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Uditore Giudiziario - Anno 2002: bando di concorso
Concorso, per esami, a sette posti d'uditore giudiziario
riservato alla provincia autonoma di Bolzano
(D.M. 28 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 2 del 7 gennaio 2003 - 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368
recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere
statali;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente
norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento
della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104,
concernente le norme transitorie dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327,
e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli
uffici siti in provincia di Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio
di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive
modifiche;
Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, concernente
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente l'istituzione in Bolzano
di una sezione distaccata della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo
dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti
integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia
di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente la modifica
della disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente
nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Vista la legge 13 febbraio 2001 n. 48, recante aumento del ruolo organico
e disciplina dell'accesso in Magistratura;
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 20
novembre 2002, con la quale é stato indetto un concorso a sette posti di uditore
giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano di cui cinque posti per
il gruppo di lingua tedesca e due per il gruppo di lingua ladina;
DECRETA
Art. 1
é indetto un concorso, per esami, a sette posti di uditore giudiziario per gli
uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, di cui cinque riservati
al gruppo di lingua tedesca e due al gruppo di lingua ladina.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei due gruppi linguistici
tedesco e ladino (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica);
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- sia di condotta incensurabile;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;
- abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di quaranta,
salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo;
- per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono
deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici,
i 45 anni di età;
- sia in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, come modificato dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 3
Elevazione del limite di età
Il limite di età di 40 anni é elevato:
- di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di età. Detta elevazione
del limite di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni
vigenti;
- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito,
della marina o dell'aeronautica cessati di autorità o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri, in servizio permanente,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle
corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.
Art. 4
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando esclusivamente
l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'amministrazione, reperibile
presso tutte le Procure della Repubblica.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il candidato
é residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma che, precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare
la domanda all'autorità consolare competente o al Procuratore della Repubblica
di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della tessera rilasciata
dal Ministero delle finanze;
- lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e la loro data
di nascita;
- l'Università presso la quale é stata conseguita la laurea in giurisprudenza
e la data del conseguimento;
- il possesso della cittadinanza italiana e l'indicazione del gruppo linguistico
di appartenenza;
- il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; in caso di mancata iscrizione
o di cancellazione dalle liste medesime l'aspirante dovrà compilare la dichiarazione
sostitutiva di notorietà (modello B), accompagnata dalla fotocopia
del suo documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti
penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione; (in caso positivo, l'aspirante dovrà compilare
il modello B con le modalità prevista al n. 8);
- di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.; (in caso positivo l'aspirante
dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 8);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (in
caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità
previste al n. 8);
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; (in caso
positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità
previste al n. 8);
- di non essere stato destituito ovvero licenziato o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso
é stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il
modello B con le modalità previste al n. 8);
- il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta
anni di età hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l'idoneità fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere
assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione
apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono e Procura della
Repubblica di competenza);
- il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso
qualora sia diverso da quello di residenza.
In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza;
- la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione
europea.
Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, i candidati hanno facoltà di sostenere le prove di esame previste sia
nella lingua italiana, sia in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi
nella domanda di ammissione.
In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo modulo la propria
firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del candidato
(su fondo bianco, a mezzo busto, e con formato di centimetri quattro per quattro),
di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino,
da ritirare presso la competente Procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del
candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda può far autenticare il cartoncino
con generalità, firma e fotografia, a cura dell'Ufficio ricevente ai sensi dell'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità, alla firma
ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente incaricato dal sindaco
o da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e
cognome del candidato e il timbro dell'ufficio ricevente o del pubblico funzionario
incaricato dal Sindaco, e la sigla di colui che ha provveduto all'autentica della
foto sul cartoncino.
Nel giorno previsto per l'identificazione, i candidati dovranno presentare l'attestato
di cui all'art. 2, lettera g), del presente decreto;
I modelli A e B
sono allegati al presente decreto.
Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento,
ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei magistrati - Ufficio III - via Arenula n. 70, 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
- coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite
oltre il termine indicato nell'art. 4, primo comma, del presente decreto;
- coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
decreto;
- coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati
dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione
del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale
ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento
di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il
lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato
o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
- coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio
del Consiglio superiore della magistratura, di condotta incensurabile;
- coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro
che sono stati destituiti o dispensati, ovvero licenziati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso é stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere
da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte
di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire
o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che,
comunque, abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, é deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando
di concorso.
Art. 6
Prove concorsuali
L'esame consiste:
- in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo;
Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla dettatura
della traccia, per lo svolgimento del tema.
- in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione
europea.
Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico
amministrativo della provincia di Bolzano.
L'esame si svolgerà secondo quanto stabilito dagli articoli 123 e seguenti dell'ordinamento
giudiziario, alla luce dell'art. 20 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
come modificato dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonché secondo
le disposizioni vigenti del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
Art. 7
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed é composta da
sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti
al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti
da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura di
intesa con la provincia di Bolzano.
I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati,
che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente
bandito, ed uno docente universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio
superiore della magistratura.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate
dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 123-ter del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi
dell'area C, già appartenenti al profilo professionale di funzionario di cancelleria
e direttore di cancelleria, coordinati da un magistrato addetto al Ministero della
giustizia.
Art. 8
Diario e disciplina delle prove scritte
Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali dell'Ergife Palace Hotel, sito
in via Aurelia n. 617/619, nei giorni 6, 7 ed 8 maggio 2003, con ingresso dei
candidati alle ore 8.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato é deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'assunzione in magistratura.
Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, il giorno 5 maggio
2003 alle ore 9 per l'identificazione e, nei giorni indicati al 1o comma del presente
articolo, per lo svolgimento delle prove scritte.
Le procedure di identificazione comprenderanno le seguenti operazioni preliminari:
- identificazione personale (i candidati dovranno presentare un documento
di riconoscimento valido);
- consegna dell'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del presente
decreto. Gli aspiranti che non produrranno il predetto attestato o che lo
avranno conseguito successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non potranno essere
ammessi a sostenere le prove di esame ai sensi degli articoli 2 e 5, comma
1, lettera c) del presente decreto;
- ritiro della tessera di riconoscimento;
- consegna, da parte dei candidati, dei testi di consultazione, per la preventiva
verifica della commissione.
Ai candidati é consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi
dei codici e delle leggi.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi, il candidato
deve indicare, in modo chiaro (in stampatello), il proprio cognome, il nome e
la data di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti, in particolare
quelli contenenti note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Il candidato é pertanto tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi
al fine di evitare:
- l'esclusione del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione
con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;
- l'esclusione dal concorso qualora fosse, comunque, trovato in possesso di
testi non consentiti successivamente alla dettatura delle tracce.
I candidati che non si presenteranno per le operazioni preliminari nel giorno
stabilito per l'identificazione, non potranno effettuarle nei giorni delle prove
scritte, a meno che non rinuncino al materiale da consultare.
Pertanto non saranno accettati i testi consegnati direttamente nei giorni delle
prove d'esame.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte, i candidati avranno a disposizione
otto ore, dalla dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.
é fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula di esame appunti manoscritti,
libri, pubblicazioni di qualunque specie, borse, telefoni cellulari o altre apparecchiature
radioelettriche.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.
Art. 9
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso coloro che saranno trovati in possesso di testi non
consentiti, o del materiale indicato dal precedente articolo (penultimo comma),
successivamente alla dettatura delle tracce.
Art. 10
Ammissione alle prove orali
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti
in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti
giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna
materia della prova orale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove,
esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i) dell'art. 6
del presente decreto, non inferiore a novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 11
Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare il diritto
all'elevazione del limite di età
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono essere posseduti
non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e le relative autodichiarazioni, nei casi previsti dall'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, accompagnate dalla fotocopia
del proprio documento di riconoscimento (art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica sopra citato), devono essere rese, a pena di decadenza, da parte di
ciascun candidato, al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati -
Ufficio III (concorsi in magistratura) - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro
il giorno in cui viene sostenuta la prova orale.
Dovranno, altresì, essere rese in carta semplice, entro il suddetto termine ed
al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, all'elevazione
del limite di età di cui al precedente art. 3.
Art. 12
Preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, i titoli
di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero
dall'aver prestato servizio militare di leva;
- dalla minore età.
Art. 13
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei
punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali
vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
al precedente art. 12.
La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i
lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione
al Consiglio superiore della magistratura, con le osservazioni del Ministro della
giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la
nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di
approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro
della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria
é pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati
possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria
sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura.
La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice é pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al Consiglio
superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati
possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine, il Ministro della giustizia
può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio
superiore della magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni ed approva
la graduatoria, anche modificandola.
Art. 14
Nomina dei concorrenti vincitori
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditori
giudiziari, il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della
magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi
dalla approvazione della graduatoria medesima.
Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati
entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma che precede.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta
inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di
controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del
termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 15
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti
di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche
con riferimento alle modalità, con l'invito ad assumere servizio.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in Magistratura), per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali é il Direttore generale dei
Magistrati.
Art. 17
Eventuali modifiche del calendario delle prove scritte
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2003 - 4a serie speciale si darà
comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, delle eventuali modificazioni
del luogo e della data di svolgimento delle prove, già fissate nel precedente
art. 8, e di altre eventuali variazioni al presente decreto.
In assenza di ulteriori disposizioni, pubblicate con le modalità predette, resta
confermato quanto prescritto dal presente decreto.
Art. 18
La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 28 dicembre 2002
IL MINISTRO
Roberto Castelli
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