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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 6/2004:
CAPO I - Finalità della legge
Art. 1
CAPO II - Modifiche al codice civile
Art. 2 - Art. 3 -
Art. 4 - Art. 5
Art. 6 - Art. 7 -
Art. 8 - Art. 9
Art. 10 - Art. 11
CAPO III - Norme di attuazione, di coordinamento e finali
Art. 12 - Art. 13 -
Art. 14
Art. 15 - Art. 16 -
Art. 17
Art. 18 -
Art. 19 - Art. 20
LEGGE 9 gennaio 2004 n. 6 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004)
INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE
CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE
CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONI E DI INABILITAZIONE, NONCHE' RELATIVE NORME DI
ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Finalità della legge
Art. 1.
- La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente.
CAPO II
Modifiche al codice civile
Art. 2.
- La rubrica del titolo XII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone
prive in tutto od in parte di autonomia".
- Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso
il seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per
effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare
provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere
emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è
raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a
compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve
contenere l'indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato;
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore
di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice
tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto
di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a
tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente
per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di
fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede
la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi
e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni
e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche
d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi
istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare,
anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare
può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno
gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso
di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il
beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello
svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi
in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).
- Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o
persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano
al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore
di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto
all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il
termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando
il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero
o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano
determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono
istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di
sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla
dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione".
- All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia
decorso un anno dall'approvazione".
- Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408
del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacità naturale".
- L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il
maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è
necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
- Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le
parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli
articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente".
- All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione
appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente
per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".
- Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri,
indicati nell'articolo 408".
- All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le
parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona
stabilmente convivente,".
- All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso
il seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione,
o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può
stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore".
- All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla
revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il
tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione
degli atti al giudice tutelare".
- L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, è abrogato.
CAPO III
Norme di attuazione, di coordinamento e finali
Art. 12.
- L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento
il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno
allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla
gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di
sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario".
- Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti
previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti
all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato
previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro
4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un
registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro
delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un
registro delle amministrazioni di sostegno".
- Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in
un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura
del cancelliere:
- la data e gli estremi essenziali del provvedimento che
dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento
assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- le complete generalità della persona beneficiaria;
- le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del
legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione,
quando non si tratta di persona fisica;
- la data e gli estremi essenziali del provvedimento che
dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".
- All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo
comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le
seguenti: ", amministratore di sostegno".
- Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione"
sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e
dell'amministrazione di sostegno".
- Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla
corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del
secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".
- All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
- All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la
lettera m) è sostituita dalla seguente:
-
"ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e
relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state
revocate".
- All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai decreti che
istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
- All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che
istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che
siano stati revocati;".
- Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti
per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".
- La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul
l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi
note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351,
352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:
"Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima
di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.".
"Art. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare). - Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
- coloro che non hanno la libera amministrazione del
proprio patrimonio;
- coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la patria potestà;
- coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale può
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
- coloro che sono incorsi nella perdita della patria
potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da
altra tutela;
- il fallito che non è stato cancellato dal
registro dei falliti.".
"Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono
dispensati dall'ufficio di tutore:
- [I principi della Famiglia reale, salve le
disposizioni che regolano la tutela dei principi della
stessa Famiglia];
- il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- i membri del Sacro collegio;
- i presidenti delle assemblee legislative;
- i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono
far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.".
"Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di
essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela:
- i grandi ufficiali dello Stato non compresi
nell'articolo precedente;
- gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
aventi cura d'anime;
- [le donne];
- i militari in attività di servizio;
- chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- chi ha più di tre figli minori;
- chi esercita altra tutela;
- chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica
o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della
circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.".
"Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di
dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente
deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa
sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio
fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.".
"Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il
tutore non può senza l'autorizzazione del giudice
tutelare:
- acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per
l'uso del minore, per la economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione
di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare
donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione d'immobili oltre il
novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno
dopo il raggiungimento della maggiore età;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di
denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti
o per ottenere provvedimenti conservativi.".
"Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore
non può senza l'autorizzazione del tribunale:
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili
soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi
giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare
concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.".
"Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la
vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso
il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha
stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
lo stabilisce il giudice tutelare.".
"Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme
dei precedenti articoli). - Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli possono essere
annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi
eredi o aventi causa.".
"Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il
tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore
senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice
tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti
possono essere annullati su istanza delle persone indicate
nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del
protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.". "Art. 379 (Gratuità della tutela). - L'ufficio
tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità
del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può
assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se
particolari circostanze lo richiedono, sentito il
protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilità da una o più persone stipendiate.".
"Art. 380 (Contabilità dell'amministrazione). - Il
tutore deve tenere regolare contabilità della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice
tutelare.
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame
del protutore e di qualche prossimo parente o affine del
minore.".
"Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto
conto della particolare natura ed entità del patrimonio,
può imporre al tutore di prestare una cauzione,
determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche
liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata.".
"Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso
il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri
doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per
ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.".
"Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare
può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e
vi sia altra persona atta a sostituirlo.".
"Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il
giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che
si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei
suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo
averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo
dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazioni.".
"Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può
concedere una proroga.".
"Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice
tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare
le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova
nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso
contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia
impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.".
"Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla
tutela). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle
del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore
età o della morte del minore, il termine decorre dalla
data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano
all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal
conto definitivo.".
"Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore). -
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona
sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la
nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia
estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo,
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.
Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il
tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che è ascendente, discendente,
fratello, sorella o coniuge del testatore.".
"Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate
dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i
discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se
chiamati congiuntamente con l'incapace.".
"Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore).
- E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento
del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.".
- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:
"Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori). - Non si può pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi
istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può
essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
curatore provvisorio all'inabilitando.".
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 388 (Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il
tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima
che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della
tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del
minore o dei suoi eredi o aventi causa.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti
entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
patria potestà o ha per curatore uno dei genitori,
l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa
che su istanza del genitore medesimo o del pubblico
ministero.".
- Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:
"Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). -
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale
non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può
essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per
prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di
stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il
cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno
ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione
dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 418 (Poteri dell'autorità giudiziaria). -
Promosso il giudizio di interdizione, può essere
dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità
di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela
l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione,
il pubblico ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione
di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione del procedimento al giudice
tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art.
405.".
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela
dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei
minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si
applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e
alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente
anche nei casi di nomina del tutore provvisorio
dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo
non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di
preferenza la persona più idonea all'incarico tra i
soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.".
- Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno è tenuto a
continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del
coniuge, della persona stabilmente convivente, degli
ascendenti o dei discendenti.".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e
dall'inabilitato). - Nella sentenza che pronuncia
l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi
che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di
interdizione possono essere annullati su istanza del
tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto
dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o
dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza
l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza
d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della
sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore
provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo
seguente.".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 429 (Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro
il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del
tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su
istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la
causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se
ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno
che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o
ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
"Art. 9 (L) (Contributo unificato).
- E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
- se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
- se egli stesso o la moglie è parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
- se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
- se è tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
è chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II del
titolo II del libro quarto del codice di procedura civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
dell'interdizione, dell'inabilitazione e
dell'amministrazione di sostegno.
- Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716,
719, 720 e 739 del codice di procedura civile:
"Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per
interdizione o inabilitazione si propone con ricorso
diretto al tribunale del luogo dove la persona nei
confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la
domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il
cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi
sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o
dell'inabilitando.".
"Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il
presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico
ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con
decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina
il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o
dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel
ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del
ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso,
alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è
comunicato al pubblico ministero.".
"Art. 716 (Capacità processuale dell'interdicendo e
dell'inabilitando). - L'interdicendo e l'inabilitando
possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti
del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è
stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile.".
"Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine
per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate
nell'articolo precedente dalla notificazione della
sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che
parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio,
l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.".
"Art. 720 (Revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione). - Per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la
pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione
e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di
revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì
impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca,
anche se non parteciparono al giudizio.".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al
tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è
dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto
n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio
decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni,
legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73,
legge n. 689/1981).
- Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
- i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualità, di
professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilità, o disposto una misura di
sicurezza;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice
di procedura penale;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
- i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato
fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di
riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti già iscritti;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia.".
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato) - (art. 689 c.p.p.
194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2,
decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 835/1935).
- Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- alle condanne delle quali è stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato
revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
- alle condanne per i reati per i quali si è
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'art. 556 del codice penale;
- alle condanne in relazione alle quali è stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
- ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice
di procedura penale e ai decreti penali;
- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
è stata eliminata;
- ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
- ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
- ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno,
quando esse sono state revocate;
- ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando
il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.
- Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.".
"Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario
giudiziale richiesto dell'interessato) - (art. 689 c.p.c.
194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2,
decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 835/1935).
- Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- alle condanne delle quali è stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato
revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
- alle condanne per reati per i quali si è
verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556
del codice penale;
- alle condanne in relazione alle quali è stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
- ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice
di procedura penale e ai decreti penali;
- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
è stata eliminata;
- ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
- ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
- ai provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè
ai decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
- ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato
fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli
di riabilitazione del fallito;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.".
"Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).
- Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale relative:
- ai provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione salvo che siano stati
revocati, ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati
revocati;
- ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo
che il fallito sia stato riabilitato con sentenza
definitiva;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
- ai provvedimenti concernenti le pene accessorie
portanti limitazioni alla capacità del condannato.".
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei
magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le
corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai
procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi
familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca
dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è
fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso,
con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.".
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