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Vice procuratore onorario: procedura di selezione
D.M. 16 gennaio 2008: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
Selezione per la nomina dei vice procuratori onorari
(D.M. 29 novembre 2007 pubblicato nella G.U. n. 97 del 7 dicembre 2007 – 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della precedente deliberazione;
Visto il Decreto Ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale – n. 235 del 9 ottobre 2007, adottato in conformità alla delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 luglio 2007, con il quale sono
stati fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori
onorari presso i Tribunali ordinari;
Visti gli artt. 42–ter, 42–quater, 42–quinquies e 42–sexies del Regio Decreto 30
gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice procuratori onorari in forza del
richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 71 dello stesso Regio Decreto;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3 bis (Uso della telematica) della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attività, le
Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati;
Ritenuto che occorre procedere all'attivazione della procedura per la nomina dei
vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali con
esclusione degli uffici delle Procure della Repubblica che ricadono nel
distretto della Corte d'Appello di Trento;
DECRETA
Art. 1
Apertura dei termini
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione
alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario delle
Procure della Repubblica presso i Tribunali con esclusione degli uffici delle
Procure della Repubblica che ricadono nel distretto della Corte d'Appello di
Trento;
Art. 2
Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario
Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore
onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica e psichica;
- età non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni,
con riferimento alla data della delibera consiliare di nomina;
- residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio
giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla
legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica)
conseguita in una delle Università della Repubblica o presso una Università
estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
- condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, salvo quanto previsto al precedente punto 4, e
devono permanere al momento della nomina.
Art. 3
Domanda di ammissione alla procedura di selezione
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione
deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio Superiore
della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura e altresì consegnando ovvero facendo
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo
debitamente compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai Mod. N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura,
al Procuratore Generale della Repubblica nel cui distretto di
Corte di Appello ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e
non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente Decreto ministeriale.
L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate
determina l'inammissibilità della domanda.
Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il
distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro
sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non
effettuate.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
della domanda cartacea, nè per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande
inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.
Ogni aspirante dovrà dichiarare:
- il proprio cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di avere l'idoneità fisica e psichica;
- il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e
la data del conseguimento;
- di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda di nomina, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni
notarili;
- di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
- di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre
2002, n. 313;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di
magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42
quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria
firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4
Presentazione dei documenti
Con l'istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui all'art. 3 del
presente bando, dovranno essere prodotti dall'interessato a pena di
inammissibilità:
- certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un
Ente pubblico (ASL o medico militare);
- nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di
lavoro;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro,
l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi
dell' art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione
forense nell'ambito del circondario del Tribunale o della sezione distaccata,
presso la quale svolgerà esclusivamente le funzioni di vice procuratore
onorario, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a dimettersi
dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di altri organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del
decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
- documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al
successivo art. 6;
- fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver
inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa
per posta);
- codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze).
Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:
- certificato penale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale;
- rapporto informativo del Prefetto;
- parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel caso
in cui l'aspirante svolga la professione forense.
Art. 5
Procedimento per la nomina
- Il Procuratore Generale della Repubblica trasmetterà le istanze di nomina
pervenute secondo quanto previsto dall'art. 3 al Presidente della Corte di
Appello per la successiva istruzione.
- Il Presidente della Corte di Appello provvede, una volta istruite le istanze
di nomina dei vice procuratori onorari, a convocare il Consiglio Giudiziario
nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli
aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria
di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 3. La
predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del
Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni
dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio Giudiziario,
saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell'inoltro della
graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;
- Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio Giudiziario provvede ad
inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del presente bando, al Consiglio
Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente
nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
- Il Consiglio Superiore della Magistratura procederà alla copertura dei posti
vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede di Corte d'Appello e
proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura
della Repubblica.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore
della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al
fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti. La nomina disposta con
delibera consiliare a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza
presentata presso altri Uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario,
sia come giudice onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello può richiedere al Consiglio Superiore
della Magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal D.M.
26 settembre 2007.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle
istanze di cui all'art. 3 del presente bando, sono dichiarate inammissibili con
provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.
- Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate
sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941,
n. 12;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno
essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la
conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o
siano state da esso revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta
dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il
timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità
ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di
professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i Consigli
Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri
motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
- I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna
Procura Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le
istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta la documentazione di cui sopra.
- Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno essere
trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della Magistratura a
cura dei Presidenti delle Corti di Appello.
- Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al
Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso,
mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata
presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione della procedura di
decadenza dall'incarico.
Art. 6
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato,
l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco
speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del Regio Decreto 27
novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti
superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa
carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un Ufficio
giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici
economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra
indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del
precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore
anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità
anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere
l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le
funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione
eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi
in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 7
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore della
Magistratura
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno
disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare saranno
disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei
candidati, la graduatoria provvisoria approvata dal Consiglio Giudiziario
competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Art. 8
Tirocinio
- Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una
indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica
cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio
della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione delle funzioni
giudiziarie, ed i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di
riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo
le indicazioni del Pubblico Ministero titolare, e la presenza ad udienze
dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.
- Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri
teorico–pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante
l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una
relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del
magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonchè
sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio
delle funzioni giurisdizionali.
- Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica
valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine
del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il
Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della
procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42 sexies, comma 2, lett. c)
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.M.
26 settembre 2007.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio
Giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della Magistratura e
utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione
alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai
soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42 ter
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 235 del 9 ottobre 2007.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati
personali.
Art. 10
Disposizioni finali
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 4.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, nè
consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre il termine ultimo
utile per la spedizione della domanda.
Roma, 29 novembre 2007
IL MINISTRO
Clemente Mastella
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