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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 8 aprile 2004, n. 95
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile
2004 )
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISTO DI CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA DEI
DETENUTI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
- Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, é inserito il
seguente:
"Art. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza).
- Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
- limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella
ricezione della stampa;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del
Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli
interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
- I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato,
su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
- nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti
degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato
di sorveglianza;
- nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se
procede un giudice collegiale, il provvedimento é adottato dal presidente del
tribunale o della corte di assise.
- L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di
provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
- Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria
indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il
detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
- Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere
proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al
tribunale di sorveglianza, se il provvedimento é emesso dal magistrato di
sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede
il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il
giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
- Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell'internato".
Articolo 2.
- Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano
anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di
venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6 del
medesimo articolo 18-ter.
- Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, é
sostituito dal seguente:
"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18-ter".
- Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, sono abrogati.
- All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo
sulla corrispondenza" sono soppresse.
- All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera
b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti:
"previsti dagli articoli 18 e 18-ter".
Articolo 4.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della
liberta».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura
penale: «5. Non é consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro
ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere
istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
- al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale
per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministero per la grazia e la
giustizia;
- al magistrato di sorveglianza;
- alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al presidente della giunta regionale;
- al Capo dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 279 del codice di procedura penale:
«Art. 279 (Giudice competente).
- Sull'applicazione e sulla revoca delle
misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il
giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.».
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della citata legge 26 luglio 1975, n.
354:
«Art. 14-ter (Reclamo).
- Avverso il provvedimento che dispone o proroga
il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato
reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
- Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
- Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del
pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono
presentare memorie.
- Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo
II-bis del titolo II.».
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale:
«Art. 666 (Procedimento di esecuzione).
- Il giudice dell'esecuzione
procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
- Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già
rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del
collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto
motivato, che é notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il
decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del
collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo,
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti
e ai difensori. L'avviso é comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria.
- L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta é sentito personalmente;
tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione
del giudice, é sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di
sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
- Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le
informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza
nel rispetto del contraddittorio.
- Il giudice decide con ordinanza. Questa é comunicata o notificata senza
ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni (c.p.p.
568) e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di
cassazione (c.p.p. 611).
- Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza (c.p.p. 588), a meno
che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
- Se l'interessato é infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 é
notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne é privo, il
giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e
al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
- Il verbale di udienza é redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'art. 140, comma 2.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14-quater (Contenuti del regime di sorveglianza particolare).
- Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente
necessarie per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza, all'esercizio dei
diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste
dall'ordinamento penitenziario.
- Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'art. 18-ter.
- Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel
provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
- In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze
della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la
ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in
cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza;
la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per
almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'art. 10; i colloqui con i
difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i
fratelli.
- Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto
ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può
disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo,
con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone
immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in
ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del
trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli
internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con
altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non
auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli
internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la
corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari,
con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal
regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i
quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi
di altri mezzi di informazione.
(Comma abrogato).
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi di
colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione
al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai
sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del
direttore dell'istituto.
(Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 34 (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento).
- Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un
grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri
gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio
per revisione.
- Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha
emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere.
- bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di
giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di
condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei cari
previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
- ter. Le disposizioni del comma 2-bis non di applicano al giudice che nel
medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
- le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11 della legge 26 luglio
1975, n. 354;
- i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza
telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli
18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'art. 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354;
- il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175;
- il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296.
- quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice
che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque
adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
- Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di
polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale,
di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a
deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo
procedimento l'ufficio di giudice.».
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