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Notaio - Anno 2006: bando di concorso
Concorso a duecentotrenta posti di notaio
(D.D.G. 10 luglio 2006 pubblicato nella G.U. n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale)
Disposizioni generali
Prova di preselezione
Prove di concorso
Procedimento di nomina
Fac-simile della domanda
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e succ. modifiche;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1950, n. 231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre
1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in
relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990,
n. 405;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 marzo 1995;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ.
mod.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli art. 4, 14 e 16
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475;
Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.
DECRETA
Art. 1
- E' indetto un concorso, per esame, a 230 posti di notaio.
- Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabili dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto
gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
Art. 3
- La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta
su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al
Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustiziacivile – Ufficio III –, deve essere presentata al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante,
entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
- La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto
Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
- Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- le precise generalità (prima il cognome poi il nome) con l'esatta
indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti
per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita,
il proprio nome prima del cognome del coniuge;
- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro
dell'Unione europea;
- il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
- le eventuali condanne penali riportate;
- l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione
pronunciate nei propri confronti;
- il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana con
l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito oppure
il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11
luglio 2002, n. 148;
- il compimento entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione
del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica
stessa è stata effettuata, nonché
del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il
conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
- l'eventuale superamento della prova di preselezione relativa all'ultimo bando
di concorso (D.D. 1 settembre 2004) al fine della diretta ammissione alle prove scritte;
- l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle
funzioni notarili.
- Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
- quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale
di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione
professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario
del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso
le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale
del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17 dicembre 1997 – Serie generale)
e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n. 3 del 5 gennaio 1998),
indicando il codice tributo “729T”. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si
intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
- quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio
notarile della somma di € 1,55, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima
parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui € 0,52 per tassa di concorso
ed € 1,03 per contributo alle spese di concorso;
- due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non
superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente
del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
- I candidati residenti all'estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
- La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal
candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in
presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce
alla domandadeve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale
del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente
il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
- Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della
giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale
della giustiziacivile - Ufficio III, con lettera raccomandata.
- La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto
Ufficio.
- Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le
fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto alla ricezione il quale,
sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il
timbro tondo dell'Ufficio.
- Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare ad
essa le due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con
l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del candidato
e l'altra recante, esclusivamente sul retro, il sigillo e la sigla del notaio,
nonché, a carattere stampatello, il nome ecognome del candidato.
- I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti
di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
- L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
- L'ammissione al concorso, per ciascun candidato,
è deliberata dal direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per
gli affari di giustizia - , sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali può disporsi, in
ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.
- Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti, salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande;
i candidati scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni
proposte per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte
le domande viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda
omessa od errata è
attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la
domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio
di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991,
per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda
di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda
facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si forma la graduatoria
di merito, così come previsto dal Regolamento di cui al D.M. 24 febbraio 1997,
n. 74, modificato dal D.M. 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione è preceduta
da una dimostrazione relativa al suo funzionamento.
- Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
- Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente
lo stesso grado di difficoltà. I singoli questionari sono formati mediante
l'impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni
in cui si articola la prova.
- L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai
candidati, verrà pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale del 22 settembre 2006, in conformità a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
- In detto supplemento si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione,
in caso di eventuale rinvio.
- Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in
un precedente concorso.
- Il superamento della prova di preselezione dà
diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce
la prova e dei due successivi; tale diritto è riconosciuto anche a coloro che
hanno superato l'ultima prova di preselezione tenutasi prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.
Art. 6
- I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano
documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie
insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti,
nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
- Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione può aumentare
il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque
non superiore ai trenta minuti.
Art. 7
- Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sarà consegnato un attestato
- firmato dal presidente o da un componente o da un segretario della Commissione
d'esame - contenente il numero progressivo di ciascun quesito propostogli (da
1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonché il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione della
mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal sistema
informatico di preselezione.
Art. 8
- I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza,
conformemente al calendario di cui al comma quarto, per sostenere la relativa
prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – del 12 gennaio 2007.
- In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in
caso di eventuale rinvio.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha
valore di notificazione a tutti gli effetti.
- Il calendario sarà formato dopo la ricezione delle domande, secondo l'ordine
alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati.
- Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avrà luogo
nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a
cura dell'Ufficio III –
della Direzione generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari
di giustizia -, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad
almeno cinque candidati, i quali avranno facoltà di presenziare.
- I candidati che si presentano per sostenere la prova di preselezione
sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni
sessione.
- All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo
art. 12 e ritirare dal personale la tessera di identificazione.
- Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver
luogo una o più
sessioni nella giornata programmata, il Presidente della Commissione di esame
fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti. Per cause di forza maggiore – adeguatamente documentate – la Commissione
può differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data originariamente
fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del candidato richiedente.
- La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della
prova di preselezione, deve essere conservata, nell'ipotesi di superamento
della prova in questione, per l'identificazione, ai fini delle successive prove
di concorso, secondo quanto previsto negli artt. 11 e 12.
- I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento
o pubblicazione, anche ufficiale. Prima dell'inizio di
ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione
della commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della
prova di preselezione, la Commissione
di esame delibera l'immediata esclusione del candidato dal concorso.
Art. 9
- La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di
preselezione è formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione
del programma informatico; la Commissione
determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5
ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995,
n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n° 166.
- Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia – Dipartimento
per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile – Ufficio
III, dal Presidente della Commissione, unitamente ai verbali, alla relazione
finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione
di cui si compone la preselezione – ed è resa pubblica mediante foglio da affiggersi
nei locali del Ministero.
- Dell'avvenuta affissione sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – del 30 marzo 2007. In
tale Gazzetta si darà, inoltre, comunicazione delle modalità di convocazione
dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte,
di cui ai successivi articoli 11 e 12.
- Nella citata Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali rinvii
di quanto previsto al comma precedente.
- Tale pubblicazione, con riferimento a quanto
specificato nei precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo svolgimento
delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei
giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro
svolgimento verrà data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale edita il secondo venerdì
successivo alla data prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta.
- Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti
un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. In
ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei
principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.
- L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
- diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo
agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
- disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 11
- I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere
le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalità che verranno indicate,
ai sensi dell'art. 9.
- Al momento dell'identificazione personale, che può avvenire anche il giorno
della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi
in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire
la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati
ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati
nel successivo art. 12.
- La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la
preventiva verifica da parte della Commissione, è
ammessa nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed è subordinata
alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.
- Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove
scritte.
- A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei
codici, delle leggi e dei decreti. E' altresì ammessa la consultazione di dizionari
della lingua italiana.
- I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna
dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la
data di nascita del candidato cui si riferiscono.
- In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento
sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni,
anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative.
Sono esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti
sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
Art. 12
- I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di cui agli
articoli precedenti, devono presentare la carta di identità ottenuta ai sensi
della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione,
con fotografia, rilasciata da un'autorità di Stato.
- I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del
candidato.
- Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare
la propria identità personale, presentando la tessera di identificazione, in
alternativa ai documenti di cui al comma 1.
Art. 13
- Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la sottocommissione,
ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato a maggioranza l'idoneità.
Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque
punti a ciascuna delle tre prove scritte.
- I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero
ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ed è da
tale data che decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000,
n. 205.
- L'esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno
trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
- Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna
delle prove almenotrentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno
o più precedenti concorsi, per esame, è aumentato di due punti per ciascuna
delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul
voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali
oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
- Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai concorrenti a favore
dei quali è applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia
stato attribuito il medesimo aumento.
- Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle
prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.
- In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria
generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
- A parità di condizioni, l'ordine di graduatoria sarà
determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice
od integratrice.
- Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell'art.
11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice
od integratrice.
Art. 15
- I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell'accertamento
dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento
per gli affari di giustizia - Direzione generale dellagiustizia civile – Ufficio
III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal
giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione,
i seguenti documenti:
- l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità
di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non
può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;
- il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea;
- il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica
o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi
della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso
in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato
della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
- il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile
ridotta, il relativo titolo giustificativo;
- il certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio
o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro
possa essere utile per l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione
di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.
- I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione
dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere
b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre copia autentica
del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione
indicata nello stesso comma.
- I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per
la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo
al compimento della pratica notarile.
- Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deveessere
di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui
al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata
nella comunicazione di cui al comma medesimo.
- I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei requisiti per il decreto di nomina
a notaio e relativa assegnazione della sede, debbono, altresì, far pervenire
al Ministero della giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio
III, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile
competente, dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra entro 150 giorni dalla
data dell'avvenuto superamento delle prove orali.
Art. 16
- I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire,
inoltre, al Ministero della giustizia –
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia
civile – Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo
comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali
titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori
di concorso e degli altri concorrenti idonei.
- I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica
e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato
o di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile
per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa
pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione
generale delle pensioni di guerra, oppure della competente associazione nazionale.
- La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto
di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità
da cui è colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione
centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.
- La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione
del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale,
ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
- La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
- La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione
o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato
dalla competente Associazione nazionale.
- La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter ,
rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore
deceduto per causa di servizio.
- La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione
della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del
lavoro.
- La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di
liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra a nome del padre del candidato.
- La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per servizio deve risultare
a nome del padre da certificazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipende
il genitore mutilato o invalido per servizio.
- La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata
dal Prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in
data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi
invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960,
n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari
esteri comprovante la loro condizione.
- Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto
di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire
un certificato rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, attestante la
loro qualifica.
- Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto
sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
- Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto
dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.
- Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve essere
comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato
dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
- Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono
essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti
di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 15 e di cui al comma quattordici
del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
- L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta,
dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di
fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Art. 17
- Il Direttore Generale della giustizia civile –
Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarità delle
operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
- Il Direttore Generale della giustizia civile –
Dipartimento per gli affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facoltà,
sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura
del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti
disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti
al momento della formazione della graduatoria.
- La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 18
- Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale
del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui
al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al
Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile – Ufficio III, una
dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle
quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
- Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano è richiesta
(art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574)
la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
- I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai
vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della
lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
- Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione
Valle d'Aosta è richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese,
da accertare con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263;
- I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di
Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle
sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo,
l'attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.
- I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle
d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle
sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l'esito delle prove di
accertamento della conoscenza della lingua francese.
- Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano
o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra,
completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili
disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo
alla propria posizione di graduatoria.
- Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il direttore
generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia,
provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione
della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base
alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 10 luglio 2006
IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa
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