (26,47% per il
gruppo linguistico italiano, 69,15% per il gruppo linguistico tedesco e 4,37%
per quello ladino) nonché dei posti tutt'oggi coperti;
DECRETA
Art. 1
Apertura dei termini
L'apertura dei termini per la presentazione
delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina
dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali
ordinari della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario
- cittadinanza italiana;
- dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica e psichica;
- non inferiore ai venticinque anni e non
superiore a sessantanove anni, con riferimento alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di nomina;
- residenza in un comune compreso nel
distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la
domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di
avvocato o le funzioni notarili;
- laurea in giurisprudenza (laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei
corsi universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle
Università della Repubblica o presso una Università estera di un Paese con
il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- non aver riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto
a misure di prevenzione o di sicurezza;
- condotta incensurabile cosi come previsto
dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per la nomina a vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano è richiesta:
- adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).
I requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3
Domanda di ammissione alla procedura di selezione
La domanda di partecipazione alle procedure di
selezione deve essere redatta, a pena di inammissibilità, compilando in ogni sua
parte l'apposito modulo (Mod. A), nonché gli allegati Mod. B e
C reperibili sul
sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it).
La domanda, come sopra compilata e stampata
utilizzando l'apposito form, deve essere anche presentata nelle ore d'ufficio,
ovvero fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento entro
e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente Decreto del
Ministero della Giustizia.
La domanda sarà dichiarata inammissibile se:
- non inserita nell'apposito form sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura;
- non inviata/presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il mancato rispetto di entrambi i criteri previsti dalle lettere a) e b) (inserimento dati nell'apposito form sul sito
www.csm.it ed invio/presentazione della domanda) comporta l'esclusione dalla
procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.
Ogni aspirante dovrà dichiarare:
- il proprio cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il numero di codice fiscale,
allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
- l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 (per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Bolzano);
- l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino (per gli aspiranti alla nomina a
vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Bolzano);
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare gli estremi del provvedimento);
- di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42 quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione del Decreto Ministeriale
di nomina;
- di impegnarsi a non esercitare la professione forense dinnanzi agli Uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli
(ai sensi dell'art. 71 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12), nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici.
Art. 4
Termini per la presentazione dei documenti
Alla istanza di nomina, inviata/presentata nei termini di cui all'art. 3 del presente bando, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:
Prodotti dall'interessato:
- istanza di nomina (Mod. A);
- certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
- nullaosta incondizionato rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell' art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Mod. B);
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale o della sezione distaccata, presso cui svolge esclusivamente le
funzioni, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici (Mod. C);
L'interessato dovrà altresì allegare:
- documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza;
- fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per
posta);
- codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Prodotti dall'ufficio:
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato penale;
- rapporto informativo del Prefetto;
- parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Art. 5
Procedimento per la nomina
- L'istanza di nomina
(Mod. A) con gli allegati Mod. B e C dovrà essere inviata secondo quanto
previsto dall'art. 3 del presente bando al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento.
Nella domanda devono essere complessivamente indicate tre sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere nominato.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di coprire i posti vacanti di vice procuratore onorario delle Procure della Repubblica della Corte di Appello di Trento,
procederà dalla città di Trento, sede di Corte di Appello e, quindi, proseguirà secondo l'ordine decrescente degli organici delle singole Procure.
- Il Procuratore Generale della Repubblica trasmetterà le istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva istruzione.
- Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze di nomina dei vice procuratori onorari, provvede a convocare il Consiglio Giudiziario nella
composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice
procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.
- La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al citato art. 3; la predetta
proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
- Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima
dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.
- Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del presente bando, al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente
nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
- Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine
di coprire i posti resisi eventualmente vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata
presso altri Uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.
- In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della
procedura prevista dall' art. 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2005.
- Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente bando, sono rigettate con
provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.
- Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, secondo comma, dell'Ordinamento Giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare
il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di
credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la
professione di avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte,
dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di
appartenenza.
- I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari
direttivi addetti, per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi
riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della
documentazione per le istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle
pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
- Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle
Corti di Appello.
- Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante
trasmissione del relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione della procedura di
decadenza dall'incarico.
Art. 6
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.3, quarto comma, lettera b), del Regio Decreto 27 novembre 1933, n.
1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva,
sempre che l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.
La domanda dovrà essere corredata dai documenti comprovanti il possesso da parte dell'aspirante dei suddetti titoli.
I documenti devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali)
e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi
in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 7
Informazioni disponibili sul sito internet del
Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it)
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet
www.csm.it. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria
approvata dal Consiglio Giudiziario competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 8
Tirocinio
-
Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli Giudiziari individueranno
un magistrato di riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e con la presenza ad udienze
dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.
- Il Consiglio Giudiziario provvederà alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello
studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
- Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi.
Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della
procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42 sexies, comma 2, lett. c) dell'Ordinamento Giudiziario, secondo quanto previsto dall'art.13 del decreto ministeriale 4
maggio 2005.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio
Giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42 ter del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 6 maggio 2005.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Art. 10
Disposizioni finali
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione
delle domande di partecipazione.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre il termine ultimo
utile per la spedizione della domanda.
Roma, 25 ottobre 2006
IL MINISTRO
Clemente Mastella
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