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Conservatore in prova C2: bando di concorso

Concorso per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C,
posizione economica C2, nel ruolo del personale degli archivi notarili
(P.D.G. 19 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 33 del 29 aprile 2003 - 4a serie speciale)



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI



Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629 di riordinamento degli Archivi notarili e successive modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, recante norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, recante norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723 di aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante disposizioni in tema di leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574 di unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica;

Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante disposizioni sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e per la mobilità del personale direttivo e docente della scuola;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di azioni positive per la realizzazione uomo-donna nel lavoro;

Visti gli articoli 3, 4, 19, 20, 21 e 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 65 legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi di finanza pubblica;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto l'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 11, comma 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto l'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni;

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 1998, Serie Generale, concernente l'individuazione delle attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero della Giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto l'art. 20 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, legge di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dai Ministeri sottoscritti in data 16 maggio 1995, 16 febbraio 1999 e 16 maggio 2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero della giustizia sottoscritto in data 5 aprile 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002 con i quali sono state ridefinite le dotazione organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Amministrazione degli archivi notarili e sono state ripartite nell'ambito della sede centrale e delle strutture periferiche;

Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'Amministrazione degli archivi notarili, tra l'altro, è stata autorizzata ad attivare una procedura concorsuale per coprire n. 25 posti appartenenti al profilo professionale del vice conservatore, attuale figura professionale del conservatore, area funzionale C, posizione economica C2, per posti vacanti nell'intero territorio nazionale;

Che anche in base ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002 permangono posti vacanti in misura superiore a quelli autorizzati;

Considerato che la condizione di persona priva della vista non è compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il conservatore, in quanto le funzioni ispettive sull'attività notarile, proprie della figura professionale, esplicandosi essenzialmente nel controllo documentale visivo degli atti pubblici notarili, esigono il possesso del requisito della vista;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate ai disabili ed altri aventi diritto;

Considerato che presso l'Amministrazione degli archivi notarili la quota di riserva prevista per i lavoratori pubblici che occupano più di cinquanta dipendenti, stabilita dall'art. 3, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella misura del 7% dei lavoratori occupati, risulta già coperta;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero di partecipanti al concorso per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, nonché l'eventuale prova preselettiva;


Decreta


Art. 1
Numero dei posti a concorso e relative riserve

E' indetto un concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nel ruolo del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione degli archivi notarili, da assegnare a sedi vacanti nelle seguenti regioni:

ABRUZZO
1 POSTO
EMILIA ROMAGNA
4 POSTI
LAZIO
3 POSTI
LOMBARDIA
10 POSTI
PIEMONTE
3 POSTI
TOSCANA
2 POSTI
VENETO
2 POSTI


L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso è subordinata all'autorizzazione concessa con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze e può essere condizionata da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.

La sede di servizio sarà assegnata tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze che saranno espresse in merito alla sede di destinazione ed alla tipologia del rapporto di lavoro.

I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione in albi professionali, purchè l'attività non sia svolta con una pubblica amministrazione e non comporti un conflitto di interessi con l'attività di servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma breve o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ne debbono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza dal beneficio.

I posti riservati non coperti dagli aventi diritto vengono conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.


Art. 2
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
  1. età non inferiore ai diciotto anni;
  2. cittadinanza italiana;
  3. godimento dei diritti politici;
  4. idoneità fisica all'impiego;
  5. diploma di laurea in giurisprudenza senza equipollenti; sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, è richiesto il titolo di studio di secondo livello denominato laurea specialistica (LS), previsto dall'art. 3, lettera b) del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509;
  6. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati dispensati dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché licenziati ai sensi dell'art. 25, comma 5 lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale appartenente al Comparto "Ministeri" sottoscritto in data 16 maggio 1995 e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato.


Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalità

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda, diretta al Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli archivi notarili, Via Padre Semeria n. 95 – 00154 Roma, redatta esclusivamente su modulo conforme a quello allegato sotto la lettera << A >> al presente decreto, che potrà essere ritirato presso un archivio notarile distrettuale.

Il modulo dovrà essere compilato secondo le istruzioni generali in esso riportate, con una penna a biro con inchiostro di colore nero, e spedito, senza essere piegato, in una busta di adeguato formato.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al primo comma, ad un archivio notarile distrettuale.

In tal caso la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di esclusione, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di euro 0,77, eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  1. cognome e nome (le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare il cognome da nubile), luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;
  2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
  3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
  5. di essere in possesso del titolo di studio richiesto con l'esatta menzione della data e dell'ateneo presso il quale lo stesso è stato conseguito;
  6. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
  7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  8. la lingua straniera prescelta fra quelle elencate nel successivo;
  9. di obbligarsi, in caso di assunzione, a raggiungere la sede assegnata ed a permanervi per almeno tre anni.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nel modulo allegato al presente bando.

La persona portatrice di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, deve specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere l'esame del concorso, così come regolato dall'art. 4 del presente bando.

Pertanto la relativa domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di handicap.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.


Art. 4
Prove di esame e preselezione

L'esame del concorso consta:
  1. di due prove scritte, ciascuna delle quali ha la durata di otto ore giornaliere, sulle seguenti materie:
    1. diritto privato;
    2. diritto amministrativo;
  2. di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, contabilità di Stato, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette.
Detto colloquio comprenderà anche la prova obbligatoria di conoscenza della lingua straniera che deve essere scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. La scelta deve essere effettuata nella domanda di ammissione.

Il colloquio verterà altresì anche sulla conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a duemila, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potrà avvalersi di enti e società specializzate in selezione del personale.

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che effettuata la preselezione risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cinquecento posti.

Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che a parità di punteggio nella preselezione sono collocati al cinquecentesimo posto.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avrà luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso o eventuale rinvio, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 giugno 2003 – 4a serie speciale "Concorsi ed esami" *.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo nell'ora e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.

La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga effettuata, e/o alle prove di esame, qualunque ne sia la causa, costituirà motivo di esclusione dal concorso.

Nella comunicazione relativa alle date della preselezione saranno fornite precise indicazioni in merito alle materie, ai punteggi, ai tempi.

I candidati che abbiano superato la preselezione, ove essa venga effettuata, saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte almeno quindici giorni prima della data fissata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, da indicare nella domanda di ammissione al concorso:
  1. fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
  2. porto d'armi;
  3. patente automobilistica;
  4. passaporto;
  5. carta d'identità;
  6. tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'Amministrazione dello Stato;
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Non saranno ammessi alle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni.

Per l'espletamento della prova preselettiva non è consentito portare codici, testi di legge o qualsiasi altra pubblicazione.

Per l'espletamento della prova scritta i candidati potranno portare con sé e consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.


Art. 5
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e sarà integrata da un membro aggiunto per la valutazione della conoscenza della lingua straniera.


Art. 6
Trasparenza amministrativa

Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.


Art. 7
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza, a parità di valutazione, nella nomina dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio centrale degli archivi notarili, via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio, i documenti in originale in carta semplice o in copia autentica ovvero, ove possibile, le dichiarazioni sostitutive, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli stessi.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
  1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati (profughi);
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della Giustizia – Amministrazione degli archivi notarili;
  18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi ed i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  3. dalla minore età.

Art. 8
Graduatoria

La commissione esaminatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito del concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, indicate nell'art. 7 del presente bando.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento ministeriale e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data della sopracitata pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.


Art. 9
Documentazione

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale degli archivi notarili, via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
  1. certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico in servizio permanente ed effettivo dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella figura professionale del conservatore dell'Amministrazione degli archivi notarili. Per i motivi di cui in premessa, non possono svolgere le funzioni di conservatore degli archivi notarili i candidati privi di vista.
    Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione il certificato medico deve darne specifica menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
  2. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti:
    1. il luogo e la data di nascita;
    2. la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
    3. il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
    4. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
    5. il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
    6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale) nonché i procedimenti eventualmente pendenti a loro carico;
    7. che il candidato non ha altri rapporti di impiego pubblico o privato, e che si non trova in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Qualora il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. La predetta dichiarazione deve, altresì, contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
    8. codice fiscale
  3. dichiarazione, anche se negativa, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza nello Stato, compresi i servizi militari, o in altri enti pubblici.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonché dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico dovrà contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a svolgere le mansioni relative all'impiego cui aspira.

Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma, l'Amministrazione comunica agli interessati di non dar luogo alla stipula del contratto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Qualora le dichiarazioni rese dai candidati presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione darà notizia all'interessato di tali irregolarità e questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione nel termine stabilito; in mancanza il procedimento non avrà seguito.

Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


Art. 10
Assunzione con contratto di lavoro

Acquisita la necessaria autorizzazione, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati vincitori dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 9 saranno invitati a stipulare ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dal comparto "Ministeri" sottoscritto in data 16 maggio 1995 un contratto individuale a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente bando.

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nella figura professionale del conservatore dell'Amministrazione degli archivi notarili, area funzionale C, con attribuzione della posizione economica C2, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali

Il relativo rapporto di lavoro sarà disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri vigente al momento dell'assunzione.

I vincitori assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di mesi quattro, da svolgersi presso un ufficio di livello dirigenziale, anche diverso da quello di destinazione definitiva, durante il quale avrà luogo la formazione teorico - pratica finalizzata all'acquisizione della specifica professionalità.

L'assunzione dei vincitori decorrerà, agli effetti giuridici ed agli effetti economici, dalla data prevista nel relativo contratto individuale di lavoro.

Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni e in tale periodo non potrà essere comandato o distaccato presso sedi con dotazioni organiche complete.


Art. 11
Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.


Art. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti, pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano , nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, via Padre Semeria, 95 – Roma, titolare del trattamento.


Art. 13
Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, nonché le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia per l'apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE
Francesco Ebner

* Così modificato con PDG 16 aprile 2003
 Così modificato con PDG 6 giugno 2003
Così modificato con PDG 30 settembre 2003
Così modificato con PDG 14 gennaio 2004
Così modificato con PDG 18 marzo 2004
Così modificato con PDG 2 luglio 2004



Ultima modifica: 14/05/2008