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Notaio - Anno 2002: bando di concorso
Concorso a duecento posti di notaio
(D.D.G. 20 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 103 del 31 dicembre 2002
- 4 a serie speciale)
Disposizioni generali
Prova di preselezione
Prove di concorso
Procedimento di nomina
Fac-simile della domanda
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la legge
16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella
legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1987, n. 521;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo
1995;
Vista la legge
26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto
ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ. mod.;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli art.
4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Decreta
Art. 1
- E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
- Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso
dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli
anni quaranta alla data del presente decreto, ovvero gli anni cinquanta, per
i soli aspiranti i quali risultino iscritti nel registro dei praticanti anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.
Art. 3
- La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile
in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n.
358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, deve
essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella
cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine
perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
- La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto
procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
- Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione
della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per
le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita,
il proprio nome prima del cognome del coniuge;
- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
- le eventuali condanne penali riportate;
- l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione
pronunciate nei propri confronti;
- il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione
della data e dell'universita' in cui venne conseguito;
- il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione
del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione
la pratica stessa e' stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo
della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della
idoneita' in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone
gli estremi;
- l'esclusione di difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle
funzioni notarili.
- Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
- quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di
Euro 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di
abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni,
di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento
sara' effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione
dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste italiane S.p.a.,
secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, con le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale
del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. - serie
generale - n. 293 del 17 dicembre 1997) e dalla circolare del Ministero
delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale
- n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Sono esenti
dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un
concorso, per esame, per la nomina a notaio;
- quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile
della somma di Euro 1,55 stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte,
della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui Euro 0,52 per tassa di concorso
ed Euro 1,03 per contributo alle spese di concorso;
- due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore
a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato,
salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte,
ai sensi dell'art. 5, comma 6.
- I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o far pervenire
la domanda, con le quietanze e le fotografie, al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma.
- La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta dal candidato
in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
- Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in
presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce
alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale
del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente
il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
- Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale
della giustizia civile - Ufficio III, con lettera raccomandata
.
- La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto
Ufficio.
- Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le fotografie
di cui al, comma 4, lettera c), all'addetto alla ricezione il quale,
sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il
timbro tondo dell'Ufficio.
- Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare ad
essa le due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con
l'attestazione del notaio della corrispondenza all'effigie del candidato e
l'altra recante, esclusivamente sul retro, il sigillo e la sigla del notaio,
nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato.
- I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti
di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
- L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
risultante dalla domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
- L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal direttore
generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia,
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti e delle altre
condizioni, in difetto dei quali puo' disporsi, in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso.
- Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova
di preselezione della durata di quarantacinque minuti, salvo quanto indicato
al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione
ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i candidati
scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte
per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile;
997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il
punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45.585
il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di
997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello
di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio
conseguito si forma la graduatoria di merito, cosi' come previsto dal Regolamento
di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal decreto
ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione e'
preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento.
- Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
- Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente,
lo stesso grado di difficolta'. I singoli questionari sono formati mediante
l'impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni
in cui si articola la prova.
- L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai
candidati, verra' pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 28 marzo 2003, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento,
di cui al comma 1.
- In detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione,
in caso di eventuale rinvio.
- Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito
l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 6
- I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano
documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie
insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti,
nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
- Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione puo' aumentare
il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque
non superiore ai trenta minuti.
Art. 7
- Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara' consegnato un attestato
- firmato dal presidente o da un componente o da un segretario della Commissione
d'esame - contenente il numero progressivo di ciascun quesito propostogli
(da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione
della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal
sistema informatico di preselezione.
Art. 8
- I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente
al calendario di cui al comma quarto, per sostenere la relativa prova, nel
luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 maggio 2003.
- In detta Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione della nuova data
di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notificazione
a tutti gli effetti.
- Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande, secondo l'ordine
alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati.
- Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra' luogo nella
sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a cura dell'Ufficio
III della Direzione generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora,
ad almeno cinque candidati, i quali avranno facolta' di presenziare.
- I candidati che si presentano per sostenere la prova di preselezione sono
identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione.
- All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo art. 12
e ritirare dal personale la tessera di identificazione.
- Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una o piu'
sessioni nella giornata programmata, il presidente della Commissione di esame
fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti. Per cause di forza maggiore - adeguatamente documentate - la Commissione
puo' differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data
originariamente fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del
candidato richiedente.
- La tessera di cui al, comma 7, da utilizzare in occasione della prova di
preselezione, deve essere conservata, nell'ipotesi di superamento della prova
in questione, per l'identificazione, ai fini delle successive prove di concorso,
secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12.
- I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento,
appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di qualsiasi supporto cartaceo.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della
prova di preselezione, la Commissione di esame delibera l'immediata esclusione
del candidato dal concorso.
Art. 9
- La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di
preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione
del programma informatico; la Commissione determina coloro che sono ammessi
alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5-ter, legge 16 febbraio 1913,
n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328.
- Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia - Dipartimento
per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, dal presidente della Commissione, unitamente ai verbali, alla
relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna
sessione di cui si compone la preselezione ed e' resa pubblica mediante foglio
da affiggersi nei locali del Ministero.
- Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 luglio 2003.
In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione delle modalita' di convocazione
dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte,
di cui ai successivi articoli 11 e 12.
- Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
- Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti
commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo svolgimento
delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo
nei giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del
loro svolgimento verra' data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale edita il secondo venerdi' successivo alla data prevista per
lo svolgimento dell'ultima prova scritta.
- Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti
un atto fra vivi, un atto di ultima volonta' ed un ricorso di volontaria giurisdizione.
In ciascun tema si richiede la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei
principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto
stesso.
- L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
- diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti
giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
- disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- disposizioni concernenti le tasse sugli affari.
Art. 11
- I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere
le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalita' che sono indicate,
ai sensi dell'art. 9.
- Al momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire anche il giorno
della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi
in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire
la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati
ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati
nel successivo art. 12.
- La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la
preventiva verifica da parte della Commissione, e' ammessa nei giorni che
precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella
Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e' subordinata alla preventiva
identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.
- Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove
scritte.
- A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi,
dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi' ammessa la consultazione
di dizionari della lingua italiana.
- I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna
devono contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la
data di nascita del candidato cui si riferiscono.
- In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento
sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni,
anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative.
Sono esclusi, altresi', manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi
consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse
da quelle di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
Art. 12
- I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di cui agli
articoli precedenti, devono presentare la carta di identita' ottenuta ai sensi
della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione,
con fotografia, rilasciata da un'autorita' di Stato.
- I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie
del candidato.
- Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare
la propria identita' personale, presentando la tessera di identificazione,
in alternativa ai documenti di cui al comma uno.
Art. 13
- Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato
almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque
nel complesso.
- I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero
ai sensi dell'art. 23, comma 3, regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ed
e' da tale data che decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, legge
6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 legge 21 luglio 2000,
n. 205.
- L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno
trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti
nel complesso.
- Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna
delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu'
precedenti concorsi, per esame, e' aumentato di due punti per ciascuna delle
idoneita' precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto
complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure
in parte sull'uno e in parte sull'altro.
- Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953 e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore
dei quali e' applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti
cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
- Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle
prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i
minimi stabiliti nei commi precedenti.
- In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, viene formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti
dichiarati idonei.
- A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara' determinato a norma
dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
- Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell'art.
11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice
od integratrice.
Art. 15
- I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell'accertamento
dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia
civile - Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta,
che decorre, dal giorno successivo alla data che sara' fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
- l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per copia
integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo' essere
sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;
- il certificato di cittadinanza italiana;
- il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di
esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorita' accademica che,
menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
- il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile
ridotta, il relativo titolo giustificativo;
- il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria competente per
territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato
e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'Amministrazione
della esclusione di difetti che importino la inidoneita' all'esercizio
delle funzioni notarili.
- I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione
dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri
2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di
data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma
del presente articolo.
- I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per
la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo
al compimento della pratica notarile.
- Il documento di cui al primo comma, numero 5) del presente articolo, deve
essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma,
numero 2) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione
di cui al comma medesimo.
Art. 16
- I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire,
inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a pena di decadenza,
entro il termine previsto dal primo, comma del precedente articolo, i documenti
prescritti per dimostrare il possesso degli eventuali titoli agli effetti
della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli
altri concorrenti idonei.
- I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica
e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di
mutilato o di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido
civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della
relativa pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro
- Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure della competente associazione
nazionale.
- La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto
di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidita'
da cui e' colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi
dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto
l'invalidita'.
- La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione
del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale,
ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
- La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
- La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione
o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato
dalla competente Associazione nazionale.
- La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter,
rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore
deceduto per causa di servizio.
- La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione
della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati
del lavoro.
- La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di
liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra
deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra a nome del padre del candidato.
- La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per servizio deve risultare
a nome del padre da certificazione rilasciata dall'Amministrazione da cui
dipende il genitore mutilato o invalido per servizio.
- La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata
dal Prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica
in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo
rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa
italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25
ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero
degli affari esteri comprovante la loro condizione.
- Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto
di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono
esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante
la loro qualifica.
- Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto
sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
- Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto
dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.
- Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve essere
comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il
candidato dipende; non e' sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche
annuali.
- Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono
essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti
di cui al primo comma, numeri 1) e 2) dell'art. 15 e di cui al comma quattordici
del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
- L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta,
dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di
fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Art. 17
- Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari
di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle operazioni del concorso, approva,
con decreto, la graduatoria.
- Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari
di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale
del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero
dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a
concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione
della graduatoria.
- La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 18
- Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale
del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui
al precedente articolo, i vincitori del concorso possono far pervenire al
Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta
da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
- Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano e' richiesta
(art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574)
la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
- I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai
vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza
della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
- Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle d'Aosta e' richiesta
la piena conoscenza anche della lingua francese, da accertare con le modalita'
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
- I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia
di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle
sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo,
l'attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.
- I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle
d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle
sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l'esito delle prove di
accertamento della conoscenza della lingua francese.
- Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano
o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra,
completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili
disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo
alla propria posizione di graduatoria.
- Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il direttore
generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia,
provvedera' d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvedera'
all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere
assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 20 dicembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Mele
Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da presentare
al Procuratore della Repubblica competente
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio III
Roma
Il sottoscritto dott............................................................................................
residente in .......................................(prov................. ),
via ................................ n. ........, tel. ................ , con
domicilio, a tutti gli effetti delle comunicazioni, in ..................(prov.
............), via ............................................................................................
n. ..............., tel. ................, chiede di essere ammesso al concorso,
per esame, a duecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 20 dicembre
2002.
Al predetto fine, dichiara:
- di essere nato in ........................................................
(prov. ...............................), il ............................................;
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nella lista elettorale del comune di .......................................
(prov. ............................... )
(ovvero: dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalla lista stessa);
- di aver riportato le seguenti condanne penali ...............................................................................................................
(specificare titolo del reato, pena inflitta e dati accessori, autorita'
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data
di passaggio in giudicato dei medesimi);
- di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione
(in caso positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);
- di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, in data ....................
presso l'Universita' degli studi di ......................................................................;
- di aver compiuto la pratica notarile dal (giorno, mese, anno) al (giorno,
mese, anno) presso il distretto notarile di ..............................................................
(nel caso di pratica ridotta, dichiarare in base a quale titolo ha ottenuto
l'ammissione alla predetta pratica; nel caso di idoneita' conseguita in
un precedente concorso per esame per la nomina a notaio, in luogo della
dichiarazione, indicare i dati relativi alla idoneita' precedentemente conseguita);
- di non aver difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili. Esclusivamente per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia:
- di essere affetto da patologia limitatrice, come da documentazione medica
allegata, e di richiedere l'assistenza, nella lettura dei quesiti e/o nella
digitazione delle risposte, di personale dell'amministrazione non in grado
di dare suggerimenti.
Allega:
- quietanza comprovante l'effettuato versamento
presso .................................................................................................
di ............................................................................
della tassa erariale di Euro 49,58 (in caso di esenzione indicare i dati
relativi alla idoneita' precedentemente conseguita in un concorso per esame
per la nomina a notaio);
- quietanza comprovante l'effettuato versamento presso l'archivio notarile
distrettuale di ..........................................................
della somma di Euro 1,55;
- due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore
a centimetri quattro per quattro, (da consegnare all'ufficio ricevente ove
la domanda venga presentata direttamente dal candidato ai sensi dell'art.
3, comma 10, ovvero una incollata su supporto cartaceo, con l'attestazione
del notaio della corrispondenza con l'effigie del candidato e l'altra munita,
sul retro, del sigillo e della sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello,
del nome e cognome del candidato, ai sensi dell'art. 3 comma 11), salvo
si tratti di candidati esonerati dalla prova di preselezione informatica,
ai sensi dell'art. 5, comma 6.
Luogo e data .................
Firma .....................................................
Apposizione della sottoscrizione in calce alla domanda in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, in caso di spedizione per
posta, autenticazione della firma da parte di un notaio di qualsiasi residenza
o del segretario comunale del luogo di residenza oppure visto del capo dell'ufficio
nel quale presta servizio se il candidato e' dipendente statale.
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