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Uditore Giudiziario - Anno 2002: bando di concorso
Concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario
(D.M. 12 marzo 2002 pubblicato nella G.U. n. 2 del 7 gennaio 2003 - 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368
recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere
statali;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente
norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento
della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio
di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive
modifiche;
Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, concernente
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge
5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
Visto l'art. 1, lettera c, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo
dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense;
Vista la legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo;
Visto il decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente la modifica della disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
Visto il D.M. 1 giugno 1998, n. 228, regolamento recante modalità
per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini della ammissione
alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente
nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto l' articolo 3 del decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni
nella legge 19
novembre 1998 n. 399, recante modifica al decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.M.
4 agosto 2000, n. 261 regolamento recante modifiche al D.M.
1 giugno 1998, n. 228, in tema di modalità per l'espletamento della
prova preliminare informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del
concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123 - quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il D.M. 16 ottobre 2000, con il quale sono stabilite le modalità
tecniche per lo svolgimento della prova preliminare del concorso per uditore giudiziario;
Visto l'ulteriore D.M. 16 ottobre 2000, con il quale, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è disposto
che l'archivio delle domande formato dalla Commissione permanente prevista all'art.
123-quater del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è utilizzabile per il
concorso per uditore giudiziario;
Vista la legge
13 febbraio 2001, n. 48 recante modifiche alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario ed in particolare l'art. 1 comma 1 recante l'aumento complessivo
di mille unità del ruolo organico del personale della magistratura e l'art.
18 concernente il reclutamento di uditori giudiziari, come modificato dall'art.
19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il D.M. 19 ottobre 2001 che dispone la prova preliminare ai sensi
dell'art. 123 bis del R.D. del 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo previgente alla
data dell'entrata in vigore delle norme transitorie della legge 13 febbraio 2001,
n. 48;
Vista la delibera del 7 marzo 2002 del Consiglio Superiore della Magistratura;
Decreta
Art. 1
E' indetto un concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica);
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- sia di condotta incensurabile;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;
- abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di quaranta
salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo;
- per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono
deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i 45 anni di età;
- sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, dell'ordinamento
giudiziario, così come sostituito dall'art. 11 della legge 13 febbraio
2001 n. 48.
Art. 3
Elevazione del limite di età
Il limite di età di 40 anni, previsto dall'art. 124, 1° comma, dell'ordinamento
giudiziario, è elevato:
- di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di età. Detta
elevazione del limite di età non si cumula con quelle previste da altre
disposizioni vigenti;
- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.958.
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica cessati di autorità o a domanda; per gli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché
delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.
Art. 4
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando esclusivamente
l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'Amministrazione, reperibile
presso tutte le procure della Repubblica.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
è residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma che precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare
la domanda all'autorità consolare competente o al Procuratore della Repubblica
di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della tessera rilasciata
dal ministero delle finanze;
- lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e la loro data
di nascita;
- l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; (in caso di mancata
iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime l'aspirante dovrà
compilare la dichiarazione sostitutiva di notorietà (modello B),
accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti
penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione; (in caso positivo, l'aspirante dovrà compilare
il modello B con le modalità prevista al n. 7);
- di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.; (in caso positivo l'aspirante
dovrà compilare il modello B con le modalità previste
al n. 7);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (in
caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le
modalità previste al n. 7);
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; (in caso
positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità
previste al n. 7);
- di non essere stato destituito ovvero licenziato o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
(in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con
le modalità previste al n. 7);
- il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta
anni di età hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l'idoneità fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
- l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma dell'art. 123-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, all'esonero dalla
prova preliminare ed all'ammissione alle prove scritte in quanto:
- magistrato militare, amministrativo o contabile;
- procuratore o avvocato dello Stato;
- idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai
sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti
durante la prova preliminare e le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione
apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, C.A.P., telefono e procura della
Repubblica di competenza);
- il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso
qualora sia diverso da quello di residenza.
In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di
residenza;
- la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione
europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese,
spagnolo, svedese e tedesco).
In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo modulo la propria
firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del candidato
(su fondo bianco, a mezzo busto, e con formato di centimetri quattro per quattro),
di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino,
da ritirare presso la competente procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del
candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda può far autenticare
il cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente
ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000
n. 445.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità, alla
firma ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente incaricato
dal sindaco o da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e
cognome del candidato e il timbro dell'ufficio ricevente o del pubblico funzionario
incaricato dal sindaco, e la sigla di colui che ha provveduto all'autentica della
foto sul cartoncino.
I modelli A
e B
sono allegati al presente decreto.
Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento,
ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III-, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
decreto;
- coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite
oltre il termine indicato nell'art. 4, primo comma, del presente decreto;
- coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati
dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione
del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale
ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneità
l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato
che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro
candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
- coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio
del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;
- coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro
che sono stati destituiti o dispensati, ovvero licenziati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento
che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere
da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove
scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti
ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti
violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio
Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste
dal bando di concorso.
Art. 6
Prova preliminare
La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo
e prevede l'assegnazione ai candidati di novanta quesiti, di cui trentacinque
per la materia civile, trentacinque per la materia penale, e venti per la materia
amministrativa.
Il candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento della prova.
Art.7
Prove concorsuali
La prova scritta verte su due delle seguenti materie:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo;
individuate mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova.
Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla dettatura della
traccia, per lo svolgimento del tema.
La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione
europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese,
spagnolo, svedese e tedesco);
Art. 8
Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza
La Commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto dagli artt. 125-ter
e 123-ter, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
nominata con decreti del Ministro della giustizia, previe delibere del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Per l'espletamento della prova preliminare, nel caso in cui la stessa si svolga
in più sedi, si costituisce in ciascuna di esse, con decreto del Ministro,
su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, un comitato di vigilanza,
ai sensi dell' art.5 bis del D.M. 1° giugno 1998, n.228, modificato dall'art.
4 del D.M. 4 agosto 2000, n.261.
Art. 9
Disposizioni generali sulla prova preliminare
La prova preliminare è realizzata con l'ausilio di un sistema informatizzato.
Per lo svolgimento della prova preliminare non è richiesta alcuna conoscenza
informatica da parte dei candidati. L'interazione con il sistema è limitata,
infatti, alla sola azione di toccare lo schermo su cui è visualizzata la
maschera di presentazione dei quesiti e non vi è necessità di utilizzare
tastiera o mouse.
La prova è espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati ed è
svolta per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal decreto ministeriale,
di cui al successivo art. 13, che stabilisce il diario della prova stessa.
Essa è basata su un sistema che presenta, su videoterminale, novanta domande
a risposta multipla che sono estratte dall'archivio dei quesiti appositamente
predisposto dalla competente Commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento
dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.
Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura automatizzata che
opera secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dal D.M. 1 giugno 1998, n. 228 - regolamento per l'espletamento
della prova preliminare informatica del concorso per uditore giudiziario –, così
come modificato dal D.M. 4 agosto 2000, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2000.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà,
raggruppati per materia ed in pari numero.
Ciascuno dei quesiti è presentato facendo seguire alla parola "QUESITO"
il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali
solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata
dal sistema automatizzato.
Tra le quattro risposte visualizzate il candidato può scegliere quella
ritenuta esatta oppure può omettere di rispondere.
Il candidato selezionerà la risposta ritenuta esatta toccando lo schermo
in corrispondenza del numero della risposta prescelta. Il candidato potrà
passare da un quesito ad un altro mediante il tocco su indici o frecce di scorrimento
che sono evidenziati sullo schermo. Potrà in modo analogo procedere alla
correzione delle risposte.
I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella
lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale della amministrazione
designato dal Ministero della giustizia.
Qualora si verifichi il malfunzionamento di una postazione di lavoro, il candidato
interessato può usufruire di altra postazione, da attivare con la stessa
smart card personale di cui è in possesso, sulla quale il sistema consente,
conservando i dati acquisiti, la prosecuzione della prova dal punto in cui è
stata interrotta, tenendo conto del tempo già utilizzato.
Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 6 del presente bando, è ammessa la correzione delle risposte.
Il grado di difficoltà di ciascun quesito e il relativo punteggio di penalizzazione
previsto per ciascuna delle risposte errate od omesse non sono palesi ai candidati
nel corso della prova.
Dopo ogni sessione il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato
dal sistema informatico.
È vietata la formazione di graduatorie parziali.
al presente decreto è allegata una scheda esplicativa (modello
C) in ordine allo svolgimento della prova, relativamente alla presentazione
dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.
Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare è preceduto da
una dimostrazione esplicativa.
Art. 10
Archivio informatico dei quesiti
L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del concorso è formato
dalla competente Commissione permanente di cui all'art. 123 – quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi
normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali.
La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle risposte è
quella vigente alla data di pubblicazione del presente bando.
Ogni quesito è classificato con un grado di difficoltà: facile,
media e difficile.
La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonchè
del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante
la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4a serie speciale, concorsi ed esami, del giorno
11 giugno 2002.
Art. 11
Modalità della prova preliminare
Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una singola postazione,
separata dalle altre, che viene attivata inserendo nell'apposito lettore la
tessera magnetica personale (smart card), contenente i dati di riconoscimento
dello stesso.
Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del candidato sono
anche riportati in stampa sulla parte esterna della tessera. La smart card personale,
una volta inserita, non dovrà essere estratta dal lettore se non a conclusione
della prova, o da parte del personale tecnico presente in aula per l'ipotesi
prevista dal comma 11 dell'art. 9 del presente decreto, poiché l'eventuale
estrazione comporta il blocco della postazione.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, dispone l'attivazione della procedura
di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti
nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato.
Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovrà rispondere
nel tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano
fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di
trenta minuti.
Per le materie civile e penale, sono proposte domande facili in numero di undici,
domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili
in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili
in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande
difficili in numero di quattro.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario
è attribuito il punteggio formale di 810.990.
Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di
penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media
difficoltà; 9.011 per la domanda facile.
Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990:
9.001 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; 9.007 punti
per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; 9.011
punti per ogni risposta omessa od errata a domanda facile.
Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito.
Al termine della sessione sarà consegnata ad ogni candidato la stampa
del promemoria della propria prova recante l'indicazione del numero identificativo
del quesito nell'archivio delle domande oggetto della prova preliminare, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale di cui al precedente art. 10, nonché
il testo integrale della risposta selezionata o l'eventuale indicazione della
risposta omessa.
Tale promemoria è siglato da uno dei segretari della Commissione di esame.
Art. 12
Disciplina della prova preliminare
I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui si svolgerà
la prova.
In particolare gli stessi non possono avvalersi, durante la prova, di codici,
raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura, né di qualsiasi
supporto cartaceo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
E' fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova
preliminare, la Commissione di esame o il Comitato di vigilanza delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
E', inoltre, causa di esclusione dalla prova ogni tentativo verificato dal sistema
di alterare fisicamente la postazione di lavoro.
Art. 13
Diario della prova preliminare
La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la previsione dei
giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare, e le ulteriori indicazioni
per l'espletamento della stessa, sono stabilite con successivo decreto ministeriale
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del giorno 28 giugno 2002 – 4a serie speciale, concorsi ed esami.
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione,
in caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si presenteranno
nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di cui sopra,
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.
Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o più sessioni nella
giornata programmata, il Presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato
di vigilanza, stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
I candidati dovranno esibire idonei documenti di identità per accedere
ai locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.
Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario saranno indicate
le date della Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, concorsi ed esami, riguardanti le pubblicazioni dell'avviso dell'affissione dei risultati della
prova preliminare, dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e del
diario delle prove scritte di cui ai successivi artt. 14 e 15.
Art. 14
Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte
Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal
sistema informatico sulla base del punteggio assegnato alle risposte ed è
resa pubblica mediante affissione nei locali del Ministero della giustizia.
Di tale adempimento sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale, concorsi ed esami, che sarà indicata nel medesimo decreto
con cui è stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13
che precede.
Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati, coloro
che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, saranno esclusi dal
concorso, verranno espunti dalla predetta graduatoria.
All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove scritte 1750 candidati,
numero pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso
punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle prove scritte
è comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco, almeno quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove scritte, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale, concorsi ed esami che sarà indicata
nel decreto con cui è stabilito il diario della prova preliminare di cui
all'art. 13 che precede.
Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alle prove scritte, oltre il
previsto limite numerico dei candidati:
- i magistrati militari, amministrativi o contabili;
- i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi
espletati in precedenza.
Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità
ai fini di cui all'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario.
Art. 15
Diario delle prove scritte
Le prove scritte avranno luogo in Roma.
Nel medesimo provvedimento con cui è stabilito il diario della prova preliminare,
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del giorno 28 giugno 2002 – 4a serie speciale, concorsi ed esami, sarà inoltre
indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sarà pubblicato il diario delle prove
scritte .
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione,
in caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti sia per
i candidati che hanno diritto all'esonero dalla prova preliminare sia per quelli
utilmente collocati nella graduatoria della stessa.
I concorrenti ammessi alle prove dovranno presentarsi, senza alcun preavviso,
nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per le operazioni preliminari
e lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 16
Ammissione alle prove orali
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti
in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà
data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna
materia della prova orale di cui l'art. 123 ter, come modificato dall'art. 9 legge
48/2001, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova
orale sulla materia di cui alla lettera i), del comma 2 del citato art.123 ter,
non inferiore a ottantaquattro punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati
giudicati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 123-ter del R.D. 12/41, sia inferiore
di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, è in
facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio
superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano
conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, come
previsto dal comma 4 dell'art, 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
Art. 17
Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare il diritto
all'elevazione del limite di età
I titoli di preferenza, elencati al successivo articolo 18, devono essere posseduti
non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e le relative autodichiarazioni nei casi previsti
dalla dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà accompagnate
dalla fotocopia del proprio documento di riconoscimento (art. 38 del D.P.R.
sopra citato) devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati –Ufficio III
(concorsi in magistratura)- via Arenula n.70, 00186 Roma, entro il giorno in
cui si è sostenuta la prova orale.
Dovranno altresì essere presentati in carta semplice, entro il suddetto
termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R.
445/2000 sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente alla data di pubblicazione
del presente decreto, all'elevazione del limite di età di cui al precedente
articolo 3.
Art. 18
Preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive
modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età.
Art. 19
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei
punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni
generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi
di cui al precedente art. 18.
La Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i
lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per l'approvazione
al Consiglio superiore della magistratura, con le osservazioni del Ministro della
giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e
delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi
decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati
dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera.
La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorrere il termine di trenta
giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali
provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di
trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
La graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al
Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati
possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia
può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il
Consiglio Superiore della Magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni
ed approva la graduatoria, anche modificandola.
Art. 20
Nomina dei concorrenti vincitori
Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti
messi a concorso.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta
inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo
di controllo.
Art. 21
Termini per la presentazione dei documenti
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i sottoelencati
documenti che saranno richiesti con l'invito ad assumere servizio:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta libera) comprovante:
- il luogo e la data di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti politici;
- la residenza;
- di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa ;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato;
- le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita il ……..
presso……..;
Certificato medico (in carta libera) rilasciato dall'azienda sanitaria
locale (ASL) competente per territorio o da un medico militare, attestante che
l'uditore è fisicamente idoneo all'impiego;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà(in carta libera), resa
ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
- i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso una pubblica amministrazione
precedentemente alla nomina ad uditore giudiziario, la qualifica/grado/figura
professionale posseduti, l'ultima sede di servizio e, per le amministrazione
diverse dai ministeri, l'indicazione dell'Ufficio del personale competente
per il rilascio dello stato matricolare ed il suo esatto indirizzo;
- di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, né di
essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dal servizio.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III (concorsi in magistratura),
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore del suddetto
Ufficio III (concorsi in magistratura).
Roma, 12 marzo 2002
IL MINISTRO
Roberto Castelli
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