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Giudice di Pace - Corte d'Appello di Milano: bando di concorso
Concorso per la copertura di n. 42 posti di giudice
di pace presso il distretto della Corte di Appello di Milano
(pubblicato nella G.U. n. 2 del 9 gennaio 2004 – 4a
serie speciale)
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Vista la legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198;
Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di posti di magistrato
onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato;
Vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura approvata
nella seduta del 30 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 ottobre
2003;
Decreta
CAPO I
Art. 1
E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di
pace presso gli uffici di cui all'elenco allegato (Allegato
1).
A tal fine possono essere presentate domande di trasferimento (CAPO II) da parte
di giudici di pace che prestano servizio presso altri uffici ovvero domande di
ammissione al tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice di pace. (CAPO III).
Qualora per un posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di
ammissione al tirocinio, il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà a
quali accordare priorità, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza
dell'aspirante al trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio
nonché delle necessità di celere copertura dei posti degli uffici particolarmente
gravati di carico di lavoro.
CAPO II
Procedura di trasferimento
Art. 2
Domanda di trasferimento e termine per la presentazione
La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace sull'apposito modulo
allegato al bando di concorso (Modulo A)
e diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere
presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato,
al Presidente della Corte di Appello di Milano, per i posti compresi nell'allegato
elenco (Allegato
1), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria
non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante può formulare domanda di trasferimento per una sola delle
sedi oggetto di pubblicazione di questo distretto di Corte di Appello.
Non è ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate per diversi distretti.
In presenza di più domande relative a sedi ubicate in diversi distretti, il
Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di individuare quella da coprire
in base alle esigenze dell'ufficio.
La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilità, contenere
la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla sede per la
quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dall'art.
8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni (1),
nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente
esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda, compilata secondo
il modulo allegato al presente bando (Modulo A),
deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e
deve indicare:
- la data e il luogo di nascita;
- il numero di codice fiscale;
- la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o di conferma
nell'incarico di giudice di pace;
- l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
- la data di assunzione del possesso delle funzioni presso l'ufficio del giudice
di pace ove attualmente presta servizio;
Tutte le comunicazioni all'interessato relative alla procedura di trasferimento
verranno effettuate presso l'ufficio ove attualmente presta servizio.
Art. 3
Titoli di preferenza
Il Presidente della Corte di Appello trasmetterà le domande di trasferimento al
Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alle domande di ammissione al
tirocinio.
Le domande saranno valutate dal Consiglio Superiore della Magistratura secondo
le modalità ed i criteri stabiliti al “Capo VII – Trasferimenti” della
delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del
30 luglio 2002 (Allegato
2).
Nella ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate domande di trasferimento
di più aspiranti, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli
di preferenza.
Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso:
- delle funzioni di giudice di pace;
- di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
- della professione forense;
- di funzioni notarili.
I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono essere presentati
unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l'esatta indicazione
delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle
relative attività e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce causa
di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo
superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione
della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto
le suindicate attività e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri
enunciati, è preferito il più giovane di età.
CAPO III
Procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace
Art. 4
Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina
a giudice di pace in relazione ai posti presso gli uffici del giudice di pace
di cui all'elenco allegato (Allegato
1), sono presentate con le modalità di seguito specificate.
Art. 5
Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina
Per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice
di pace è necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della
Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia intervenuto
un accordo di equipollenza;
- abbia la idoneità fisica e psichica;
- abbia età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione delle funzioni
di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente,
pubblica o privata;
- abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
Il requisito di cui alla lettera h) non è richiesto per l'aspirante che
abbia esercitato:
- funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- funzioni notarili;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva
delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Art. 6
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina
a giudice di pace deve essere redatta dall'aspirante, a pena di inammissibilità,
esclusivamente sull'apposito modulo allegato al bando di concorso – in originale
e in copia – (Modulo B) diretta
al Consiglio Superiore della Magistratura e deve essere presentata nelle ore di
ufficio, ovvero fatta pervenire in piego raccomandato, al Presidente della Corte
d'Appello di Milano, per i posti compresi nell'allegato elenco
(Allegato
1), entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda, ai sensi dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla
ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state
inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (da rendere ai sensi degli
articoli 46 e 47 del ) che gli aspiranti
hanno facoltà di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà, la domanda
dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti per la nomina indicati al punto 9 del presente articolo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione giudiziaria
non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili
a colpa dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante deve formulare singola domanda per ogni distretto di Corte di
Appello nella cui giurisdizione sono comprese e messe a concorso le sedi per le
quali intende concorrere e non può presentare domanda in più di tre diversi distretti
nello stesso anno.
Nella singola domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del giudice
di pace per le quali intende concorrere, per un numero non superiore a sei.
Non è ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per il singolo distretto
né delle domande presentate per diversi distretti.
Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello ed il Consiglio Superiore
della Magistratura esamineranno le domande secondo l'ordine che sarà ritenuto
maggiormente utile a soddisfare le esigenze di buona amministrazione e di copertura
celere delle vacanze.
La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere
le dichiarazioni dell'aspirante di non essere già stato ammesso al tirocinio in
corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto
di Corte di Appello, nonché di non essere stato già sottoposto per almeno due
volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di
pace per qualunque distretto.
E' obbligo dell'aspirante, al momento dell'ammissione al tirocinio, di dare tempestiva
comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura di eventuali giudizi di
inidoneità allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace che abbiano ad intervenire
successivamente alla proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo
costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio a cui eventualmente
egli sia stato ammesso.
L'aspirante nella domanda di ammissione al tirocinio, compilata secondo il modulo
allegato al presente bando (Modulo
B), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonché,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei seguenti
requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento:
- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzione nonché le misure di prevenzione o di sicurezza cui eventualmente
sia in atto sottoposto;
- la conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a proprio carico;
- l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario
giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale;
- la laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data di conseguimento,
della votazione assegnata nonché dell'Università presso la quale è stata conseguita;
- l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato
ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera g), della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive
modificazioni, l'impegno a cessare l'esercizio dell'attività lavorativa
dipendente prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace e, comunque,
entro trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della stessa legge;
- l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense, con l'indicazione della data di superamento e della Corte di Appello
presso la quale è stato sostenuto l'esame nonché, se avvocato, della data
di iscrizione e dell'Albo degli avvocati presso il quale si è iscritti, ovvero,
in alternativa, l'aver esercitato una delle seguenti attività:
- funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, con l'indicazione
esatta delle date di assunzione del possesso delle relative funzioni e
di cessazione eventualmente già avvenuta;
- funzioni notarili, con la menzione della data di iscrizione e del Collegio
notarile presso il quale si è iscritti;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università, con l'indicazione
dell'attuale o ultima Università presso la quale è stato svolto;
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva
delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- l'impegno, in caso di attuale svolgimento ovvero di assunzione dopo la
presentazione della domanda di funzioni di giudice onorario aggregato delle
sezioni stralcio, di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario
o di componente laico di organi giudicanti, a cessare da dette funzioni all'atto
della nomina a giudice di pace;
- le cause di eventuale cancellazione, sospensione, radiazione o destituzione
dagli albi professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati o
dai Collegi notarili, nonché le cause di eventuale risoluzione od estinzione
di rapporti di impiego pubblico o privato.
La domanda, altresì, deve contenere, a pena di inammissibilità,
la dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dall'art.
8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni (1*),
nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente
esistenti prima della delibera di nomina a giudice di pace da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura.
I requisiti per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000 n. 198, devono
essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione al tirocinio da parte
del Consiglio Superiore della Magistratura.
L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda:
- il numero di codice fiscale;
- il luogo ove desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso gli
vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le comunicazioni verranno
inviate al luogo di residenza;
- l'eventuale appartenenza ad associazioni.
La domanda, in conformità a quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovrà
essere corredata del certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria competente
per territorio (per la Regione Lombardia, vedi però Legge Regionale 4 agosto
2003 n. 12) o da un medico militare, attestante il possesso del requisito dell'idoneità
fisica e psichica dell'interessato a ricoprire l'incarico di giudice di pace.
L'Amministrazione giudiziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 7
Titoli di preferenza
La domanda, in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del
decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000 n. 198, dovrà essere corredata
dai documenti comprovanti il possesso da parte dell'aspirante dei titoli di preferenza
per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, costituti dall'esercizio anche
pregresso, nell'ordine:
- delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio;
- di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- della professione forense, per almeno un biennio;
- di funzioni notarili;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva
delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere
l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero
iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta
dell'esercizio delle relative attività e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di
preferenza ai fini della formazione delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo
superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione
della graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto
le suindicate attività e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri
enunciati, è preferito il più giovane di età.
Art. 8
Tirocinio e nomina
Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio per
un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei posti di cui all'elenco
allegato, tenuto conto dei posti coperti con i trasferimenti.
L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni,
un periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei termini e secondo le modalità
stabilite dal Consiglio giudiziario integrato, in attuazione delle direttive del
Consiglio superiore della magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta
del 30 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato dichiarato idoneo al termine del tirocinio, ma che non sia stato
nominato in nessuna delle sedi indicate nella domanda, potrà chiedere di essere
destinato ad altra sede vacante per la quale non sia stata già disposta la pubblicazione
a norma dell'art. 4, comma 1, della stessa legge, nei termini e secondo le modalità
stabilite dal Presidente della Corte di appello.
Art. 9
Documenti di rito e termine di presentazione
I candidati nominati giudici di pace saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni dalla immissione in servizio, a pena di decadenza, la documentazione incompleta,
affetta da vizio sanabile, che abbia perso di validità o debba essere regolarizzata
con le norme sul bollo.
Si allega al presente bando estratto coordinato della circolare del Consiglio
superiore della magistratura approvata nella seduta del 30 luglio 2002, e successive
modificazioni ed integrazioni (Allegato
2).
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.
10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio Giudiziario territorialmente
competente e presso il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini degli adempimenti
da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai
soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge
21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000 n. 198, nonché dalla
circolare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 luglio 2002 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.
13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente
competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Milano 18 dicembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Grechi
Nota:
(1) (1*)
- Si riporta il testo integrale dell'art.
8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni:
"Art. 8. Incompatibilità -
- Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali
e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli
enti locali e delle loro sezioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla
nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- -bis)coloro che svolgono attività professionale per
imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente,
parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attività.
- - bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace
nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero
nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
- - ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace
non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice
di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere
le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio nei successivi
gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro
il primo grado."
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