|
Giudice onorario aggregato: bando di concorso
Avviso per la copertura di 194 posti di giudice onorario
aggregato
presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari
(D.M. 5 novembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 89 del 12 novembre 2002 -
4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276;
Vista la legge 19 novembre 1998, n. 399;
Visto il D.M. 18 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati i tribunali presso
cui sono istituite le sezioni stralcio previste dalla predetta legge nonché
determinato il numero delle sezioni e della pianta organica dei giudici onorari
aggregati;
Visto il D.M. 30 luglio 1998, con cui è stata fissata all'11 novembre
1998 la data di inizio dell'attività delle sezioni stralcio;
Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge n. 276 del 1997, occorre
provvedere, con riserva di variazione in aumento a seguito di eventuali revoche
o rinunce da parte dei giudici onorari aggregati già nominati, alla copertura
dei posti rimasti vacanti a seguito dei concorsi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali
4a serie speciale n. 99 del 19 dicembre 1997 e 4a serie speciale n. 100 del 29
dicembre 1998, come da prospetto allegato;
Vista la delibera in data 10 dicembre 1998, con la quale il Consiglio Superiore
della Magistratura ha dettato le disposizioni relative alla procedura da seguire
ed ai criteri da adottare per la nomina dei giudici onorari aggregati.
Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 luglio 2002;
Decreta
Art. 1
Presso le sezioni stralcio dei Tribunali di cui all'allegato
elenco sono disponibili 194 posti di giudice onorario aggregato.
Possono conseguire la nomina a giudice onorario aggregato:
- gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati
a riposo;
- gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie
giuridiche, laureati in giurisprudenza;
- i notai anche in pensione.
Le domande per il conseguimento della nomina a giudice onorario aggregato, ai
sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono presentate
con le modalità previste dal presente decreto.
Art. 2
Requisiti per la nomina
Per conseguire la nomina a giudice onorario aggregato è necessario che
l'aspirante:
- appartenga ad una delle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) dell'art.
1 del presente decreto;
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzione;
- non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- abbia la idoneità fisica e psichica;
- non abbia compiuto i sessantasette anni di età;
- abbia compiuto i trentacinque anni di età se notaio, docente universitario
o ricercatore universitario confermato;
- sia capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti,
le funzioni giudiziarie;
- non abbia precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere
i requisiti di cui al punto 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti
in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
- aver maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità
o vecchiaia;
- maturare, in caso di cancellazione dall'albo, il diritto al pensionamento
di anzianità o di vecchiaia nei 15 anni successivi alla data dell'11
novembre 1998 (data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio).
Per la nomina a giudice onorario aggregato per il circondario di Bolzano in relazione
ai posti previsti è richiesta:
- una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, 2° comma, D.P.R.
26 luglio 1976, n. 752).
Art. 3
Domanda e termine per la presentazione
La domanda, redatta in carta libera (secondo lo schema
allegato) e diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere
presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire per via telematica o in
piego raccomandato al Presidente della Corte di Appello nel cui distretto il richiedente
intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è
valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla
ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche per via telematica o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione
allegato al presente bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni
sostitutive (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000) che
gli aspiranti hanno la facoltà di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà
la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso
della laurea in giurisprudenza, dei requisiti indicati ai punti 7 e 9 dell'art.
3 del presente decreto, degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 2,
2° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche.
I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al Consiglio Notarile
territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che
provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della Corte di Appello.
Non possono essere presentate domande per più distretti di Corte di Appello.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria
non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
L'aspirante deve dichiarare nella domanda il proprio cognome, nome e luogo di
residenza nonché, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, il possesso dei seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli
che tra essi sono in corso di perfezionamento:
- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le condanne eventualmente riportate e i procedimenti penali od amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a suo
carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile
nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p.;
- l'assenza di misure di prevenzione o di sicurezza in atto nei suoi confronti;
- l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, a suo carico;
- l'appartenenza a una delle categorie indicate ai punti a), b), c) e d)
dell'art. 1 del presente decreto ed inoltre:
7.1) per gli avvocati anche se a riposo o iscritti in albi speciali:
- l'aver patrocinato, anche quale iscritto negli albi speciali, cause
civili negli ultimi 15 anni;
- l'aver maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento
di anzianità o di vecchiaia ovvero maturarlo, in caso di cancellazione
dall'albo, nei 15 anni successivi alla data dell'11 novembre 1998 (data
di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio);
7.2) per i professori universitari e i ricercatori universitari confermati:
- la laurea in giurisprudenza con l'esatta menzione della data e dell'Università
presso la quale è stata conseguita e del voto di laurea conseguito;
- la sede universitaria di esercizio delle funzioni e la materia di insegnamento;
7.3) per i magistrati e per gli avvocati e procuratori dello stato a riposo:
7.4) per i notai:
- il consiglio notarile presso il quale è iscritto ovvero lo stato
di quiescenza;
- l'insussistenza di una delle cause di impedimento alla nomina indicate
dall'art. 2, 8° comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276;
- l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità e ineleggibilità
previste dall'art. 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
- l'eventuale esistenza di incarichi giudiziari ricoperti o in corso nelle
funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore
e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore
e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente
tecnico d'ufficio, perito estimatore, l'autorità giudiziaria o amministrativa
che ha effettuato la nomina e, in caso di rimozione dall'incarico, le ragioni
di tale provvedimento;
- l'impegno a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente
laico di organi giudicanti entro e non oltre il termine di quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione di nomina;
- l'indicazione delle sedi in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente,
in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato;
- il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca
(se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano);
- l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino
(se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano);
- il numero di codice fiscale;
- il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni relative
al concorso gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazioni le comunicazioni
verranno inviate al luogo di residenza.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum dettagliato dell'attività
professionale svolta.
I requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della deliberazione
di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
La domanda in conformità a quanto previsto dall'art. 3, 5° comma, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche, dovrà essere corredata
oltre che dal curriculum, dai documenti comprovanti:
- il possesso dell'idoneità fisica e psichica dell'interessato per
la nomina a giudice onorario aggregato attestata mediante certificato medico,
rilasciato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio o da un medico
militare;
- il possesso dei titoli di preferenza per la nomina previsti dall'art. 2,
commi 4° e 5°, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modifiche,
completi delle indicazioni idonee a verificare il periodo di durata dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'esercizio di funzioni giudiziarie
onorarie.
La documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza
può essere sostituita anche da dichiarazioni rese ai sensi degli artt.
38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e già inserite nello schema
di domanda allegato.
L'Amministrazione giudiziaria non assume nessuna responsabilità nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4
Titoli di preferenza
La valutazione dei titoli di preferenza verrà effettuata sulla base dei
criteri formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 5
Documenti di rito e termine di presentazione
I giudici onorari aggregati nominati saranno invitati a regolarizzare entro 30
giorni dalla immissione in servizio, a pena di decadenza, la documentazione incompleta,
affetta da vizio sanabile, che abbia perso di validità, o debba essere
regolarizzata con le norme sul bollo.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso i Consigli
Giudiziari territorialmente competenti e presso il Consiglio Superiore della Magistratura
ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai
soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 22 luglio
1997, n. 276 e dalla circolare in data 10 dicembre 1998 del Consiglio Superiore
della Magistratura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari territorialmente
competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Roma, 5 novembre 2002
IL MINISTRO
Roberto Castelli
|