vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
      

Giudice onorario aggregato: bando di concorso

Avviso per la copertura di 194 posti di giudice onorario aggregato
presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari

(D.M. 5 novembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 89 del 12 novembre 2002 - 4a serie speciale)



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276;

Vista la legge 19 novembre 1998, n. 399;

Visto il D.M. 18 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati i tribunali presso cui sono istituite le sezioni stralcio previste dalla predetta legge nonché determinato il numero delle sezioni e della pianta organica dei giudici onorari aggregati;

Visto il D.M. 30 luglio 1998, con cui è stata fissata all'11 novembre 1998 la data di inizio dell'attività delle sezioni stralcio;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge n. 276 del 1997, occorre provvedere, con riserva di variazione in aumento a seguito di eventuali revoche o rinunce da parte dei giudici onorari aggregati già nominati, alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito dei concorsi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali 4a serie speciale n. 99 del 19 dicembre 1997 e 4a serie speciale n. 100 del 29 dicembre 1998, come da prospetto allegato;

Vista la delibera in data 10 dicembre 1998, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato le disposizioni relative alla procedura da seguire ed ai criteri da adottare per la nomina dei giudici onorari aggregati.

Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2002;



Decreta



Art. 1

Presso le sezioni stralcio dei Tribunali di cui all'allegato elenco sono disponibili 194 posti di giudice onorario aggregato.

Possono conseguire la nomina a giudice onorario aggregato:
  1. gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo;
  2. gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
  3. i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;
  4. i notai anche in pensione.
Le domande per il conseguimento della nomina a giudice onorario aggregato, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono presentate con le modalità previste dal presente decreto.



Art. 2
Requisiti per la nomina

Per conseguire la nomina a giudice onorario aggregato è necessario che l'aspirante:
  1. appartenga ad una delle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente decreto;
  2. sia cittadino italiano;
  3. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
  4. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
  5. non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  6. abbia la idoneità fisica e psichica;
  7. non abbia compiuto i sessantasette anni di età;
  8. abbia compiuto i trentacinque anni di età se notaio, docente universitario o ricercatore universitario confermato;
  9. sia capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
  10. non abbia precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al punto 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  1. aver maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia;
  2. maturare, in caso di cancellazione dall'albo, il diritto al pensionamento di anzianità o di vecchiaia nei 15 anni successivi alla data dell'11 novembre 1998 (data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio).
Per la nomina a giudice onorario aggregato per il circondario di Bolzano in relazione ai posti previsti è richiesta:
  1. una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
  2. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, 2° comma, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Art. 3
Domanda e termine per la presentazione

La domanda, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato) e diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire per via telematica o in piego raccomandato al Presidente della Corte di Appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche per via telematica o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000) che gli aspiranti hanno la facoltà di utilizzare.

Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso della laurea in giurisprudenza, dei requisiti indicati ai punti 7 e 9 dell'art. 3 del presente decreto, degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 2, 2° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche.

I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al Consiglio Notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della Corte di Appello.

Non possono essere presentate domande per più distretti di Corte di Appello.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonché, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento:
  1. la data e il luogo di nascita;
  2. il possesso della cittadinanza italiana;
  3. il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le condanne eventualmente riportate e i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a suo carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p.;
  5. l'assenza di misure di prevenzione o di sicurezza in atto nei suoi confronti;
  6. l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, a suo carico;
  7. l'appartenenza a una delle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente decreto ed inoltre:
    7.1) per gli avvocati anche se a riposo o iscritti in albi speciali:
    • l'aver patrocinato, anche quale iscritto negli albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni;
    • l'aver maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o di vecchiaia ovvero maturarlo, in caso di cancellazione dall'albo, nei 15 anni successivi alla data dell'11 novembre 1998 (data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio);
    7.2) per i professori universitari e i ricercatori universitari confermati:
    • la laurea in giurisprudenza con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita e del voto di laurea conseguito;
    • la sede universitaria di esercizio delle funzioni e la materia di insegnamento;
    7.3) per i magistrati e per gli avvocati e procuratori dello stato a riposo:
    • lo stato di quiescenza;
    7.4) per i notai:
    • il consiglio notarile presso il quale è iscritto ovvero lo stato di quiescenza;
  8. l'insussistenza di una delle cause di impedimento alla nomina indicate dall'art. 2, 8° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276;
  9. l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
  10. l'eventuale esistenza di incarichi giudiziari ricoperti o in corso nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore, l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha effettuato la nomina e, in caso di rimozione dall'incarico, le ragioni di tale provvedimento;
  11. l'impegno a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina;
  12. l'indicazione delle sedi in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato;
  13. il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca (se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano);
  14. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino (se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano);
  15. il numero di codice fiscale;
  16. il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazioni le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum dettagliato dell'attività professionale svolta.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda in conformità a quanto previsto dall'art. 3, 5° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche, dovrà essere corredata oltre che dal curriculum, dai documenti comprovanti:
  • il possesso dell'idoneità fisica e psichica dell'interessato per la nomina a giudice onorario aggregato attestata mediante certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio o da un medico militare;
  • il possesso dei titoli di preferenza per la nomina previsti dall'art. 2, commi 4° e 5°, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modifiche, completi delle indicazioni idonee a verificare il periodo di durata dell'esercizio dell'attività professionale e dell'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie.
    La documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza può essere sostituita anche da dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e già inserite nello schema di domanda allegato.
L'Amministrazione giudiziaria non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.



Art. 4
Titoli di preferenza

La valutazione dei titoli di preferenza verrà effettuata sulla base dei criteri formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura.



Art. 5
Documenti di rito e termine di presentazione

I giudici onorari aggregati nominati saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni dalla immissione in servizio, a pena di decadenza, la documentazione incompleta, affetta da vizio sanabile, che abbia perso di validità, o debba essere regolarizzata con le norme sul bollo.


Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso i Consigli Giudiziari territorialmente competenti e presso il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 22 luglio 1997, n. 276 e dalla circolare in data 10 dicembre 1998 del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.


Roma, 5 novembre 2002



IL MINISTRO
Roberto Castelli



Ultima modifica: 14/05/2008