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Giudice di Pace - Corte d'Appello di Palermo: bando di concorso
Bando di
concorso per la copertura di n. 30 posti di giudice di pace presso il distretto della Corte di appello di Palermo.
(pubblicato nella G.U. n. 72 del 16 settembre 2003 – 4a serie speciale)
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198;
Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di posti di magistrato onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato;
Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002;
Vista la nota del Consiglio superiore della magistratura in data 30 Aprile 2003;
Decreta
CAPO I
Art. 1
E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di pace presso gli uffici di
cui all'elenco allegato (Allegato 1).
A tal fine possono essere
presentate domande di trasferimento (CAPO II) da parte di giudici di pace che
prestano servizio presso altri uffici ovvero domande di ammissione (CAPO III) al
tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice di pace.
Qualora per un posto vacante
concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio, il
Consiglio superiore della magistratura valuterà a quali accordare priorità,
tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza dell'aspirante al
trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio nonché delle
necessità di celere copertura dei posti degli uffici particolarmente gravati di
carico di lavoro.
CAPO II
Procedura di trasferimento
Art. 2
Domanda di trasferimento e termine per la presentazione
La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace sull'apposito modulo allegato al bando di concorso
(Modulo A) e diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere
presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato,
al Presidente della Corte di Appello di Palermo, per i posti compresi
nell'allegato elenco (Allegato 1), entro
il termine perentorio di giorni
sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di trasferimento si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della
domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilità
per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante può formulare
domanda di trasferimento per una sola delle sedi oggetto di pubblicazione del
singolo distretto di Corte di appello.
Non è ammesso un ordine di
preferenza delle domande presentate per diversi distretti. In presenza di più
domande relative a sedi ubicate in diversi distretti, il Consiglio superiore
della magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle
esigenze dell'ufficio.
La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilità, contenere
la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla sede per la
quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni (1),
nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente
esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio
superiore della magistratura.
Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (Modulo A), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve indicare:
- la data e il luogo di nascita;
- il numero di codice fiscale;
- la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o di conferma nell'incarico di giudice di pace;
- l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
- la data di assunzione del possesso delle funzioni presso l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso
l'ufficio ove attualmente presta servizio.
Art. 3
Titoli di preferenza
Il Presidente della Corte di appello, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento, trasmetterà le stesse al Consiglio superiore della magistratura.
Le domande saranno valutate dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalità ed i criteri stabiliti al "Capo VII – Trasferimenti" della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 (Allegato 2).
Nella ipotesi in cui per il
singolo posto siano state presentate domande di trasferimento di più aspiranti,
verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza.
Costituiscono titoli di
preferenza, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso:
- delle funzioni di giudice di pace;
- di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
- della professione forense;
- di funzioni notarili.
I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono essere presentati unitamente alla
domanda di trasferimento e devono contenere l'esatta indicazione delle date di
effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali)
e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative
attività e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce causa di
esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è
considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la
presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi
in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attività e
funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.
CAPO III
Procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace
Art. 4
Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice di pace in relazione ai posti presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato (Allegato 1), sono presentate con le modalità di seguito specificate.
Art. 5
Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina
Per l'ammissione al tirocinio al fine del
conseguimento della nomina a giudice di pace è necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione
e non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università
della Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia
intervenuto un accordo di equipollenza;
- abbia la idoneità fisica e psichica;
- abbia età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione delle
funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa
dipendente, pubblica o privata;
- abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense.
Il requisito di cui alla lettera h) non è richiesto per l'aspirante che abbia esercitato:
- funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- funzioni notarili;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Art. 6
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace deve essere
redatta dall'aspirante, a pena di inammissibilità, esclusivamente sull'apposito
modulo allegato al bando di concorso – in originale e in copia – (Modulo B)
diretta al Consiglio superiore della magistratura e deve essere presentata nelle
ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente
della Corte di Appello di Palermo per i posti compresi nell'allegato elenco
(Allegato 1), entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla
ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state
inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (da rendere ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che gli aspiranti
hanno facoltà di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà, la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina indicati al punto 9 del presente articolo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante deve formulare singola domanda per ogni distretto di Corte di appello nella cui giurisdizione sono comprese le sedi per le quali intende concorrere e non può presentare
domanda in più di tre diversi distretti nello stesso anno.
Nella domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del giudice di pace per le quali intende concorrere, per un numero non superiore a sei.
Non è ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per il singolo distretto né delle domande presentate per diversi distretti.
Il Consiglio giudiziario presso la
Corte di appello ed il Consiglio superiore della magistratura esamineranno le
domande secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare le
esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
La domanda di ammissione al
tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere le dichiarazioni
dell'aspirante di non essere già stato ammesso al tirocinio in corso di
svolgimento, o ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto di
Corte di appello, nonché di non essere stato già sottoposto per almeno due volte
ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per
qualunque distretto.
E' obbligo dell'aspirante
all'ammissione al tirocinio di dare tempestiva comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura di eventuali giudizi di inidoneità allo svolgimento
delle funzioni di giudice di pace che abbiano ad intervenire successivamente
alla proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo costituisce
motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio a cui eventualmente egli sia stato
ammesso.
L'aspirante nella domanda di ammissione al tirocinio, compilata secondo il modulo
allegato al presente bando (Modulo
B), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonché,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in corso
di perfezionamento:
- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzione nonché le misure di prevenzione o di sicurezza cui
eventualmente sia in atto sottoposto;
- la conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a proprio carico;
- l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel
casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale;
- la laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data di
conseguimento, della votazione assegnata nonché dell'Università presso la quale
è stata conseguita;
- l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato
ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art,
5, comma 1, lettera g), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, l'impegno a cessare l'esercizio dell'attività
lavorativa dipendente prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace
e, comunque, entro trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art.
5, comma 4, della stessa legge;
- l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense, con l'indicazione della data di superamento e della Corte di appello
presso la quale è stato sostenuto l'esame nonché, se avvocato, della data di
iscrizione e dell'Albo degli avvocati presso il quale si è iscritti, ovvero, in
alternativa, l'aver esercitato una delle seguenti attività:
- funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, con
l'indicazione esatta delle date di assunzione del possesso delle relative
funzioni e di cessazione eventualmente già avvenuta;
- funzioni notarili, con la menzione della data di iscrizione e del
Collegio notarile presso il quale si è iscritti;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università, con l'indicazione
dell'attuale o ultima Università presso la quale è stato svolto;
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera
direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- l'impegno, in caso di attuale svolgimento ovvero di assunzione dopo la
presentazione della domanda di funzioni di magistrato onorario o di componente
laico di organi giudicanti, a cessare da dette funzioni all'atto della nomina a
giudice di pace;
- le cause di eventuale cancellazione, sospensione, radiazione o
destituzione dagli albi professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli
avvocati o dai Collegi notarili, nonché le cause di eventuale risoluzione od
estinzione di rapporti di impiego pubblico o privato.
La domanda, altresì, deve contenere, a pena di inammissibilità,
la dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dall'art.
8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni
(1*), nonché l'impegno a rimuovere le cause
di incompatibilità eventualmente esistenti prima della delibera di nomina
a giudice di pace da parte del Consiglio superiore della magistratura.
I requisiti per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, devono
essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione al tirocinio da parte
del Consiglio Superiore della Magistratura.
L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda:
- il numero di codice fiscale;
- il luogo ove desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso
gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le comunicazioni verranno
inviate al luogo di residenza;
- l'eventuale appartenenza ad associazioni.
La domanda, in conformità a quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovrà
essere corredata del certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria competente
per territorio o da un medico militare, attestante il possesso del requisito dell'idoneità
fisica e psichica dell'interessato a ricoprire l'incarico di giudice di pace.
L'Amministrazione giudiziaria non
assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 7
Titoli di preferenza
La domanda, in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del
decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovrà essere corredata
dai documenti comprovanti il possesso da parte dell'aspirante dei titoli di preferenza
per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, costituti dall'esercizio anche
pregresso, nell'ordine:
- delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio;
- di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- della professione forense, per almeno un biennio;
- di funzioni notarili;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera
direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
I documenti comprovanti il
possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle
date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle
relative attività e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa
di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle
graduatorie.
Il periodo di esercizio delle
attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è
considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti
o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la
presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi
in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della
durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attività e
funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è
preferito il più giovane di età.
Art. 8
Tirocinio e nomina
Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei posti di cui all'elenco allegato, tenuto
conto dei posti coperti con i trasferimenti.
L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei termini e secondo le modalità
stabilite dal Consiglio giudiziario integrato, in attuazione delle direttive del
Consiglio superiore della magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta
del 30 luglio 2002.
Il candidato dichiarato idoneo al
termine del tirocinio, ma che non sia stato nominato in nessuna delle sedi
indicate nella domanda, potrà chiedere di essere destinato ad altra sede vacante
per la quale non sia stata già disposta la pubblicazione a norma dell'art. 4,
comma 1, della stessa legge, nei termini e secondo le modalità stabilite dal
Presidente della Corte di appello.
Art. 9
Documenti di rito e termine di presentazione
I candidati nominati giudici di pace saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni
dalla immissione in servizio, a pena di decadenza, la documentazione incompleta,
affetta da vizio sanabile, che abbia perso di validità o debba essere
regolarizzata con le norme sul bollo.
Si allega al presente decreto estratto coordinato delle delibere del Consiglio
superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19
dicembre 2002 (Allegato 2);
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.
10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario territorialmente
competente e presso il Consiglio superiore della magistratura ai fini degli adempimenti
da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai
soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 21
novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198 nonché dalle
delibere in data 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della
Magistratura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli
giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Palermo, 2 settembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
Carlo Rotolo
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Nota:
(1) (1*) - Si riporta il testo integrale dell'art.
8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni:
"Art. 8. Incompatibilità -
- Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti
locali e delle loro sezioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla
nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- -bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o
banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o
affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.
- - bis.
Gli avvocati non
possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale
nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la
professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
- - ter.
Gli avvocati che
svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione
forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti
dinanzi al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti
entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado."
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