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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della legge n. 7/2003:
CAPO I - Ratifica ed esecuzione
Art. 1 - Art. 2
CAPO II - Sanzioni
Art. 3 - Art. 4 - Art. 5
CAPO III - Fondo per le vittime del terrorismo
Art. 6 - Art. 7
CAPO IV - Entrata in vigore
Art. 8
NOTE
LEGGE 14 gennaio 2003 n. 7 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2003)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999, E NORME
DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
CAPO I
Ratifica ed esecuzione
Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione
internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New
York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".
- Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
- Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserito il seguente:
"Art. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico)
- In relazione alla commissione dei delitti aventi
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci
anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci
anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresI' in relazione alla
commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
- All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le
parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il
divieto di prestazione di servizi finanziari,".
- All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"Art. bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività
illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in
relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche
internazionale".
CAPO III
Fondo per le vittime del terrorismo
Art. 6 ( nota)
- All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui
l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato".
- Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo,
anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si
applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
CAPO IV
Entrata in vigore
Art. 8
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONVENZIONE
(in formato pdf)
All. 1 - All. 2 -
All. 3 - All. 4 -
All. 5 - All. 6
All. 7 - All. 8 -
All. 9 - All. 10 -
All. 11 - All. 12
All. 13 - All. 14 -
All. 15 - All. 16 -
All. 17
All. 18 - All. 19 -
All. 20 - All. 21 -
All. 22
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre
2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio)
- Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle
disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di
prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il
congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie,
contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e
non superiore al doppio del valore medesimo.
- I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al
comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie
oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva,
dalla data di formazione dei capitali o delle risorse
finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione,
al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre
violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un
terzo e non superiore alla metà dell'importo della
sanzione di cui al comma 2.
- Per l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive modifiche.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di
manifestazione di pericolosità sociale) come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26
- Quando i fatti previsti dagli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi
nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di
cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad
autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o
registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le
misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o
di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi
ordinamenti.
- bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'attività illecita integri i delitti previsti
dall'art. 270-bis del codice penale in relazione alle
condotte di finanziamento del terrorismo, anche
internazionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 270-bis del codice
penale:
"Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico è punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Casi di elargizione)
- A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla
capacità
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
- bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o
corrisposta da altro Stato.
- L'elargizione di cui al comma 1 è altresì
corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
- il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
- il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
- La medesima elargizione è corrisposta anche a
chiunque subisca un invalidità permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
- L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità,
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
- Ai fini del presente articolo, l'invalidità
permanente che comporti la cessazione dell'attività
lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della
capacità lavorativa.".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies, comma 4-ter,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifica urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.".
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