vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
       


Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


LEGGE 14 maggio 2002 n. 94

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 14 maggio 2002 )

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 110 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 IN MATERIA DI APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE DEI MAGISTRATI ORDINARI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1. ( note )

  1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".
Art. 2.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 diembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

  • Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata:

    "Art. 110 (Applicazione dei magistrati).
    1. -4 (Omissis).

    2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un certo periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
      In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti dio cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

    3. -7 (Omissis)".
  • Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del comma 3-bis, dell'art. 51 del codice di procedura penale:

    "Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).
    1. - 3 (Omissis).

    2. bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    3. ter - 3-quater. (Omissis)".


Ultima modifica: 14/05/2008