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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 23 febbraio 1961 n. 215.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1961, n. 92 )
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959.
Ministero degli affari esteri
Paesi membri della Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 sull'assistenza
giudiziaria in materia penale
La Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 sull'assistenza giudiziaria in
materia penale era entrata in vigore per l'Italia il 12 giugno 1962.
Fino alla data odierna, sono divenuti membri della Convenzione europea sopraindicata i
seguenti stati che hanno depositato lo strumento di ratifica o di adesione nelle date
sottoindicate:
Australia: 2 ottobre 1968;
Belgio: 13 agosto 1975;
Danimarca: 13 settembre 1962;
Francia: 23 maggio 1967;
Finlandia: 29 gennaio 1981 (adesione);
Germania repubblica federale: 2 ottobre 1976;
Grecia: 23 febbraio 1962;
Islanda: 20 giugno 1984;
Israele: 27 settembre 1967 (adesione);
Italia: 23 agosto 1961;
Liechtenstein: 28 ottobre 1969 (adesione);
Lussemburgo: 18 novembre 1976;
Paesi bassi: 14 febbraio 1969 (la Convenzione si applica dall'1 gennaio 1986 all'isola
di Aruba);
Norvegia: 14 marzo 1962;
Spagna: 18 agosto 1982;
Svezia: 1 febbraio 1968;
Svizzera: 20 dicembre 1966;
Turchia: 24 giugno 1969.
Nella gazzetta ufficiale n. 185 dell'8 luglio 1982 sono state pubblicate le riserve e/o
dichiarazioni formulate dagli stati divenuti parti della Convenzione sopracitata fino
all'1 agosto 1980.
Si pubblicano qui di seguito le riserve e/o dichiarazioni formulate successivamente
alla data sopraindicata (e cioè sia le modifiche e le integrazioni delle riserve e/o
dichiarazioni degli stati indicati nella gazzetta ufficiale n. 185/1982, sia le riserve
e/o dichiarazioni dei nuovi stati contraenti).
Austria
Articolo 2, alinea a: riserva ritirata il 2 maggio 1983, con contestuale formulazione
di una dichiarazione:
La republique d'autriche retire la reserve qùelle avait faite a l'article 2, alinea
(a) de la convention europeenne d'entraide judiciaire en matiere penale.
Dans les cas ou le titre i du protocle additionnel a la convention europeenne
d'entraide judiciaire en matiere penale ne sera pas applicable, la republique d'autriche
appliquera l'article 2, alinea (a) de la convention europeenne d'entraide judiciaire en
matiere penale conformement a la legislation nationale applicable (loi federale du 4
decembre 1979 sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matere penale, bgb1. N.
529/1979). Selon l'article 51, alinea 1 de ladite loi, l'octroi de l'entraide est ecarte
dans tous les cas ou l'extradition serait impossible en vertu des articles 14 et 15 de la
loi. Ces dispositions se lisent comme suit:
Article 14. L'extradition ne sera pas admise
1. Pour les infractions politiques,
2. Pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, a moins que, toutes
les circostances de l'affaire etant prises en consideration, et notamment la facon dont
l'infraction a ete commise, les moyens qui ont eté utilises ou menaces de l'etre, la
gravite des consequences subies ou encourrues, le caractere criminel de l'infraction
supplante son caractere politique.
Article 15. L'extradition ne sera pas admise pour les infractions qui, selon le droit
autrichien
1. Sont exclusivement de caractere militaire, ou
2. Consistent exclusivement en une violation des reglementations sur les droits, les
monopoles, les douanes ou les echanges, ou sur les regles sur le rationnement des
marchandises ou le commerce exterieur.
Finlandia
Riserve
1. En ce qui concerne l'article 2 de la convention, la finlande declare que l'entraide
judiciaire pourra etre refusee dans les cas suivantes:
A. Si l'infraction motivant la requete, si elle avait ete commise dans des circostances
analogues en filande, ne serait pas punissable selon la loi finlandaise;
B. Si l'infraction fait l'objet d'une istruction ouverte en finlande ou dans un etat
tiers;
C. Si l'individu inculpe dans l'etat requerant est traduit en justice ou a ete
definitivement condamne ou acquitte, soit en finlande, soit dans un etat tiers;
D. Si les autorites competentes en finlande ou dan un etat tiers ont decide de renoncer
a l'instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d'instruction ou d'engager des
poursuites pour l'infraction;
E. Si la prescription de l'action ou de l'execution de la peine est acquise d'apres la
loi finlandaise.
2. En ce qui concerne l'article 11 de la convention, la finlande declare que l'entraide
prevue dans cet article ne pourra pas etre obtenue en finlande.
3. En ce qui concerne l'article 13 de la convention, la finlande declare que des
extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront
etre obtenus qùau sujet d'un individu inculpe ou traduit en justice.
4. En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 7, de la convention, la finlande declare
que, a l'egard des autres pays nordiques, elle adherera a l'accord d'entraide judiciaire
conclu entre la finlande, le danemark, l'islande, la norvege et la suede pour la
notification des documents et l'eneregistrement des temoignages.
5. En ce qui concerne l'article 20 de la convention, la finlande declare qùelle
adherera, a l'egard des autres pays nordiques, a l'accord mentionne au paragraphe 4.
6. En ce qui concerne l'article 22 de la convention, la finlande declare qùelle
n'informera pas les autres parties contractantes des sentences penales et des mesures
posterieures visees dans cet article.
7. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 1, de la convention, la finlande declare
que, a l'egard des autres pays nordiques, elle adherera a l'accord mentionne au paragraphe
4 pour la notification des documents et l'enregistrement des temoignages.
Dichiarazioni:
1. En ce qui concerne l'article 5 de la convention, la finlande declare qùelle entend
subordonner l'exeution des commissions rogatoires relatives a une saisie ou perquisition
evoquees a l'article 5 aux conditions mentionnees dans les alineas a de cet article.
2. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de la convention, la finlande declare
que toute citation a comparaitre destinee a une personne se trouvant sur le territoire
finlandais devra etre transmise aux autorites finlandaises competentes trente jours au
moins avant la date fixee pour la comparution de ladite personne.
3. En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 6 de la convention, la finlande declare
que les demandes d'entraide judiciaire adressees a la finlande devront dans tous les cas
etre transmises au ministere de la justice.
4. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, de la convention, la finlande declare
que les demandes et les pieces y annexees non redigees en finlandais, en suedois ou en
anglais, devront etre accompagnees d'une traduction dans l'une de ces langues. En
acceptant les demandes dans ces langues, la finlande ne s'engage pas a faire traduire la
reponse et les pieces y annexees. Le suedois est la deuxieme langue officielle de la
finlande.
5. En ce qui concerne l'article 24 de la convention, la finlande declare que, pour ce
qui a trait a la finlande, sont considerees comme autorites judiciaires, en ce qui
concerne l'application des articles 3, 4 et 6, les tribunaux et les juges d'instruction
et, dans le autres cas, les tribunaux, les juges d'instruction et les agents du ministere
public.
6. En ce qui concerne l'article 25 de la convention, la finlande note que la republique
federale d'allemagne a formule, le 2 octobre 1976, une declaration conformement a
l'article 25, paragraphe 3, concernant berlin (ouest). La finlande note en outre que les
autres paragraphes de l'article 25, pour l'instant, n'ont aucune application pratique.
7. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 4 de la convention, la finlande declare
que, nonobstant les dispositions de la convention, la finlande appliquera, a l'egard des
autres pays nordiques, la loi relative a l'obligation de temoigner devant les tribunaux
dans les autres pays nordiques.
Islanda
Riserve
Article 1, paragraph 1
Iceland wil only afford assistance in proceedings in respect of offences also
punishable under icelandic law.
Assistance may be refused:
A) if the judicial authorities of iceland or of a third state have instituted legal
proceedings against the accused for the offence which gave rise to proceedings in the
requesting state; or
B) if the accused has been convicted or acquitted by a final judgement given by the
judicial authorities of iceland or of a third state in respect of the offence which gave
rise to proceedings in the requesting state; or
C) if the judicial authorities of iceland or of a third state have decided to
discontinue proceedings or not to initiate them in respect of the offence which gave rise
to proceedings in the requesting state.
Article 13, paragraph 1
The obligation to communicate extracts from and information relating to judicial
records under this provision applies only to the criminal record of the person charged
with an offence in the criminal matter concerned.
Dichiarazioni
Article 5, paragraph 1
A request for search or seizure of property may be refused if the conditions laid down
in article 5, paragraph 1, subparagraphs a., B. And c. Are not fulfilled.
Article 7, paragraph 3
A summons to be served on an accused person who is in iceland must be transmitted to
the competent icelandic authorities at least 50 days before the date set for appearance.
Article 15, paragraph 6
All requests for assistance in iceland under the convention must be addressed to the
ministry of justice.
Article 16, paragraph 2
Requests and annexed documents not drawn up in icelandic, danish, english, norwegian or
swedish shall be accompanied by a translation into icelandic or english.
Article 24
For the purposes of the convention the term "judicial authorities" in iceland
means the ministry of justice, the courts, the state prosecutor and chiefs of police.
Spagna
Dichiarazione relativa all'art. 24:
L'espagne declare qùaux fins de la presente convention doivent etre considerees comme
autorites judiciaires:
A) les juges et tribunaux de droit commun;
B) les membres du ministere public;
C) les autorites judiciaires militaires.
Riserve
A l'article 5, paragraphe 1
L'espagne se reserve la faculte de soumettre l'execution des commissions rogatoires qui
ont pour fin une perquisition ou une saisie d'objets aux conditions suivantes:
A) l'infraction motivant la commission rogatoire doit etre punissable selon la loi
espagnole;
B) l'infraction motivant la commission rogatoire doit etre susceptible de donner lieu a
extradition selon la loi espagnole;
C) l'execution de la commission rogatoire doit etre compatible avec la loi espagnole.
A l'article 16, paragraphe 2
L'espagne se reserve la faculte d'exiger que les demandes d'entraide judiciaire et
pieces annexes lui soient adressees accompagnees d'une traduction en langue espagnole
dument authentifiee.
A l'article 22
L'espagne se reserve le droit de ne pas donner avis a d'autres parties interessees des
antecedents penaux rayes dans le cas de ressortissants espagnols.
Comunicazione dell'autorità prevista all'art. 15.6 (notifica del 15 giugno 1987 del
segretario del cons. D'europa.
Secretario general recnico ministerio de justicia san bernardo, 47 e8015 madrid
Svizzera
Art. 1: nuova dichiarazione formulata con lettera dell'11 dicembre 1985:
"j'ai l'honneur de vous informer, sur instruction des autorites federales
competentes, que la declaration de la suisse relative a l'article premier de la convention
europeenne d'entraide judiciaire en matiere penale aura desormais, conformement a une
decision des chambres federales suisses du 4 juni 1984, la teneur suivante.
Ad article premier
Le conseil federal suisse declare que les autorites suivantes doivent etre considerees
comme autorites judiciaires suisses aux fins de la convention:
Les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;
Le ministere public de la confederation;
L'office federal de la police;
Les autorites habilitees par le droit cantonal ou federal a instruire des affaires
penales, a decerner des mandats de repression et a prendre des decisions dans une
procedure liee a une cause penale. En raison des differences qui existent quant aux
denominations de fonction de ces autorites, l'autorite competente confirmera expressement
chaque fois qùil le faudra, au moment de transmettre une demande d'entraide judiciaire,
qùelle est une autorite judiciaire au sens de la convention".
Dichiarazioni e riserve formulate dagli stati contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale - Strasburgo, 20 aprile 1959.
(parte di testo non memorizzata)
INDICE della CONVENZIONE in materia penale:
Preambolo
TITOLO I -
Disposizioni generali - Art.1 - Art.2
TITOLO II -
Le richieste di rogatoria - Art.3 - Art.6
TITOLO III
- Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie. Comparizione di testi,
esperti e di persone indagate - Art.7 - Art.12
TITOLO IV -
Casellario giudiziale - Art.13
TITOLO V -
Procedura - Art.14 - Art.20
TITOLO VI -
Denuncia finalizzata a procedimento - Art.21
TITOLO VII
- Scambio di notizie di condanna - Art.22
TITOLO VIII
- Disposizioni finali - Art.23 - 30
CONVEZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
PENALE firmato a Strasburgo 20 Aprile 1959 ( indice )
(il testo che segue è tradotto dal francese e non ha carattere ufficiale)
PREAMBOLO
I Governi firmatari Membri del Consiglio d'Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più solida
tra i suoi Membri;
Convinti che l'adozione di regole comuni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in
materia penale realizzi questo obiettivo;
Considerando che l'assistenza giudiziaria è materia connessa a quella
dell'estradizione che è già stata oggetto di convenzione in data 13 Dicembre 1957,
Convengono quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1
1. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, secondo le
disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in
qualsiasi procedura relativa a reati la cui repressione è, al momento della richiesta di
assistenza, di competenza dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.
2. La presente Convenzione non si applica né all'esecuzione delle decisioni di arresto
e di condanna né ai reati militari che non corrispondano a fattispecie di diritto comune.
Art.2
L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:
a) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta politici, o
connessi a reati politici, e a reati fiscali;
b) se la Parte richiesta giudica che l'esecuzione della domanda costituisca pericolo
per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua
nazione.
TITOLO II
Le richieste di rogatoria
Art.3
1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le
richieste di rogatoria relative ad un affare penale, che le siano indirizzate
dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e che abbiano per oggetto il compimento
di atti istruttori o la comunicazione di confessioni, fascicoli o documenti.
2. Se la Parte richiedente desidera che i testi o gli esperti depongano sotto
giuramento, ne farà espressamente domanda e la Parte richiesta lo accorderà se la legge
del suo paese non vi si oppone.
3. La Parte richiesta potrà trasmettere solo copie o fotocopie autenticate dei
fascicoli o documenti richiesti. In ogni caso, se la Parte richiedente domanda
espressamente l'invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei
limiti del possibile.
Art.4
Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà
della data e del luogo dell'esecuzione della rogatoria. Le autorità e le persone
interessate potranno assistere all'espletamento se la Parte richiesta vi consente.
Art.5
1. Le Parti contraenti possono, alla firma della Convenzione o del deposito degli
strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di condizionare l'esecuzione delle rogatorie a
scopo di perquisizione o sequestro, a una delle seguenti condizioni:
a) il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe le Parti, richiesta e
richiedente;
b) il reato deve essere tra quelli che danno luogo ad estradizione nel paese richiesto;
c) l'esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte
richiesta;
2. Qualora una Parte Contraente abbia comunicato la dichiarazione di cui al primo
paragrafo del presente articolo, le altre Parti potranno applicare la regola della
reciprocità.
Art.6
1. La Parte richiesta potrà soprassedere alla consegna degli oggetti, fascicoli o
documenti di cui si domanda la comunicazione se le sono necessari per un procedimento
penale pendente.
2. Gli oggetti, così come gli originali dei documenti e dei fascicoli comunicati in
esecuzione di una rogatoria, saranno rinviati il più presto possibile dalla Parte
richiedente alla Parte richiesta a meno che questa non vi rinunci.
TITOLO III
Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie
Comparizione di testi, esperti e di persone indagate.
Art.7
1. La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti procedimentali e delle
decisioni giudiziarie che le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente.
Questa consegna potrà effettuarsi con semplice trasmissione dell'atto o della
decisione al destinatario. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte
richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste per casi analoghi dalla
propria legislazione o con forma speciale ammessa dalla propria legislazione.
2. La prova della consegna si darà per mezzo di ricevuta datata e firmata dal
destinatario o con dichiarazione della Parte richiesta di constatazione del fatto, della
forma e della data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà
immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di quest'ultima, la Parte
richiesta preciserà se la consegna è stata fatta in forma conforme alla propria legge.
Se la consegna non si è potuta fare, la Parte richiesta comunicherà immediatamente il
motivo alla Parte richiedente.
3. Le Parti Contraenti potranno, al momento della firma della presente Convenzione o
del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, domandare che la citazione a comparire
destinata a persona indagata che si trovi sul proprio territorio sia trasmessa alla
propria autorità competente entro un certo termine anteriore alla data di comparizione.
Questo termine sarà precisato nella dichiarazione, ma non potrà eccedere i 50 giorni.
Di questo termine si terrà conto per la fissazione della data di comparizione e il suo
computo va fatto a partire dalla trasmissione della citazione.
Art.8
Il teste o l'esperto che non sia stato deferito con citazione a comparire, la cui
consegna sia stata domandata, non sarà soggetto, anche nel caso in cui la citazione
contenga delle ingiunzioni, a sanzione o misura repressiva, a meno che egli non si rechi
spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e che egli qui sia nuovamente e
regolarmente citato.
Art.9
Le indennità così come le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o
all'esperto, a carico della Parte richiedente, saranno calcolate dal luogo di residenza e
saranno accordate secondo dei valori almeno uguali a quelli previsti dalle tariffe e
regolamenti in vigore nel paese in cui deve aver luogo l'audizione.
Art.10
1. Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un teste o di un
esperto dinanzi alla sua autorità giudiziaria sia particolarmente necessaria, ne farà
menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste
o l'esperto a comparire.
La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o dell'esperto alla Parte
richiedente.
2. Nel caso previsto dal primo paragrafo del presente articolo, la domanda o la
citazione dovrà indicare l'ammontare approssimativo delle indennità da versare così
come del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
3. Se una domanda è presentata secondo queste modalità, la Parte richiesta potrà
consentire un anticipo al teste o all'esperto. Ciò sarà indicato nella citazione e
rimborsato dalla Parte richiedente.
Art.11
1. Le persone detenute, la cui comparizione personale in qualità di teste o per
confronti è domandata dalla Parte richiedente, saranno trasferite temporaneamente sul
territorio in cui deve avvenire l'audizione, a condizione del suo rinvio nel termine
indicato dalla Parte richiesta salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 12 in quanto applicabili.
Il trasferimento potrà essere rifiutato:
a) se la persona detenuta non vi consente;
b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio
della Parte richiesta;
c) se il trasferimento può prolungare la sua detenzione;
d) se altre gravi considerazioni si oppongono al suo trasferimento sul territorio della
Parte richiesta.
2. Nel caso previsto nel paragrafo precedente e salvo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 2, il transito della persona detenuta sul territorio di
uno Stato terzo, Parte nella presente Convenzione, sarà accordato in base a domanda
corredata della documentazione utile indirizzata dal Ministro della Giustizia della Parte
richiedente al Ministro della Giustizia della Parte cui si chiede il transito.
Le Parti Contraenti potranno rifiutare di accordare il transito ai propri cittadini.
3. La persona trasferita dovrà restare in stato di detenzione nel territorio della
Parte richiedente, e qualora si renda necessario, nel territorio di transito, a meno che
la Parte richiesta del trasferimento non domandi la messa in libertà.
Art.12
1. Nessun teste o esperto, a qualsiasi nazionalità appartenga, che, a seguito di
citazione, compaia davanti all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, potrà
essere né perseguito, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà
personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne precedenti alla sua partenza
dal territorio della Parte richiesta.
2. Nessuno, a qualsiasi nazionalità appartenga, citato di fronte all'autorità
giudiziaria della Parte richiedente al fine di rispondere di fatti per i quali è
indagato, potrà essere sottoposto né a indagini, né detenuto, né sottoposto ad altre
restrizioni della libertà individuale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza
dal territorio della Parte richiesta e non comunicati con citazione.
3. L'immunità prevista dal presente articolo cessa qualora il teste, l'esperto o la
persona indagata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte
richiedente per quindici giorni consecutivi , dopo che la sua presenza non era più
richiesta dall'autorità giudiziaria, si sia attardato su questo territorio o vi sia
tornato.
TITOLO IV
Casellario giudiziale
Art.13
1. La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria
può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte
le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria
di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale.
2. Nei casi diversi da quello previsto dal primo paragrafo del presente articolo, sarà
ugualmente dato seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i regolamenti la
consuetudine della Parte richiesta.
TITOLO V
Procedura
Art.14
1. Le domande di assistenza devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'autorità che emana la domanda,
b) l'oggetto e il motivo della domanda,
c) nei limiti del possibile l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d) il nome e l'indirizzo del destinatario se ve n'è motivo.
2. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 indicheranno inoltre i capi d'accusa e
una sintesi dei fatti.
Art.15
1. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 così come le domande previste
all'articolo 11 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al
Ministro della Giustizia della Parte richiesta e rinviate per la stessa via.
2. In caso d'urgenza le dette rogatorie potranno essere indirizzate direttamente
dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte
richiesta. Saranno rinviate accompagnate dai documenti relativi all'esecuzione per la via
prevista dal primo paragrafo del presente articolo.
3. Le domanda previste dal primo paragrafo dell'articolo 13 potranno essere
direttamente inviate dall'autorità giudiziaria al servizio competente della Parte
richiesta, e le risposte potranno essere rinviate direttamente da questo servizio. Le
domande previste al paragrafo 2 dell'articolo 13 saranno rivolte dal Ministro della
Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta.
4. Le domande di assistenza giudiziaria diverse da quelle previste dal paragrafo 1 e 3
del presente articolo e specificatamente le domande di indagini preliminari
all'incriminazione, potranno essere oggetto di comunicazioni dirette tra autorità
giudiziarie.
5. Nei casi in cui la comunicazione diretta è ammessa dalla presente Convenzione,
potrà effettuarsi per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale
(Interpol).
6. Ogni Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sia far sapere che tutte o certe domande di
assistenza giudiziaria devono esserle rivolte per via diversa da quella prevista nel
presente articolo, sia domandare che nel caso previsto al paragrafo 2 del presente
articolo, una copia della rogatoria venga comunicata anche al proprio Ministro della
Giustizia.
7. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni degli accordi o intese
bilaterali in vigore tra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta delle
domande di assistenza giudiziaria tra le autorità delle Parti.
Art.16
1. Salvo quanto previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, la traduzione
delle domande e dei documenti allegati non é richiesta.
2. Le Parti Contraenti potranno al momento della firma o del deposito degli strumenti
di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati siano
inviati o accompagnati da traduzione nella propria lingua, o da traduzione in una
qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella diversa indicata. Le
altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.
3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla traduzione delle
domande e documenti allegati contenute negli accordi o intese in vigore o in fieri tra due
o più Parti Contraenti.
Art.17
Gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono
esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione.
Art.18
Se l'autorità indicata in una domanda di assistenza è incompetente, investirà
d'ufficio l'autorità competente del suo paese e, nel caso in cui la domanda sia stata
inviata direttamente, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.
Art.19
Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria deve essere motivato.
Art.20
Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 9, l'esecuzione delle domande di
assistenza non danno luogo ad alcun rimborso di spese, ad eccezione di quelle rese
necessarie dall'intervento di esperti sul territorio della Parte richiesta e dal
trasferimento di persone detenute ai sensi dell'articolo 11.
TITOLO VI
Denuncia finalizzata a procedimento
Art.21
1. Qualsiasi denuncia rivolta da una Parte Contraente in vista di procedimento davanti
all'autorità giudiziaria di un'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni tra Ministri
della Giustizia. Le Parti Contraenti potranno ricorrere alla facoltà prevista al
paragrafo 6 dell'articolo 15.
2. La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa
l'opportunità, copia della decisione intervenuta.
3. Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano alle denuncie previste al paragrafo
primo del presente articolo.
TITOLO VII
Scambio di notizie di condanna
Art.22
Ogni Parte Contraente comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini
le sentenze penali e le misure adottate e abbiano costituito oggetto di una iscrizione al
casellario giudiziale. I Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una
volta all'anno. Se la persona cui si riferisce la notizia è considerata cittadina di due
o più Parti Contraenti, le notizie saranno comunicate ad ogni Parte interessata salvo il
caso in cui possegga la nazionalità della Parte sul cui territorio è stata condannata.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art.23
1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, formulare riserva su di una o più
disposizioni contenute nella Convenzione.
2. La Parte Contraente che abbia formulato una riserva la ritirerà non appena le
circostanze lo consentano. Lo scioglimento delle riserve si effettua con notifica rivolta
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte Contraente che abbia formulato riserva su di una disposizione della
Convenzione non potrà pretendere l'applicazione di questa disposizione a cura di un'altra
Parte se non nella misura in cui lei stessa l'abbia accettata.
Art.24
Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera giudiziarie
ai fini della presente Convenzione.
Art.25
1. La presente Convenzione si applica ai territori nazionali (?)delle Parti Contraenti.
2. Per quanto riguarda la Francia si applica anche all'Algeria e ai dipartimenti
d'oltremare e per quanto riguarda l'Italia, al territorio somalo amministrato dall'Italia.
3. La Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l'applicazione della Convenzione al
Land di Berlino con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
4. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione si applica al
suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l'applicazione della Convenzione alle
Antille olandesi (?), al Surinam e alla Nuova Guinea olandese con dichiarazione rivolta al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
5. Con intesa diretta tra due o più Parti Contraenti, il campo d'applicazione della
presente Convenzione può essere esteso, alle condizioni ivi stipulate, a tutti i
territori di una di queste Parti per i quali assicurerà le relazioni internazionali,
oltre a quelli previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
Art.26
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 15 e del
paragrafo 3 dell'articolo 16, la presente Convenzione abroga per quanto riguarda i
territori ai quali si applica, le disposizioni dei trattati, delle Convenzioni o Accordi
bilaterali che, tra due Parti Contraenti, regolano l'assistenza giudiziaria in materia
penale.
2. In ogni caso la presente Convenzione non pregiudicherà le obbligazioni contenute
nelle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale a carattere bilaterale o
multilaterale che tra due Parti Contraenti regolino o siano destinate a regolare, in un
ambito particolare l'assistenza giudiziaria in materia penale.
3. Le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o
multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale che per completare le
disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l'applicazione dei principi in
essa contenuti.
4. Qualora tra due o più Parti Contraenti, l'assistenza giudiziaria in materia penale
si pratichi sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda
applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria nei rispettivi territori,
queste Parti avranno facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in questo campo
facendo riferimento esclusivamente a questi sistemi nonostante le disposizioni della
presente Convenzione. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci
rapporti l'applicazione della presente Convenzione, come previsto dal presente paragrafo,
dovranno notificarlo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.27
1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio
d'Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio.
2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo
strumento di ratifica.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti dei firmatari che la ratificheranno
ulteriormente 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica.
Art.28
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri
del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a questo
invito dovrà raccogliere l'accordo unanime dei Membri del Consiglio che abbiano
ratificato la Convenzione.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del
Consiglio, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia 90 giorni dopo il
deposito.
Art.29
Ogni Parte Contraente potrà, per ciò che la riguarda, denunciare la presente
Convenzione con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa
denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della relativa notifica da
parte del Segretario generale del Consiglio.
Art.30
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al
Governo di ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) i nomi dei firmatari e il deposito degli strumenti di ratifica o adesione;
b) la data di entrata in vigore;
c) ogni notificazione ricevuta in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, del
paragrafo 3 dell'articolo7, del paragrafo 6 dell'articolo 15, del paragrafo 2
dell'articolo 16, dell'articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 e del paragrafo 4
dell'articolo 26;
d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell'articolo 23;
e) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del 2
paragrafo dell'articolo 23;
f) ogni notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 29 e la data a partire dalla quale avrà effetto.
In fede di ciò, i sottoscriventi, autorizzati a questo effetto hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo, il 20 Aprile 1959, in francese e in inglese, i due testi fanno
ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai
Governi firmatari e aderenti.
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