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Uditore Giudiziario - Anno 2004: bando di concorso



Concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario
(D.M. 23 marzo 2004 pubblicato nella G.U. n. 24 del 26 marzo 2004 - 4a serie speciale)



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche recante modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 228, regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario e successive modifiche;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale sono stabilite le modalità tecniche per lo svolgimento della prova preliminare del concorso per uditore giudiziario;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 2000 e 5 giugno 2002, con i quali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si è disposta l'utilizzabilità dell'archivio delle domande formato dalla Commissione permanente prevista all'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per il concorso per uditore giudiziario;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48 recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario ed in particolare l'art. 1 comma 1, recante "Aumento del ruolo organico" del personale della magistratura, l'art. 18 concernente "Reclutamento di uditori giudiziari" (come modificato dall'art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 12 del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 284) e l'art. 22 concernente la "Disciplina transitoria";

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001 che dispone la prova preliminare ai sensi dell'art. 123 bis del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo previgente alla data dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Viste le delibere del 17 settembre 2003, del 17 marzo 2004 e del 18 marzo 2004 del Consiglio Superiore della Magistratura;



DECRETA



Art. 1

E' indetto un concorso per esami a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario.



Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
  1. sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
  3. sia di condotta incensurabile;
  4. abbia conseguito la laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente alla entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica;
  5. abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di quaranta salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo; per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età;
  6. sia fisicamente idoneo all'impiego cui aspira;
  7. sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, dell'ordinamento giudiziario, così come sostituito dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.



Art. 3
Elevazione del limite di età

Il limite di età di 40 anni, previsto dall'art. 124, 1° comma, dell'ordinamento giudiziario, è elevato:
  1. di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
  2. di un anno per ogni figlio vivente;
  3. di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di età. Detta elevazione del limite di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;
  4. di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati di autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.



Art. 4
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'Amministrazione, reperibile presso tutte le procure della Repubblica.

La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma che precede.

I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda all'autorità consolare competente o al Procuratore della Repubblica di Roma.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
  1. il proprio cognome e nome;
  2. la data e il luogo di nascita;
  3. il codice fiscale, allegando fotocopia della tessera rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze;
  4. lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e la loro data di nascita;
  5. l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
  6. il possesso della cittadinanza italiana;
  7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime l'aspirante dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al modello B, allegando la fotocopia del suo documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
  8. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso positivo, l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);
  9. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);
  10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);
  11. di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);
  12. di non essere stati destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);
  13. il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta anni di età hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età;
  14. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  15. l'idoneità fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
  16. l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma dell'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, all'esonero dalla prova preliminare e all'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:


    1. magistrato militare, amministrativo o contabile;
    2. procuratore o avvocato dello Stato;
    3. idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
    4. diplomato alla scuola di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritto al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

    Il diritto all'esonero dalla prova preliminare sussiste anche se il candidato sia in procinto di conseguire il diploma di specializzazione di cui alla precedente lettera d) o di acquisire una delle qualità di cui alle predette lettere a) b) c), purchè ne faccia espressa richiesta nella domanda (mod. A), riservandosi di produrre il relativo titolo, pena l'esclusione dalle prove scritte, attraverso l'invio al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei magistrati, Ufficio III concorsi, via Arenula n. 70, Roma, fax. n. 06/68897783, di apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva della stessa, attestante il conseguimento del titolo o della qualità, entro e non oltre la data - antecedente a quella che sarà fissata per l'inizio delle prove preliminari - che verrà successivamente indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, del giorno 8 aprile 2005;

  17. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova preliminare e le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

  18. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria;

  19. il luogo di residenza (indirizzo, comune, C.A.P., telefono);
  20. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
  21. la procura della Repubblica del luogo di residenza o del diverso luogo indicato come recapito ove si desidera ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso;
  22. la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).
In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.

Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, formato tessera), di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare presso la competente procura della Repubblica. Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.

Il candidato che presenti personalmente la domanda alla Procura della Repubblica, può far autenticare il cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità, alla firma ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.

Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal sindaco, e la sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul cartoncino.

I modelli A e B sono allegati al presente decreto.

Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di identità, ove prodotti, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III -, via Arenula n. 70, 00186 Roma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.



Art. 5
Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:
  1. coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
  2. coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, secondo comma, del presente decreto;
  3. coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
  4. coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;
  5. coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchè coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.



Art. 6
Prova preliminare

La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e prevede l'assegnazione ai candidati di novanta quesiti, di cui trentacinque per la materia civile, trentacinque per la materia penale, e venti per la materia amministrativa.

Il candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento della prova.



Art. 7
Prove concorsuali

La prova scritta verte su due delle seguenti materie:
  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo;
individuate mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova.

Per lo svolgimento di ciascun tema i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.

La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
  1. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
  2. procedura civile;
  3. diritto penale;
  4. procedura penale;
  5. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
  6. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  7. diritto comunitario;
  8. diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
  9. lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).


Art. 8
Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza

La Commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto dagli artt. 125-ter e 123-ter, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previe delibere del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel caso in cui la prova preliminare si svolga in più sedi, si costituisce in ciascuna di esse, con decreto del Ministro, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, un comitato di vigilanza, ai sensi dell'art. 5bis del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.



Art. 9
Disposizioni generali sulla prova preliminare

La prova preliminare è realizzata con l'ausilio di un sistema informatizzato.

Per lo svolgimento della prova preliminare non è richiesta alcuna conoscenza informatica da parte dei candidati. L'interazione con il sistema è limitata, infatti, alla sola azione di toccare lo schermo su cui è visualizzata la maschera di presentazione dei quesiti senza necessità di utilizzare tastiera o mouse.

La prova è espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati ed è svolta per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, di cui al successivo art. 13, che stabilisce il diario della prova stessa.

Essa è basata su un sistema che presenta, su videoterminale, novanta domande a risposta multipla, estratte dall'archivio dei quesiti appositamente predisposto dalla competente Commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura automatizzata che opera secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 228 - regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica del concorso per uditore giudiziario -, così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.

A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per materia, ed in pari numero.

Ciascuno dei quesiti è presentato facendo seguire alla parola "QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.

Tra le quattro risposte visualizzate, il candidato selezionerà la risposta ritenuta esatta toccando lo schermo in corrispondenza del numero della risposta prescelta. Il candidato potrà passare da un quesito ad un altro mediante il tocco su indici o frecce di scorrimento che sono evidenziati sullo schermo. Potrà in modo analogo procedere alla correzione delle risposte.

Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente bando, è ammessa la correzione delle risposte.

Il grado di difficoltà di ciascun quesito e il relativo punteggio di penalizzazione previsto per ciascuna delle risposte errate od omesse non sono palesi ai candidati nel corso della prova.

Qualora si verifichi il malfunzionamento di una postazione di lavoro, il candidato interessato può usufruire di altra postazione, da attivare con la stessa smart card personale di cui è in possesso, sulla quale il sistema consente, conservando i dati acquisiti, la prosecuzione della prova dal punto in cui è stata interrotta, tenendo conto del tempo già utilizzato.

I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale della Amministrazione designato dal Ministero della Giustizia.

Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico.

E' vietata la formazione di graduatorie parziali.

Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126 primo comma dell'ordinamento giudiziario.

Al presente decreto è allegata una scheda esplicativa (modello C) in ordine allo svolgimento della prova, relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.

Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare è preceduto da una dimostrazione esplicativa.



Art. 10
Archivio informatico dei quesiti

L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del concorso è formato dalla competente Commissione permanente di cui all'art. 123 - quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle risposte è quella vigente alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni quesito è classificato con un grado di difficoltà: facile, medio e difficile.

La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonchè del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, del giorno 22 giugno 2004.



Art. 11
Modalità della prova preliminare

Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, che viene attivata inserendo nell'apposito lettore la tessera magnetica personale (smart card), contenente i dati di riconoscimento dello stesso.

Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del candidato sono anche riportati in stampa sulla parte esterna della tessera. La smart card personale, una volta inserita, non dovrà essere estratta dal lettore se non a conclusione della prova o da parte del personale tecnico presente in aula per l'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 9 del presente decreto; l'eventuale estrazione comporta il blocco della postazione.

Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato.

Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovrà rispondere nel tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti.

Per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro.

Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990.

Per ogni domanda omessa od errata viene sottratto quale penalizzazione il seguente punteggio: 9.001 per la domanda difficile, 9.007 per la domanda di media difficoltà, 9.011 per la domanda facile.

Pertanto il punteggio conseguito da ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio complessivo di 810.990, 9.001 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile, 9.007 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà, 9.011 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda facile.

Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito.

Al termine della sessione sarà consegnata ad ogni candidato la stampa del promemoria della propria prova recante l'indicazione del numero identificativo del quesito nell'archivio delle domande oggetto della prova preliminare, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale di cui al precedente art. 10, nonchè il testo integrale della risposta selezionata o l'eventuale indicazione della risposta omessa.

Tale promemoria è siglato da uno dei segretari della Commissione di esame.



Art. 12
Disciplina della prova preliminare

I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui si svolgerà la prova.

In particolare, gli stessi non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nè di qualsiasi supporto cartaceo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

E' fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.

Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova preliminare, la Commissione di esame o il Comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

E', inoltre, causa di esclusione dalla prova ogni tentativo verificato dal sistema di alterare fisicamente la postazione di lavoro.



Art. 13
Diario della prova preliminare

La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare e le ulteriori indicazioni per l'espletamento della stessa sono stabilite con successivo decreto ministeriale la cui data di pubblicazione sarà specificata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, del 24 giugno 2005.

Nella stessa Gazzetta verrà data comunicazione di eventuali ulteriori provvedimenti organizzatori.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati per i quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato che non sussiste il diritto all'esonero di cui all'art. 4 n.16 del presente bando, sono convocati a sostenere la prova preliminare sulla base delle indicazioni contenute nel diario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che non consente l'esonero dalla prova preliminare sarà comunicata ai singoli candidati interessati.

I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si presenteranno nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di cui sopra, dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o più sessioni nella giornata programmata, il Presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

I candidati dovranno esibire idonei documenti di identità per accedere ai locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.

Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario saranno indicate le date di pubblicazione delle Gazzette Ufficiali - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, riguardanti l'avviso dell'affissione dei risultati della prova preliminare, l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario delle prove scritte di cui ai successivi artt. 14 e 15.



Art. 14
Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte

Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico sulla base del punteggio assegnato alle risposte ed è resa pubblica mediante affissione nei locali del Ministero della Giustizia.

Della data di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, che sarà indicata nel medesimo decreto con cui è stabilito il diario della prova preliminare, di cui al precedente art. 13.

Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati, coloro che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, siano esclusi dal concorso a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, verranno espunti dalla predetta graduatoria.

All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove scritte candidati in numero pari a cinque volte i posti messi a concorso.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, l'ammissione alle prove scritte è comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, di cui al precedente art. 13, ultimo comma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.

In ogni caso sono ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidati, gli esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 4 n. 16 del presente bando ai quali sarà data la relativa comunicazione con le modalità di cui al comma precedente.



Art. 15
Diario delle prove scritte

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, di cui al precedente art. 13, ultimo comma.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti sia per i candidati esonerati dalla prova preliminare sia per quelli utilmente collocati nella graduatoria della stessa.

I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime.



Art. 16
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale di cui all'art. 7 del presente bando e, comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i) del comma 3 del citato art. 7, non inferiore a ottantaquattro punti ai sensi dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Qualora, all'esito delle prove scritte e orali, il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 123-ter del regio decreto 12/41, sia inferiore di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, è in facoltà del Ministro della Giustizia, su conforme parere del Consiglio Superiore della Magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.



Art. 17
Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età

I titoli di preferenza, elencati al successivo articolo 18, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di identità, devono essere presentate, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati -Ufficio III Concorsi - via Arenula n.70, 00186 Roma, entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.

Dovranno altresì essere presentate in carta semplice, entro il suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, sopracitato, comprovanti il diritto all'elevazione del limite di età, previsto nell'art. 3 del bando.



Art. 18
Preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
  1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;
  18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi e i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  1. dal numero dei figli a carico;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  3. dalla minore età.



Art. 19
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati in base al numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18.

La Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria, che viene immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, unitamente alle osservazioni del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione della stessa. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia; dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

La graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia prima della trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura per la approvazione.

Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della Giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio Superiore della Magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.



Art. 20
Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati della graduatoria formata, ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 12/1941 e successive modificazioni.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.



Art. 21
Termini per la presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi , che saranno richiesti, anche con riferimento alle modalità, con l'invito ad assumere servizio.



Art. 22
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in magistratura) -, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III (concorsi in magistratura).


Roma, 23 marzo 2004



IL MINISTRO
Roberto Castelli



Ultima modifica: 27/10/2008