Avvocati – Sessione di esami 2007: temi
(D.M. 13 luglio 2007)
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Atto giudiziario in materia di diritto penale
Con ordinanza del 28 ottobre 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro sul rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunciato nel 1998 e nel 2000 per ulteriore violazione delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall’articolo 179 comma 1 c.p. secondo il quale il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Presa conoscenza della pronuncia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad un legale esponendo che i procedimenti azionati a seguito delle denuncie subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative dei Carabinieri circa la condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Atto giudiziario in materia di diritto privato
In data 15 gennaio 1983 Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna, distinto in catasto al foglio x, particella y.
Con atto pubblico del 15 giugno 1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale era membro da svariati anni.
Caio appresa tale notizia, nel mese di luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo sin lì condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di un immobile che adibisce a propria residenza principale.
In data 15 novembre 2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso: di essere proprietaria del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificata al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15 giugno 1986, reso per notar Zeta; che il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15 gennaio 1983 aveva durata quinquennale e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto; che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupava senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso; chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.
Caio, ritenendo di avere ormai usucapito il bene, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.
Atto giudiziario in materia di diritto amministrativo
In data 1º dicembre 2002 il Comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi unifamiliari.
In data 20 gennaio 2003 la società Beta provvedeva a comunicare l’avvio dei lavori.
In data 1º febbraio 2005 il signor Sempronio – proprietario confinante – depositava presso i competenti uffici del Comune di Gamma istanza di riesame del permesso di costruire n. 40/2002 denunciando una presunta difformità edilizia relativa all’unità immobiliare sita sul lato ovest.
Ricevuta l’istanza di riesame, il Comune di Gamma comunicava alla società l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società Beta a consentire l’accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle opportune indagini istruttorie.
Con nota n. 36 del 31 marzo 2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il Comune di Gamma, esaminate le risultanze delle indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l’effetto, ne autorizzava la ripresa.
Senonchè in data 15 marzo 2006, il signor Sempronio reiterava l’istanza di riesame del permesso di costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia di parte.
Recepita la nuova richiesta di riesame, il Comune di Gamma con nota n. 55 del 10 aprile 2006 comunicava alla società Beta l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento d’ufficio parziale del permesso di costruire n. 40/2002, ordinando nuovamente la sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società interessata al deposito di osservazioni difensive suffragate da una relazione tecnica di parte.
Ricevuta la predetta comunicazione, la società Beta inoltrava al responsabile del procedimento quanto richiesto evidenziando che: - l’istanza di riesame era inammissibile in quanto meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa Amministrazione l’anno precedente;
- che i lavori assentiti erano ormai completati;
- che il titolo edilizio era stato rilasciato molto tempo addietro. Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.
Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10 maggio 2006, il Comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n. 40/2002, limitatamente all’unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo fondata la denuncia del signor Sempronio così come comprovata dalla perizia allegata all’istanza di riesame.
Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata né, tantomeno, si dava prova di un effettivo riscontro delle deduzioni presentate dalla società Beta in sede procedimentale.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno a salvaguardarne gli interessi, evidenziando i diversi profili di illegittimità del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione.
Parere motivato in materia regolata dal codice penale
- Il signor Tizio, che attraversa un periodo di difficoltà economica, riesce ad acquistare da uno sconosciuto dieci banconote da 100 euro contraffatte al fine di saldare il pagamento di tre canoni di locazione arretrati. Dopo aver preso appuntamento telefonico con il signor Mevio, suo locatore ed artigiano in pensione, si reca presso il domicilio di quest’ultimo per il saldo dei canoni ma, contrariamente a quanto concordato, trova ad attenderlo il signor Caio, figlio di Mevio, cassiere presso una grossa struttura di vendita.
Nonostante ciò, Tizio decide comunque di consegnare in pagamento le banconote a Caio.
Ricevute le banconote, Caio nota che le stesse sono contraffatte perché sprovviste di filigrana e, di conseguenza, decide di recarsi immediatamente presso la vicina Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.
Da par suo Tizio, pur supponendo di non poter essere punito, in considerazione della grossolana contraffazione delle banconote, immediatamente rilevata da Caio, decide comunque di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti in merito alla questione.
Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di falso nummario, rediga motivato parere circa le conseguenze applicabili alla condotta di Tizio specificando, tra l’altro, se a Tizio è contestabile anche il reato di ricettazione.
- Mevio entrava in un supermercato e, dopo aver riposto nel carrello merce per il valore di euro 600, pagava l’importo regolarmente alla cassa.
Uscito fuori con il carrello, Mevio posava la merce nell’auto di proprietà parcheggiata lungo la strada laterale adiacente al supermercato.
A questo punto Mevio si affrettava a rientrare nel supermercato, riponendo nel carrello merce identica a quella acquistata in precedenza.
Portatosi ad una cassa diversa, in gergo denominata “veloce”, Mevio mostrava lo scontrino relativo alla prima spesa effettuata, giustificando il doppio passaggio con la necessità di comperare una bottiglia di champagne dimenticata nella lista degli acquisti.
Pagata solo la bevanda, Mevio usciva dal supermercato spingendo il carrello ancora pieno allorquando incrociava la prima cassiera, recatasi fuori per svuotare un cestino di rifiuti.
Quest’ultima, insospettita, avvisava i vigilantes i quali, effettuato un controllo, provvedevano a fermare Mevio.
Il candidato, individuato l’elemento differenziale tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa, rediga motivato parere evidenziando le conseguenze applicabili alla condotta di Mevio.
Parere motivato in materia regolata dal codice civile
- Tizio, vedovo, muore il 10 gennaio 1996, lasciando testamento olografo, pubblicato il 20 marzo 1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante straniera Mevia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli Caio, Sempronio e Filano.
Mevia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento era tornata nel suo Paese di origine, fa ritorno in Italia a tre anni dalla morte di Tizio e, venuta a conoscenza del lascito in suo favore, accetta l’eredità devolutale.
Il 20 giugno del 2007 Caio, che sta affrontando delle difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Mevia. I suoi fratelli invece, nel rispetto della memoria del genitore defunto, decidono di non seguire il suo esempio e rinunziano all’azione di riduzione.
Successivamente Mevia viene pertanto convocata, con atto notificato il 20 settembre 2007, di fronte al Tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai due terzi dell’asse ereditario, per accrescimento della quota ex art. 522 c.c., o in via subordinata alla metà dell’eredità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 537 comma 1, c.c..
Mevia dunque si rivolge ad un legale di fiducia per conoscere se e di quali mezzi dispone per tutelare le proprie spettanze.
Premessi brevi cenni sull’azione di riduzione, il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, rediga motivato parere evidenziando le problematiche relative alle conseguenze della rinunzia all’azione di riduzione e alla prescrizione dei termini per proporre la suddetta azione.
- Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, tacendo all’acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi – sia pur modesti – lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale cinque anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condominio Beta ad eseguire i lavori di messa in sicurezza.
Caio, nel marzo 2007 scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio infatti afferma che se Tizio non gli avesse taciuto la circostanza di cui sopra, di certo non avrebbe acquistato l’appartamento.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un’eventuale azione di annullamento.
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