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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 14 maggio 2005 n. 80
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n. 91)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE.
DELEGHE AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI
PROCESSO DI CASSAZIONE E DI ARBITRATO NONCHE' PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
(Testo coordinato)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
- Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al
codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi
previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti ed é adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della
Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il
parere é reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, il decreto é emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di
decreto é successivamente trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, é emanato anche in
mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo é prorogata di centoventi giorni.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al
presente comma.
- Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica,
stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di
motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di
ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara
enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della
Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo
360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la
ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con
conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione
della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di
giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere
assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in
precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non
intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza
motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche
nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di
diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e
con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati
sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità
della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non
ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma,
della Costituzione.
Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le
sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
- riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato
prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto
dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di
compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità,
riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una
disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella
nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle
parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla
partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire
l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative
fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di
adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in
via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una
razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche
con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una
razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il
lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una
razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per
nullità secondo i seguenti principi: 1) subordinare la controllabilità del
lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile
alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo
il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2)
disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da
parte del giudice dell'impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i
rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto
compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che
l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo
solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato
all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa
disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con
esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile;
che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di
patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà
delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto
del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di
eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire
della tutela cautelare.
- Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo
può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli
articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili
vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da
accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato
nell'esercizio della predetta delega.
- Il Governo é delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei
criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui
al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato
preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti
legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento,
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo
periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo é
prorogata di sessanta giorni.
- Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
- semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati
dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
- ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una
maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa;
coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
- modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore,
annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi
professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che
abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
- modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento,
eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà
di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze
della procedura;
- modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che
essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;
- ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;
- modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti
giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve
manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti
e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e
per i contratti di locazione finanziaria;
- modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio
dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed
introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
- modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i
tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle
relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame
dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati,
confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione
indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
- prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il
curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato
contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo,
specificando:
- 1) se é opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di
singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;
- 2) la sussistenza di proposte di concordato;
- 3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- 4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di
beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- 5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei
creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di
procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata
all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
- modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i
tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
- modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi
della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi
che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle
varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori
appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi,
prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio,
pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì
la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi procedimenti;
- introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo
procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore
persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti qualora:
- 1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le
informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al
proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la
procedura;
- 3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza;
- 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti
la richiesta;
- 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
- 6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti
in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali
reati sia intervenuta la riabilitazione.
- abrogare la disciplina del procedimento sommario;
- prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
- prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle
norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di
beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo
stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice
civile, cui tuttavia é posposto.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n. 91 e
ripubblicato corredato delle relative note nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
28 maggio 2005 - S.O. n. 100)
(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in caratteri corsivi)
DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI PROCESSO DI CASSAZIONE E DI ARBITRATO NONCHE'
PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
CAPO I
Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati
Art. 1.
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo
- Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di
consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per
l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il
riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre
amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione
dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni
culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
- Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle
dogane".
- Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili
per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate
al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.
- E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE
del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
- quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno;
- a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
- quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad
euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
- Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, é elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per
fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si
procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.
Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione.
- All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di
origine".
- All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
- L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le omologhe
strutture degli altri Paesi esteri.
- I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12
dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale
delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una
parte sostanziale delle attività produttive.
- Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero
in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell'8 luglio 2003.
- Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.
- I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono
comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro
degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
- bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi
internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei
relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli
organi deliberanti.
- ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni
dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.
- quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al
rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
é altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
- quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo
dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al
31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.
- sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui
all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione
può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano
localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni
non governative per la realizzazione di programmi di microcredito é attestata
dal capo della rappresentanza diplomatica.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario.
- Si riporta il comma 380 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005); come modificata dalla presente
legge:
«380. Con la convenzione prevista dall'art. 1, comma
1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la
procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate e all'Agenzia delle dogane delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378».
- Si riporta il comma 1, lettera i) n. 3) dell'art. 3
(Principi e criteri direttivi della delega in materia di
amministrazione delle dogane e imposte indirette) della
legge 10 ottobre 1989, n. 349 recante «Delega al Governo ad
adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad
adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo.»:
- «Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
sulla nuova organizzazione centrale e periferica
dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e
sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
ai seguenti principi e criteri direttivi:
- - h) (omissis);
- con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
sarà prevista la revisione del trattamento economico
accessorio del personale in funzione dei servizi resi e
comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il
trattamento del personale di altre amministrazioni operante
in analoghe situazioni. In particolare:
- - 2) (omissis);
- dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario
1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di
partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa
del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.».
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 reca «Norme sulla
promozione della partecipazione a società ed imprese miste
all'estero» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1990, n. 101.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 reca
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolaie
riferimento al commercio elettronico ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
ordinario.
- Si riporta il comma 49 dell'art. 4 (Finanziamento
agli investimenti) della legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2004), come modificato dalla presente legge:
- «L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la conmmercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi
dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure,
o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione
dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy».
- Si riporta il testo dell'art. 517 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il
fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 reca «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza»; ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
- La delibera del CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 reca
«Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della
delibera CIPE n. 62 del 2002 ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- La delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 reca
«Allocazione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate - triennio 2003-2005.». (Articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003) ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2003, n. 156.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100 recante «Norme sulla promozione della
partecipazione a società ed imprese miste all'estero».
«Art. 1.
- Il Ministro del commercio con l'estero è
autorizzato a promuovere la costituzione di una Società
finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonchè la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.
- La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
- a promuovere la costituzione di società
all'estero da parte di società ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
- a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese
all'estero, anche già costituite;
- a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
- a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
- ad effettuare, a favore delle società ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
- ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di società ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
- a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
- di partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
- bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o società estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o società estera; tale limite è
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonchè all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o società estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
Internationai Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano è membro;
- ter) a partecipare a società italiane o estere che
abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
società finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
- quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
- quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, nonchè i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
- Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento
dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata può essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili
di esercizio dell'impresa mista.
- Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. lì residuo capitale sociale
può essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni
nonchè dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e
da società finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende
di credito ammessi ad operare ai sensi della legge
24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa
normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di
categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società
a partecipazione statale.
- Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
- Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
è composto da nove membri. Il Presidente det Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del commercio con
l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il
presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente,
dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. è
formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il
presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato.
- La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto
ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120 reca «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2000, n. 112.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 25 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della pubblica 12 aprile
1988, n. 177 recante «Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»:
«Art. 25 (Finanziamenti alle rappresentanze).
- Per la somministrazione di fondi alle rappresentanze
diplomatiche da utilizzarsi per le finalità di cui alla
legge ed in particolare per l'amministrazione del personale
inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il
funzionamento delle unità tecniche di cooperazione,
nonchè per le spese relative alla realizzazione delle
iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da
parte della Direzione generale, il Ministro degli affari
esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il
direttore generale, per importi inferiori, possono dispone
ordini di rimessa aventi valore di ordine di
accreditamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, da gestirsi con le modalità e procedure
previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel
rispetto delle indicazioni operative della Direzione
generale».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca «Approvazione
del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 ed è pubblicato nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale
3 giugno 1988, n. 129.
- Si riporta il primo comma dell'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato»:
«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559 recante «Disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato».
«Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo).
- A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già
destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo» di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.
- Le disponibilità esistenti sul conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei
crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della
rubrica di cui al medesimo comma 1.
- Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del
Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a
formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al
medesimo comma.
- L'attività della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata
dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal
presente articolo.
- Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo".
- - 8. (Omissis).
- Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
fine del comma sono soppresse.
- - 11. (Omissis).
- Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
del 1987 è abrogato.
- Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art.
14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti
capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a)".
- Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
del 1987 è abrogato.
- Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della
citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di
cooperazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a)"; e l'ultimo periodo è soppresso.
- Per l'accreditamento di somme all'estero si
applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 15.
- La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.
- Con apposito decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le
necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della
citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
- Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della sopracitata
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
«Art. 11 (Interventi straordinari).
- Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
- l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
- l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalità;
- la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
- l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
- l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- Gli interventi derivanti da calamità o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- Le iniziative promosse ai sensi del presente
articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o
dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora
l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero
dal Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
nè al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è
inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo
ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
- Le attività di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unità operativa della Direzione generale».
Art. 1-bis.
Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- all'articolo 13, il comma 6 é abrogato;
- all'articolo 34, il comma 2 é sostituito dal seguente:
- "Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età
ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";
- all'articolo 59, il comma 1 é sostituito dal seguente:
- "Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti
collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale";
- all'articolo 70, comma 1, é aggiunta la seguente lettera:
- bis)
"dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";
- all'articolo 70, il comma 2 é sostituito dai seguenti:
-
"Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di
più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare;
- bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio
per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro";
- all'articolo 72, il comma 4 é sostituito dai seguenti:
-
"Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo
di rimborso spese;
- bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato".
- all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" é soppressa.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 34, 59, 70 e
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n.
235, S.O.), come modificati dalla presente legge:
«Art. 13 (Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato).
- Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro è consentito:
- operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art.
23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalità, e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
- determinare altresì, per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennità di mobilità, indennità di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di
indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
- il lavoratore destinatario delle attività di cui al
comma i decade dai trattamenti di mobilità, qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:
- rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità
derivante da forza maggiore;
- non accetti l'offerta di un lavorò inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
- Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
quando le attività lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
- Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
- Avverso gli atti di cui al comma è ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è
comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
- (Abrogato).
- Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'art. 7.
- Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e
gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie».
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente).
- Il contratto di lavoro intermittente può essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi
dell'articolo 37.
- Il contratto di lavoro intermittente può in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da
lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche
pensionati».
- E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni».
«Art. 59 (Incentivi economici e normativi).
- Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per
più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali è preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi
nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
- In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c),
d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il
13 dicembre 2002».
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione).
- Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
- dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- dei piccoli lavori di giardinaggio, nonchè di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
- della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di solidarietà;
- bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi.
- Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
- bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro».
Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio).
- Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale è fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
- Tale valore nominale è stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attività
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonchè del costo di gestione del servizio.
- Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
- Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese.
- bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova
applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato.
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto, individua le aree e il concessionario
del servizio attraverso cui avviare una prima fase di
sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalità per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali».
Art. 1-ter.
Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale
- In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i
provvedimenti già adottati.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 3 (Politiche
migratorie) del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 recante «testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»:
- «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente».
Art. 1-quater.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
- E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con
compiti di:
- coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di
contraffazione.
- L'Alto Commissario di cui al comma 1 é nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività
produttive.
- L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici
delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
- Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di
composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
- Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della
proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 145 (Comitato nazionale anticontraffazione).
- Presso il Ministero delle attività produttive è
costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con
funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprietà industriale, nonchè
di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e
modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonchè di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali sleali.
- Le modalità di composizione e di funzionamento del
Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno,
della giustizia e per i beni e le attività culturali, in
modo da garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati.
- Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non
comporta oneri per la finanza pubblica».
Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in
materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative
alla Consob.
- Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- l'articolo 67 é sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo
che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui é stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
- le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.";
- l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, é sostituito dal seguente:
"Art. 70. (Effetti della revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o
dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto é ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale é
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si é aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.";
- nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono
aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di ristrutturazione";
- l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 é sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si
trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo
sulla base di un piano che può prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le
azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.";
- l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 é sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo é proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o
in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'articolo 152.";
- l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 é sostituito dal seguente:
"Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza
e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste
diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
- delega un giudice alla procedura di concordato;
- ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
- nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28
e 29;
- stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.";
- l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, é sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato
é approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato é approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella
classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma,
può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato
e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini
del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.";
- l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, é sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). - Il
tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la comparizione del
debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga
affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e
dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 é
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il decreto é comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori, ed é pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e
le modalità per lo svincolo.";
- l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, é sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni,";
- dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 é inserito il
seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore può
depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da
un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo é pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro
interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale é reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro
delle imprese.".
- Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
- bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed
i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Al codice di procedura civile,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
- all'articolo 133 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
- all'articolo 134 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
- bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" é sostituita dalla
seguente: "secondo".
- ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: "le eventuali domande
riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio";
- all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.;
- bis) l'articolo 180 é sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma di trattazione). - La trattazione della causa é orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale.";
- ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). -
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e,
quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo
comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una
nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la
comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La
mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento
valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando é disposta la
comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore é valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del
terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza é sorta dalle difese
del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte,
e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo
termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di
prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva
di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori
dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza
di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili
e rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma é comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax,
nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). - Nell'udienza fissata con
l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore
procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di
cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione
ai primi.";
- all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire
in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia
dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
- al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
- l'articolo 474 é sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che
in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
- le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù
dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.";
- all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000";
- all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino a: "a norma
dell'articolo 170" sono soppresse;
- all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il secondo comma é sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione di
beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e
della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice, é altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
- 2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono inserite le seguenti:
"almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto.";
- l'articolo 492 é sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei
capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria
dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il
debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore é redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della
dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'articolo 488, secondo comma.";
- all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita"
sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569";
- 2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto mesi";
- all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma é sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al
momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un
diritto di pegno.";
- 2) é aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante
ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni
del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo,
non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro
il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione.";
- all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: "e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari,
pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo";
- l'articolo 512 é sostituito dal seguente:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione,
sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o
terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno
o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede
con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617,
secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in
tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.";
- all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo
comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel
secondo comma dell'articolo 525";
- all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma é abrogato;
- 2) il terzo comma é sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518,
non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.";
- all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo
525";
- l'articolo 527 é abrogato;
- all'articolo 528, il primo comma é sostituito dal seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui
all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza.";
- all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti:
"secondo comma";
- all'articolo 532, il primo
e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di
commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito,
se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.";
- l'articolo 534-bis é sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il
provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare
all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili
con le previsioni della presente sezione.";
- all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti
dell'importo del credito precettato aumentato della meta";
- 2) é aggiunto, infine, il seguente comma: "Nel caso di pignoramento eseguito presso
più terzi, il debitore può chiedere
la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza.";
- all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci giorni";
- all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al secondo comma é aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il giudice
provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal
debitore.";
- 2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli
obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati é il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui é autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, é nominato
custode altro soggetto.";
- all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica é sostituita dalla seguente: "(Modalità di nomina e revoca
del custode. Modo della custodia)";
- 2) al primo comma é anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di
cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo
l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo
485.";
- 3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con
cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di
acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato
ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilità.";
- l'articolo 563 é abrogato;
- l'articolo 564 é sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.";
- agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563,
secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564";
- l'articolo 567 é sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso,
nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non é richiesta o non
é concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non é stata depositata
la prescritta documentazione. L'inefficacia é dichiarata con ordinanza, sentite
le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il
giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.";
- l'articolo 569 é sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito
dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta
giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui
all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono
essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di
cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui
non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per
il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.";
- gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, é ammesso a
offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non é fissato
dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non é efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se é inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se é stabilito che la cauzione
é da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione
sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta é superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa é senz'altro accolta.
Se l'offerta é inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla
vendita se vi é il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi é seria possibilità di migliore vendita con il sistema
dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i
termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più offerte, il giudice
dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare
l'incanto.";
- l'articolo 575 é abrogato;
- all'articolo 576, primo comma, il numero 5) é sostituito dal seguente:
- "l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base
d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti";
- l'articolo 580 é sostituito dal seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto é necessario
avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione é immediatamente
restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso
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