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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 10 maggio 2002 n. 91
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2002 )
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002,
N. 28, RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 ELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE
AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI,
PENALI E AMMINISTRATIVI, NONCHE' ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, IN MATERIA DI EQUA
RIPARAZIONE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei
procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
- All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del
decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno
2002, si proAllegatovvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al
comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28
All'articolo 1:
al comma 1, è premesso il seguente:
01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è sostituito dal seguente:
- "A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali
ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi
antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonchè i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le
copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei
provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del
procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria
non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali";
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: "i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla" è inserita la seguente:
"presente";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
- Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le
seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte
le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei
confronti della parte obbligata al risarcimento del danno".
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Alla fine del medesimo
comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve
essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito.
Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella
dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il
valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla
presente legge.";
al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: "dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'invito può essere inviato alla parte nel
domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può
essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario."
al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: "in corso di causa," sono
inserite le parole: "i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2.500" ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e
cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole,
nonchè quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui
al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di
procedura civile";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è sostituito dal seguente:
- "Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato
depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i
procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato
il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' valersi
delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del
contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in
ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà
effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa
luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di
imposta di bollo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata
di causa e di tassa fissa"";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
- bis. "Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è aggiunto il seguente:
- bis. "Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento
mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è
effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
- ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
- "Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali
civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma
4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo
unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
- nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
- euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad
euro 5.165;
- euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino
ad euro 25.823;
- euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino
ad euro 51.646;
- euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino
ad euro 258.228;
- euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino
ad euro 516.457;
- euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457";
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
- "Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente:
- bis. "Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla letters
f) del comma 1":
il comma 8 è sostituito dal seguente:
- "Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è sostituito dal seguente:
- "Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di
sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non
corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina
in base all'ammontare del canone per ogni anno";
al comma 9, all'alinea, la parola: "numero" è sostituita dalla
seguente: "comma" e al capoverso 4-bis le parole "ad eccezione del
capo I" sono sostituite dalle seguenti: "capo IV" e la parola:
"numero" è sostituita dalla seguente: "comma";
ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: "numero" è sostituita dalla
seguente: "comma".
All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: "Art. 5-bis" è inserita
la seguente rubrica: "(Gratuità del procedimento)" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il procedimento iscritto prima del 13
marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di
cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario".
All'articolo 3, comma 1, le parole. "l'indicazione delle generalità
delle parti e del codice fiscale," sono sostituite dalle seguenti:
"l'indicazione delle parti, nonchè le generalità ed il codice
fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "entrata in vigore" sono
inserite le seguenti: "della legge di conversione" e le parole da: "e
per i procedimenti, già iscritti" fino a: "nella misura del 50 per
cento" sono soppresse.
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