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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 14 maggio 2002 n. 94
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 14 maggio 2002 )
INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 110 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941,
N. 12 IN MATERIA DI APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE DEI MAGISTRATI ORDINARI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
- All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di
appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti,
relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a
tali procedimenti".
Art. 2.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro
136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 diembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
-
Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati).
- -4 (Omissis).
- L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità
dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un certo
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere
disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della
magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti dio
cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla
scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai
procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.
- -7 (Omissis)".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del comma 3-bis, dell'art. 51 del
codice di procedura penale:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale).
- - 3 (Omissis).
- bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- ter - 3-quater. (Omissis)".
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