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Giudice onorario di tribunale: procedura di selezione

D.M. 16 gennaio 2008: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande


Selezione per la nomina dei giudici onorari di tribunale
(D.M. 29 novembre 2007 pubblicato nella G.U. n. 97 del 7 dicembre 2007 – 4a serie speciale)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19 luglio 2007;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della precedente deliberazione;

Visto il Decreto Ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 235 del 9 ottobre 2007, adottato in conformità alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;

Visti gli artt. 42–ter, 42–quater, 42–quinquies e 42–sexies del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino–Alto Adige";

Visto il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

Visto il D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti nella provincia di Bolzano;

Visto il D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale del personale degli uffici siti nella provincia di Bolzano;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 3 bis (Uso della telematica) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati;

Ritenuto che occorre procedere all'attivazione della procedura per la nomina dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procederà alla copertura dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (26,47% per il gruppo linguistico italiano, 69,15% per il gruppo linguistico tedesco e 4,37% per quello ladino) nonché dei posti tutt'oggi coperti;

 

DECRETA

 

Art. 1
Apertura dei termini

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.


Art. 2
Requisiti per la nomina a giudice onorario di Tribunale

Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. esercizio dei diritti civili e politici;
  3. idoneità fisica e psichica;
  4. età non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera consiliare di nomina;
  5. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
  6. laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle Università della Repubblica o presso una Università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
  7. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  8. condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.

Per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano è richiesta inoltre:

  1. adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
  2. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

 

Art. 3
Domanda di ammissione alla procedura di selezione

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai Mod. N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente decreto ministeriale.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

  1. il proprio cognome e nome;
  2. la data ed il luogo di nascita;
  3. il possesso della cittadinanza italiana;
  4. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  5. di avere l'idoneità fisica e psichica;
  6. il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  7. l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
  8. di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda di nomina, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
  9. di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  10. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
  11. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
  12. di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
  13. di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42 quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  14. di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:

  1. essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
  2. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino;

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 4
Presentazione dei documenti

Con l'istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui all'art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti dall'interessato a pena di inammissibilità:

  1. certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
  2. nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;
  3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell' art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
  4. dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale, presso il quale svolgerà le funzioni di giudice onorario, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
  5. documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 6;
  6. fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
  7. codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:

  1. certificato penale;
  2. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  3. rapporto informativo del Prefetto;
  4. parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

 

Art. 5
Procedimento per la nomina
  1. Il Presidente della Corte di Appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a convocare il Consiglio Giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari di Tribunale e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 3.
    La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
    Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.
  2. Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del presente bando, al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
  3. Il Consiglio Superiore della Magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede di Corte d'Appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.
    Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri Uffici giudiziari sia come sia come giudice onorario, sia come vice procuratore onorario.
    In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di Appello può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal D.M. 26 settembre 2007. Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente bando, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
  4. Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
    1. possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
    2. inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;
    3. inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
    4. idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
    5. eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
  5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
  6. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte d'Appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
  7. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello.
  8. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
    Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

 

Art. 6
Titoli di preferenza
  1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    1. delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    2. della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    3. dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
    4. delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
    5. delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
  2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
  3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    1. tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
    2. tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
    3. tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    4. a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.


Art. 7
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura

Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria approvata dal Consiglio Giudiziario competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.


Art. 8
Tirocinio
  1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie, ed i Consigli Giudiziari individueranno, per ciascun settore, un magistrato di riferimento.
  2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
  3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico–pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
  5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42 sexies, comma 2, lett. c) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 26 settembre 2007.

 

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio Giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42 ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 235 del 9 ottobre 2007.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.


Art. 10
Disposizioni finali

I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 4.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre il termine ultimo utile per la spedizione della domanda.


Roma, 29 novembre 2007


IL MINISTRO
Clemente Mastella



Ultima modifica: 14/05/2008