vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
      

Giudice di Pace - Corte d'Appello di Potenza: bando di concorso

Concorso per la copertura di dodici posti di giudice di pace
nel distretto di Potenza
(pubblicato nella G.U. n. 67 del 29 agosto 2003 – 4a serie speciale)


IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA



Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di posti di magistrato onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato;

Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 e 17 aprile 2003;

Decreta

CAPO I

Art. 1


E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di pace presso gli uffici di cui all'elenco allegato ( Allegato 1).
A tal fine possono essere presentate domande di trasferimento da parte di giudici di pace che prestano servizio presso altri uffici ovvero domande di ammissione al tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice di pace.
Qualora per un posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura valuterà a quali accordare priorità, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza dell'aspirante al trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio nonché delle necessità di celere copertura dei posti degli uffici particolarmente gravati di carico di lavoro.


CAPO II
Procedura di trasferimento

Art. 2
Domanda di trasferimento e termine per la presentazione


La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace sull'apposito modulo allegato al bando di concorso (Modulo A) e diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di Appello di Potenza, Via Nazario Sauro n. 75 – 85100 POTENZA -, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo utili anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante può formulare domanda di trasferimento per una sola delle sedi oggetto di pubblicazione del singolo distretto di Corte di appello.
Non è ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate per diversi distretti. In presenza di più domande relative a sedi ubicate in diversi distretti, il Consiglio superiore della magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio.
La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni (1), nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (Modulo A), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve indicare:
  1. la data e il luogo di nascita;
  2. il numero di codice fiscale;
  3. la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o di conferma nell'incarico di giudice di pace;
  4. l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
  5. la data di assunzione del possesso delle funzioni presso l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno affettate al giudice di pace presso l'ufficio ove attualmente presta servizio.


Art. 3
Titoli di preferenza


Il Presidente della Corte di appello, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento, trasmetterà le stesse al Consiglio Superiore della Magistratura.
Le domande saranno valutate dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalità ed i criteri stabiliti al “Capo VII – Trasferimenti” della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 ( Allegato 2).
Nella ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate domande di trasferimento di più aspiranti, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza.
Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso:
  1. delle funzioni di giudice di pace;
  2. di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
  3. della professione forense;
  4. di funzioni notarili.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attività e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.


CAPO III

Art. 4
Procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace


Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice di pace in relazione ai posti presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato ( Allegato 1), sono presentate con le modalità di seguito specificate.


Art. 5
Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina


Per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace è necessario che l'aspirante:
  1. sia cittadino italiano;
  2. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
  3. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  4. abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
  5. abbia la idoneità fisica e psichica;
  6. abbia età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
  7. abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
  8. abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il requisito di cui alla lettera h) non è richiesto per l'aspirante che abbia esercitato:
  1. funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
  2. funzioni notarili;
  3. insegnamento di materie giuridiche nelle università;
  4. funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Art. 6
Domanda di ammissione e termine per la presentazione


La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace deve essere redatta dall'aspirante, a pena di inammissibilità, esclusivamente sull'apposito modulo allegato al bando di concorso – in originale e in copia – (Modulo B) diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di Appello nel cui distretto sono compresi gli uffici del giudice di pace per i quali intende concorrere, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda, ai sensi dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che gli aspiranti hanno facoltà di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà, la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina indicati al punto 9 del presente articolo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante deve formulare singola domanda per ogni distretto di Corte di appello nella cui giurisdizione sono comprese le sedi per le quali intende concorrere e non può presentare domanda in più di tre diversi distretti nello stesso anno.
Nella domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del giudice di pace per le quali intende concorrere, per un numero non superiore a sei.
Non è ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per il singolo distretto né delle domande presentate per diversi distretti.
Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello ed il Consiglio Superiore della Magistratura esamineranno le domande secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare le esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere le dichiarazioni dell'aspirante di non essere già stato ammesso al tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto di Corte di appello, nonché di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto.
E' obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura di eventuali giudizi di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace che abbiano ad intervenire successivamente alla proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio a cui eventualmente egli sia stato ammesso.
L'aspirante nella domanda di ammissione al tirocinio, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (Modulo B), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonché, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento:
  1. la data e il luogo di nascita;
  2. il possesso della cittadinanza italiana;
  3. il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione nonché le misure di prevenzione o di sicurezza cui eventualmente sia in atto sottoposto;
  5. la conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a proprio carico;
  6. l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale;
  7. la laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data di conseguimento, della votazione assegnata nonché dell'Università presso la quale è stata conseguita;
  8. l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell' art, 5, comma 1, lettera g), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, l'impegno a cessare l'esercizio dell'attività lavorativa dipendente prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace e, comunque, entro trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della stessa legge;
  9. l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, con l'indicazione della data di superamento e della Corte di appello presso la quale è stato sostenuto l'esame nonché, se avvocato, della data di iscrizione e dell'Albo degli avvocati presso il quale si è iscritti, ovvero, in alternativa, l'aver esercitato una delle seguenti attività:

    1. a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, con l'indicazione esatta delle date di assunzione del possesso delle relative funzioni e di cessazione eventualmente già avvenuta;
    2. b) funzioni notarili, con la menzione della data di iscrizione e del Collegio notarili presso il quale si è iscritti;
    3. c) insegnamento di materie giuridiche nelle università, con l'indicazione dell'attuale o ultima Università presso la quale è stato svolto;
    4. d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

  10. l'impegno, in caso di attuale svolgimento ovvero di assunzione dopo la presentazione della domanda di funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti, a cessare da dette funzioni all'atto della nomina a giudice di pace;
  11. le cause di eventuale cancellazione, sospensione, radiazione o destituzione dagli albi professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati o dai Collegi notarili, nonché le cause di eventuale risoluzione od estinzione di rapporti di impiego pubblico o privato;

La domanda, altresì, deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni ( 1*), nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della delibera di nomina a giudice di pace da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
I requisiti per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione al tirocinio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda:
  1. il numero di codice fiscale;
  2. il luogo ove desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza;
  3. l'eventuale appartenenza ad associazioni.

La domanda, in conformità a quanto previsto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovrà essere corredata del certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante il possesso del requisito dell'idoneità fisica e psichica dell'interessato a ricoprire l'incarico di giudice di pace.
L'Amministrazione giudiziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.


Art. 7
Titoli di preferenza


La domanda, in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovrà essere corredata dai documenti comprovanti il possesso da parte dell'aspirante dei titoli di preferenza per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, costituti dall'esercizio anche pregresso, nell'ordine:
  1. delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio;
  2. di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
  3. della professione forense, per almeno un biennio;
  4. di funzioni notarili;
  5. dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
  6. di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attività e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.


Art. 8
Tirocinio e nomina


Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei posti di cui all'elenco allegato, tenuto conto dei posti coperti con i trasferimenti.
L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell' art. 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio giudiziario integrato, in attuazione delle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta del 30 luglio 2002.
Il candidato dichiarato idoneo al termine del tirocinio, ma che non sia stato nominato in nessuna delle sedi indicate nella domanda, potrà chiedere di essere destinato ad altra sede vacante per la quale non sia stata già disposta la pubblicazione a norma dell'art. 4, comma 1, della stessa legge, nei termini e secondo le modalità stabilite dal presidente della Corte di appello.


Art. 9
Documenti di rito e termine di presentazione


I candidati nominati giudici di pace saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dalla immissione in servizio, a pena di decadenza, la documentazione incompleta, affetta da vizio sanabile, che abbia perso di validità o debba essere regolarizzata con le norme sul bollo.
Si allega al presente decreto estratto coordinato delle delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 (allegato 2) e 17 aprile 2003;


Art. 10
Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il consiglio giudiziario territorialmente competente e presso il Consiglio superiore della magistratura ai fini degli
adempimenti da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, nonchè dalle delibere in data 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura.
L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Potenza, 11 agosto 2003

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE DI APPELLO
Pavone


--------
Nota:

(1) ( 1*)- Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni:

"Art. 8. Incompatibilità - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
  1. i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
  2. gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
  3. coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
  4. - bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.
1. - bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1. -ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado."



Ultima modifica: 14/05/2008