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Avvocati - Sessione di esami 2004: temi
(D.M. 8 luglio 2004)







PARERE MOTIVATO IN MATERIA REGOLATA DAL CODICE PENALE

  1. Tizio partecipava ad una rapina in una gioielleria in concorso con Caio e Sempronio, questi ultimi muniti entrambi di pistola.
    Nel corso della rapina, di fronte alla reazione armata del marito della titolare, in quel momento addetto alla gioielleria, Caio esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco che attingevano mortalmente l'uomo.
    A seguito di indagini effettuate nell'immediatezza del fatto veniva tratto in arresto Caio, il quale rendeva dichiarazioni pienamente confessorie e rivelava i nomi dei complici.
    In particolare Caio riferiva che essi, anche se avevano accertato, mediante sopralluoghi, che all'interno della gioielleria si sarebbe dovuta trovare, come sempre, una donna, che non avrebbe opposto resistenza, poco prima della rapina avevano constatato che all'interno del negozio vi era invece un uomo; precisava poi che, dopo essersi riuniti, avevano deciso di eseguire ugualmente il colpo secondo i piani prestabiliti e che tutti erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata commessa con l'utilizzo di due armi da sparo.
    Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessa la trattazione della tematica sul rapporto tra concorso diretto e concorso anomalo, rediga motivato parere soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.


  2. Tizio, ricoverato presso il reparto di chirurgia di urgenza dell'ospedale Alfa per forti dolori addominali, veniva operato il giorno successivo per un'infezione addominale in atto.
    Restando incerta la causa della patologia venivano, quindi, disposti esami ematologici e una consulenza internistica.
    Tizio veniva trasferito nella divisione chirurgica diretta dal dott. Caio, il quale continuava la terapia antibiotica, già iniziata, e disponeva un nuovo emocromo, senza sottoporre il paziente a consulenza internistica.
    Dopo alcuni giorni il dott. Caio dimetteva Tizio giudicandolo “in via di guarigione chirurgica” senza alcuna prescrizione.
    Tizio due giorni dopo accusava forti dolori addominali e, recatosi presso il nosocomio, veniva operato d'urgenza. All'esito dell'intervento Tizio decedeva a causa di una grave infezione addominale.
    Secondo i consulenti medico legali, incaricati dall'Autorità Giudiziaria di accertare le cause del decesso, Caio non aveva compiuto, durante il periodo di ricovero, una corretta diagnosi, omettendo di valutare i risultati degli esami ematologici e di sollecitare la consulenza internistica prescritta dopo il primo intervento chirurgico, il che avrebbe consentito un'appropriata terapia.
    Infatti la diagnosi e la cura, se doverosamente realizzate, sarebbero state idonee ad evitare la progressiva evoluzione della patologia infettiva letale “con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale”.
    Il candidato, assunta la veste del legale di Caio, premessa la trattazione della tematica del rapporto di causalità tra omissione ed evento nel reato colposo omissivo improprio, rediga motivato parere sulle problematiche sottese al caso in esame.



ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Tizio, tratto a giudizio, veniva successivamente condannato dal Tribunale di Roma, territorialmente competente, per il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, di una lampada a basso consumo preventivamente occultata in una confezione vuota di un altro prodotto di costo più basso.
Risultava accertato che l'imputato aveva sottratto la merce presso un grande magazzino corrispondendo alla cassa un prezzo assai inferiore a quello di vendita.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.




PARERE MOTIVATO IN MATERIA REGOLATA DAL CODICE CIVILE

  1. Tizio, Caio e Sempronio avevano acquistato, con separati atti datati 10 gennaio 2002, dal venditore Mevio tre appartamenti, situati a Roma, privi di licenza di abitabilità, che però Mevio si era impegnato ad ottenere, in sede di stipula del contratto, entro il 31 luglio 2002.
    Decorso inutilmente tale termine, e nella permanenza dell'inadempimento anche successivamente alla costituzione in mora di Mevio, avvenuta il 31 gennaio 2003, Tizio, Caio e Sempronio decidevano di interpellare un legale al quale esponevano i fatti come sopra riassunti e chiedevano in particolare se un eventuale giudizio potesse avere ad oggetto sia il risarcimento in forma specifica mediante condanna del venditore Mevio all'adempimento della prestazione sia l'attribuzione della somma di denaro equivalente al valore della prestazione, somma commisurabile alle spese necessarie per perfezionare la pratica amministrativa ed ottenere la licenza di abitabilità.
    Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.


  2. Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue.
    Egli è detentore, in veste di conduttore, di un appartamento adibito ad uso abitativo, confinante con un terreno di proprietà di Caio.
    Quest'ultimo ha conferito a Sempronio l'appalto per la esecuzione di lavori di scavo, aventi una profondità di circa tre metri al di sotto del livello del suolo ed interessanti la parte di terreno posta al confine rispetto alla casa abitata da Tizio.
    In conseguenza dei lavori di scavo, una parete della abitazione di Tizio è crollata provocando la distruzione dell'arredamento ivi esistente, con un danno di euro 8.000,00.
    Tizio chiede al legale se sia esperibile una azione giudiziaria diretta, di risarcimento danni, nei confronti di Caio. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.



ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO

Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2003, la Società Sportiva Gamma proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma - con il quale, su ricorso di Tizio, le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000,00, pretesa dall'istante per una fornitura di divise da volley - assumendo che il materiale ricevuto non era conforme a quello ordinato e che non era stato pertanto possibile utilizzarlo, sì che gli sponsor avevano ridotto i loro contributi.
Nel costituirsi in giudizio, Tizio assumeva la piena conformità del materiale fornito a quello ordinato ed eccepiva, comunque, la mancata denuncia del vizio nei termini di legge e, quindi, la decadenza della controparte dall'azione.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio - dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise, in quanto le magliette erano adatte a bambini tra i due e i sette anni, mentre i pantaloni erano adatti a bambini tra gli otto e i dieci anni - il Tribunale con sentenza 90/2004 rigettava l'opposizione ritenendo redibitorio il vizio riscontrato nel materiale, oggetto della fornitura e, quindi, inesperibile l'azione in difetto di prova della tempestività della sua denuncia.
Caio, legale rappresentante della Società Sportiva Gamma, si reca da un legale, al quale espone la questione nei termini come sopra riassunti.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.




ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tizio, docente di ruolo della scuola media superiore, veniva sospeso cautelarmente dal servizio con decreto ministeriale in data 20 novembre 1987 - emanato ai sensi dell'art. 91, primo comma del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 - in quanto sottoposto a procedimento penale, fino alla conclusione del medesimo procedimento.
Intervenuta la sentenza definitiva che condannava Tizio alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, con decreto ministeriale in data 8 marzo 1993 veniva revocata la sospensione cautelare dal servizio, a partire della data del medesimo decreto.
Con lo stesso atto veniva, altresì, disposto che il Provveditore curasse “il seguito che consegue a carico del docente ai fini disciplinari”.
Tuttavia, nessun procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti di Tizio.
Successivamente, il Provveditorato agli studi procedeva alla ricostruzione del trattamento economico e giuridico ed alla redazione del progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore dell'insegnante non computando il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Tizio si rivolge quindi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito.



Ultima modifica: 14/05/2008