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Revisori contabili: sessione d'esame 2007
Decreto 5 ottobre 2007
Avviso di indizione per l'anno 2007 di una sessione di esami per l'iscrizione
nel registro dei revisori contabili
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 ottobre 2007 – 4a
serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Vista la
legge 13 maggio 1997, n. 132;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto
legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
DECRETA
Art. 1
- È indetta per l'anno 2007 la sessione di esami per l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- Con successivo decreto del Ministro della Giustizia, che sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – del 29 febbraio 2008 verranno
indicate le materie oggetto delle prove scritte e verrà data comunicazione
della data, dell'ora e della sede in cui le suddette prove avranno luogo.
Art. 2
- La domanda di ammissione all'esame (vedi fac–simile Allegato "A"), presentata in bollo (euro 14,62) e corredata dei documenti indicati
al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, è indirizzata alla Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro revisori contabili presso il Ministero della Giustizia ed è presentata tramite l'Istituto dei revisori contabili Piazza della Repubblica n. 68 – 00185 Roma, nel termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Si considerano prodotte in
tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine sopracitato. A tal fine fa fede il timbro
e la data dell'ufficio postale accettante.
- Nella domanda l'interessato dichiara:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- di aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma
di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta
ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata
minima di tre anni (art. 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992);
- di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale,
avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati (art.
3 comma 2 lett. b del decreto legislativo n. 88/1992); i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici devono aver svolto il tirocinio presso un funzionario
pubblico iscritto nel registro dei revisori contabili (art.
3 comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992);
- (eventualmente) di aver diritto all'esonero parziale:
- per aver superato un esame di Stato teorico–pratico, per l'abilitazione
all'esercizio di attività professionale (art. 5 comma 1 del decreto
legislativo n. 88/1992);
- se dipendente dello Stato o di un ente pubblico per aver superato, presso
la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teoricondash;pratico
come previsto dall'art. 5 comma 2 del del decreto legislativo n. 88/1992;
indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato;
- domicilio eletto presso il quale intende ricevere le comunicazioni ed
il numero telefonico.
- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti soggetti all'imposta
di bollo (euro 14,62):
- diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 3
comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992, o copia autentica dello
stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità
scolastica attestante l'avvenuto conseguimento del titolo di studio (vedi
art. 2 lett. b)
- dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma dell'art. 3, comma
2 lett. b) o comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992 (contenente, oltre
al periodo, anche le attività svolte), rilasciata, a seconda dei
casi, da un revisore contabile ovvero da un pubblico funzionario iscritto
nel registro dei revisori contabili; oppure (copia in carta semplice) della
comunicazione o attestazione della Commissione Centrale per i revisori contabili
dalla quale risulti il compiuto tirocinio e la conseguente cancelazione dal
registro, come previsto dall'art. 14 del comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998 n. 99:
- certificazione relativa al superamento di uno degli esami indicati nell'art.
5 del decreto legislativo n. 88/1992 qualora il candidato richieda l'esonero
parziale.
- Allegare inoltre:
- l'originale dell'attestazione di pagamento del contributo di euro 25,82
corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 43318617 intestato
alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione sul capitolo
3525, Capo XI, dell'entrata del bilancio dello Stato.
- fotocopia di un proprio documento d'indentità in corso di validità.
- Il candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà avvalersi
del diritto di cui all'art. 46 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive)
per la documentazione richiesta alle lettere a) e c) del comma 3, e di quello
di cui all'art. 47 per la documentazione richiesta alla lettera b) del comma
3 (vedi fac–simile – Allegato "B" –); alle dichiarazioni di cui sopra va allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del dichiarante;
- La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione.
- Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione deve essere trasmessa alla Segreteria della Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro revisori contabili – presso l'ufficio III reparto IV DGGC del Ministero della Giustizia, Via Tronto n. 2, C.A.P. 00198 ROMA,
con lettera raccomandata
(eventualmente anticipandola via fax al
nr. 06 8419441); la comunicazione produrrà effetto dal momento in cui
essa perverrà al suddetto ufficio.
Art. 3
- Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di ammissione al concorso
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
- Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998,
il tirocinio deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine
per la presentazione della domanda.
- Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine
indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti della documentazione indicata
nell'art. 2, commi 3 e 4.
- I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale
richiesto riceveranno apposito provvedimento motivato della Commissione esaminatrice.
- Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data alcuna
comunicazione. Pertanto essi sono tenuti a presentarsi, nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati
ai sensi dell'art. 1 comma 2.
- È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, ai sensi
dell'art. 21, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998,
che i candidati presenteranno dalle ore 9 alle ore 13 del giorno precedente
l'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
Art. 4
- I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione all'handicap, nonché l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
- Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5
L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
- Le prove scritte vertono su una o più materie tra quelle elencate nei gruppi che seguono:
primo giorno:
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- controllo della contabilità e dei bilanci;
secondo giorno:
- diritto civile e commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terzo giorno:
- sistemi di informazione e di informatica;
- economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica.
- La prova orale verte su tutte le materie elencate nell'art. 4 del decreto
legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano:
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- controllo della contabilità e dei bilanci;
- diritto civile e commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- sistemi di informazione e di informatica;
- economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
per le materie elencate nelle lettere da e) ad m), l'accertamento delle conoscenze
teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato
a quanto necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci.
Art. 6
- La Commissione esaminatrice sarà costituita con successivo decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica.
6 marzo 1998 n. 99.
Art. 7
- Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione ai
sensi dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998 n. 99.
Art. 8
- Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto
previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 88 del 16 aprile 1998.
Roma, 5 ottobre 2007
p. IL MINISTRO
il Sottosegretario di Stato
Scotti
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