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Accesso agli atti e documenti amministrativi
Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documento amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 241/90;
decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
delibera del Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia del 24 giugno 1994;
decreto 25 gennaio 1996, n. 115 del Ministero della Giustizia, recante "Regolamanto concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso";
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184
circolare del Ministero della giustizia 8 marzo 2006 - Misure organizzative sul diritto di accesso.
Modalità di esercizio
Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi trova compiuta disciplina negli artt. 22-28 della Legge 241/90 e successive modifiche.
Le concrete modalità di esercizio sono indicate nell'art. 25 della predetta legge.
Il candidato può chiedere l'esame o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo in caso di richiesta di copia autentica, nonché in materia di diritti di ricerca e di visura.
Ogni richiesta deve essere motivata e va indirizzata all'Ufficio Concorsi, salvo che per i documenti non formati dall'Ufficio o non detenuti stabilmente dallo stesso.
L'Ufficio Concorsi non è tuttavia tenuto ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, l'Ufficio darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo.
Le istanze di accesso che possono pervenire all'Ufficio Concorsi da parte dei candidati o dei loro rappresentanti riguardano prevalentemente la richiesta di visione, copia o copia autenticata dei seguenti documenti:
- decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed eventuali decreti di sostituzione di alcuni componenti,
- verbali inerenti le operazioni preliminari compiute in sede di apertura delle buste contenenti gli elaborati,
- elaborati del richiedente,
- verbali della correzione,
- verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice,
- verbali concernenti lo svolgimento delle prove orali,
- ogni altro atto concernente l'istante,
- verbali concernenti altre operazioni compiute dalla Commissione e riguardanti la generalità dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi.
Tenuto conto dell'orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali; a richiesta dell'istante, può essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno.
La copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente deve essere rilasciata senza indicazione del nome dell'autore.
Le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura inerenti l'accesso, se negative, saranno notificate all'interessato.
Qualora l'Amministrazione, a fronte di specifiche richieste, individuasse soggetti controinteressati all'accoglimento della richiesta, ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diritto di accesso si esercita in via informale, con richiesta verbale o scritta, quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione.
Negli altri casi si esercita in via formale con richiesta solo scritta.
L'istanza, presentata direttamente o spedita, deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.
I tutori o curatori delle persone fisiche dovranno produrre documentazione idonea che attesti tale qualità.
Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata. A tal proposito, si specifica che la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi.
Le richieste possono essere compilate su un modulo fornito dall'Ufficio, reperibile anche sul sito del www.giustizia.it, alla rubrica concorsi.
L'istanza, oltre che spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, può essere presentata direttamente all'Ufficio Concorsi, all'incaricato, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
L'incaricato rilascerà apposita ricevuta.
Le richieste, oltre che motivate, devono essere specifiche, ovvero consentire l'individuazione del documento o documenti cui si vuole accedere.
In particolare l'interessato deve indicare nella richiesta:
- Il documento o i documenti interessati
- l'interesse specifico che è alla base della richiesta.
L'interessato deve, altresì, specificare la concreta modalità di ritiro delle copie dei documenti, fra le seguenti:
- ritiro diretto
- ritiro tramite rappresentante munito di delega autenticata, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- trasmissione per posta a cura dell'Ufficio all'indirizzo indicato.
Se altra persona accompagna l'interessato per la visione dei documenti, sulla richiesta di accesso saranno annotati gli estremi identificativi.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sia necessario interpellare il Consiglio Superiore della Magistratura, il richiedente sarà invitato a presentare istanza formale.
Il termine finale di conclusione del procedimento, salvo differimenti collegati all'attività deliberativa del Consiglio Superiore della Magistratura, è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta; tale termine resta sospeso per il periodo compreso tra l'eventuale comunicazione al richiedente relativa a istanze irregolari o incomplete e la loro regolarizzazione.
In caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, il provvedimento dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- l'ufficio che ha trattato l'istanza di accesso
- il documento oggetto della richiesta
- i motivi del rifiuto, limitazione o differimento
- i termini per la presentazione del ricorso al T.A.R.
Presso l'ufficio è possibile consultare e prendere visione dei seguenti atti:
- Bandi di concorso
- Graduatorie
- Decreti di nomina delle commissioni
- Criteri di valutazione elaborati dalle commissioni
ESAME
L'esame dei documenti diversi da quelli indicati ha luogo presso l'ufficio, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente alla domanda d'accesso, lo stesso è reso disponibile entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.
RILASCIO COPIE
Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le copie rimangono depositate presso l'ufficio per 60 giorni dal momento in cui l'accesso è consentito; qualora non vengano ritirate entro tale termine, la pratica è archiviata e il richiedente deve presentare nuova richiesta di accesso.
La consegna di copia deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta, sottoscritta dal richiedente.
Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, potranno essere rilasciate copie parziali di documenti, comprendenti, ove possibile, la prima e l'ultima pagina del documento; le pagine omesse saranno comunque indicate.
In caso di accesso a documenti gestiti mediante strumenti informatici, l'accesso è consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'ufficio.
Ove tecnicamente possibile, copia dei dati potrà essere rilasciata su supporti forniti dal richiedente.
In tal caso la copia non potrà essere rilasciata quale copia autentica.
Il rilascio di copia di documento è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia con delibera del 24 giugno 1994:
importo di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie,
importo di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito.
Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo sulla copia stessa da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio.
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di particolare difficoltà, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero.
Qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'importo di bollo mediante la presentazione delle relative marche pari a euro 14,62 per 4 pagine al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.
INVIO COPIE TRAMITE SERVIZIO POSTALE
Nel caso in cui l'istante prescelga quale modalità di ritiro copie l'invio tramite servizio postale da parte dell'Ufficio, le copie saranno trasmesse all'indirizzo indicato, previo versamento da parte dell'istante di un importo calcolato dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento su conto entrate dello Stato, sul Capo XI del Ministero della Giustizia, capitolo 3530 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia”, centro di responsabilità “Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi”, U.P.B. 10.2.1, direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato ovvero attraverso opportuno bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, indicando la causale del versamento.
La ricevuta del versamento, o la copia, dovrà essere inviata all'Ufficio Concorsi.
MODELLI ISTANZE:
Modello istanza
Modello istanza rappresentante
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