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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 63/2001:
NOTE
LEGGE 1 marzo 2001 n. 63 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001)
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PROVA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA DELL'ART. 111
DELLA COSTITUZIONE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
- All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da:
«o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
- All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole:
"quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite
dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli
stessi".
- All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono
sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
- All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da:
"ovvero" fino alla fine sono soppresse.
- All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli
altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla
prova di un altro reato o di un'altra circostanza".
- All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai
seguenti:
- "Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità
previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis;
- bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla
persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono
utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a
detti fatti, l'ufficio di testimone".
- All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o
in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni
medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a
norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi
da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti
lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze".
- All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli
351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
- All'articolo 197 del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
- "i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento,
connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444;
- salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in
un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1 lettera c), o di un reato
collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444".
- Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Articolo 197bis. – (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso
o collegato che assumono l'ufficio di testimone).
- L'imputato in un procedimento
connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371,
comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti
è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
- L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
c) o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b) può essere
sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In
mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
- Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui
fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi
confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può
essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al
reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
- In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico,
nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o
amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
- Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi
del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3".
(La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 21 novembre 2006 n. 381, in G.U. -
1° Serie speciale - n. 47 del 29 novembre 2006. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dei commi 3 e 6
dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e
l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del
medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle
persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc.
pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione
"per non aver commesso il fatto", divenuta irrevocabile.)
- All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se
gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni".
- All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12" sono inserite le
seguenti: "comma 1, lettera a)" e dopo la parola "separatamente" sono
inserite le seguenti: "e che non possono assumere l'ufficio di testimone";
- nel comma 5 le parole "194, 195, 499 e 503" sono sostituite dalle
seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500";
- il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni dei commi precedenti
si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di un reato collegato a norma dell'articolo 371,
comma 2, lettera b) che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la
responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto
dall'articolo 64, comma 3, lettera c) e, se esse non si avvalgono della facoltà di non
rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso,
oltre alle disposizioni di cui al comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e
497".
- All'articolo 363, comma 1, sostituire le parole "3 e 4" con le parole
"3, 4 e 6".
- All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato
all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile";
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze
imprevedibili";
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti
dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere
utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".
- All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo
203".
- All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le
disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
- All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal
giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento
dell'atto".
- All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo
del comma 1 dell'articolo 362".
- All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,
198, 199, 200, 201, 202 e 203".
- All'articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola
"venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".
- All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
quindici giorni".
- All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la
pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella
parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni".
- L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 500. – (Contestazioni nell'esame testimoniale).
- Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il
contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal
testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere
esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto.
- Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della
credibilità del teste.
- Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei
confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni
rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al
dichiarante.
- Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti
per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa
di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal
testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3
possono essere utilizzate.
- Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli
accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli
elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
- A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422
sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei
confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate
per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo
precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
- Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute
nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento".
- All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole:
"dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
500, comma 2".
- All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nel comma 1, sono aggiunte infine, le seguenti parole: "salvo che ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 500, comma 4"
- nel comma 2, dopo la parola "210" sono inserite le seguenti parole:
"comma 1".
- All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
- Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:
"Articolo 377-bis. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di
altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la
persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili
in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con
la reclusione da due a sei anni".
- All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola "ovvero" è
sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o
comunque a rispondere o".
- All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede
all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il
consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il
giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei
casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del
perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
- All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del
codice di procedura penale".
- All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a
quelle di giudice del dibattimento".
- Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2
a 5.
- Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico
ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis
del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla
presente legge, secondo le forme ivi previste.
- Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza
preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei
commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
- Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica
la disposizione del comma 2 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite
al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono
state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di
procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
- Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai
fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le
disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni
stesse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Casi di connessione).
- Si ha connessione di procedimenti (17):
- se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro (110 c.p.), o se più persone con condotte indipendenti hanno
determinato l'evento;
- se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione
ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973, 423; 81 c.p.);
- se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per
occultare gli altri".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Riunione di processi).
- La riunione di processi pendenti nello
stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta (19) quando non
determini un ritardo nella definizione degli stessi:
- nei casi previsti dall'art. 12;
- (lettera soppressa dall'art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito,
con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8);
- nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b);
- nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla
prova di un altro reato o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2);
- bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri
davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione è disposta davanti al tribunale in
composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva
separazione dei processi (18).".
- Si trascrive il testo dell'art. 371 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero).
- Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro
per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono
allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive
rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere,
congiuntamente, al compimento di specifici atti.
- Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
- se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12.
- se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli
altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla
prova di un altro reato o di un'altra circostanza.
- se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
- Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto
sulla competenza.".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio).
- La persona sottoposta alle
indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa,
interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il
pericolo di fuga o di violenze (att. 22).
- Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la
capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).
- Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità
previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
- bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla
persona interrogata su fatti, che concernono la responsabilità di altri non sono
utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a
detti fatti, l'ufficio di testimone".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 190-bis del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi particolari).
- Nei procedimenti
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame
di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la
persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è
ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base
di specifiche esigenze.
- bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un
testimone minore degli anni sedici".
- Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale:
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti
previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.".
- Per il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 9.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 195 (Testimonianza indiretta).
- Quando il testimone si riferisce, per la
conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che
queste siano chiamate a deporre.
- Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1
(190).
- L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le
dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre
persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o
irreperibilità.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto
delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e
357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1,
2 e 3 del presente articolo.
- Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia
avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
- I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone
indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi
articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati.
- Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di
indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto
dell'esame.".
- Per il testo dell'art. 351 del codice di procedura penale, vedi in nota all'art. 13
della presente legge.
- Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2, lettere a) e b), del codice di
procedura penale:
"2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei
seguenti atti:
- denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente;
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini (350)."
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 197 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 197 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone).
- Non possono essere
assunti come testimoni:
- i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444;
- salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444.
- il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89, 208);
- coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice
(343), pubblico ministero o loro ausiliario.".
- Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota
all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- L'imputato e il pubblico
ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
- Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla
base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione
e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena
indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è
stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione
totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
- La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione
della sospensione condizionale della pena (163 c.p.). In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta
(563)".
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, in nota all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'art. 192, comma 3, del codice di procedura penale:
"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate
unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.".
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza).
- Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57)
nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o
democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se questi non sono esaminati
come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né
utilizzate (191).
- bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli
informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni".
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso).
- Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma
1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che
non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero,
nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio (147, lettera a).
- Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (468).
- Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di
partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di
ufficio (96, 97).
- Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1
che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.
- All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e
500.
- Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un
procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato
a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni
concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato
l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono
della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si
applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle
previsto dagli articoli 197-bis e 497".
- Si trascrive il testo dell'art. 363 del codice di procedura penale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 363 (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso).
- Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal
pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art. 210, commi
2, 3, 4 e 6.
- La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato
collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera
b).".
- Si trascrive il testo dell'art. 194 del codice di procedura penale:
"Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza).
- Il testimone è esaminato
sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità
dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la
personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).
- L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui
accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che
servono a definire la personalità della persona offesa dal reato (90) è ammessa solo
quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella
persona.
- Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci
correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile
scinderli dalla deposizione sui fatti.".
- Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, vedi nota all'articolo 4.
- Si trascrive il testo dell'art. 498, del codice di procedura penale:
"Art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni).
- Le domande sono
rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del
testimone (493, 5674).
- Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno
chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496 (505, 506).
- Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
- L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e
contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio
di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite
le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del
teste, dispone con ordinanza (125, 586) che la deposizione prosegua nelle forme previste
dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (4724).
- bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene
necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis.
- ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del
minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.".
- Per il testo dell'art. 499 del codice di procedura penale, v. nota all'articolo 15.
- Per il testo dell'art. 500 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui
pubblicata.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti).
- E' ammessa l'acquisizione
di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte
nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496 ss.).
- E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito
con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata (324 c.p.c.).
- bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere
utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione
della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
- E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
- Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi
consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di
ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state
acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.".
- Per il testo degli articoli 500 e 503 del codice di procedura penale, v.
art. 16 in nota all'art. 17 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 267 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento).
- Il pubblico ministero
richiede al giudice per le indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato (1253) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
- bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
- Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione
con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere
proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
- Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità
e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici
giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
- Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un
ufficiale di polizia giudiziaria (57, 370).
- In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il
termine delle operazioni (att. 892).".
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7.
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 273 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 273 (Condizioni generali di applicabilità delle misure).
- Nessuno può
essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza (312).
- bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni
degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
- Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in
presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilità (45 ss., 85
ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (4452);
150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa
essere irrogata (299, 3142, 7362).".
- Si riporta il testo dell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale:
"Art. 192 (Valutazione della prova).
- Le dichiarazioni rese dal coimputato del
medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma
dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità.
- La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona
imputata.".
- Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7
della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 1, del codice di procedura penale:
"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse
siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (1035),
266) o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e
268, commi 1 e 3.".
Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).
- Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso
dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) in carcere
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della
custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. (Omissis).
- bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del
provvedimento o dalla sua notificazione.
- ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire
entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta
di custodia cautelare.
- Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato (125)
e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
- Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste (con riferimento alla custodia cautelare)
dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma
dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
- Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con
le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha
obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
- bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal
tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
- Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il
giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere
personalmente. richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
- L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) da parte
del pubblico ministero (364) non può precedere l'interrogatorio del giudice".
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 65 del codice di procedura penale:
"Art. 65 (Interrogatorio nel merito).
- L'autorità giudiziaria contesta alla
persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito,
le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
- Invita, quindi, la persona ad espone quanto ritiene utile per la sua difesa e le
pone direttamente domande.
- Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134, 373).
Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali
segni particolari della persona.".
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 351 (Altre sommarie informazioni).
- La polizia giudiziaria assume
sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini (63, 3572, lettera c), 500, 503). Si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362.
- bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso
ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso
previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria.
La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore
di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto".
"Art. 362 (Assunzione di informazioni). - Il pubblico ministero assume
informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e
203.".
- Per il testo degli articoli 197 e 203 del codice di procedura penale, v. in nota agli
articoli 5 e 7.
- Per il testo dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della
legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale:
"Art. 198 (Obblighi del testimone).
- Il testimone ha l'obbligo di presentarsi
(205, 206, 502) al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le
esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte
(207, 497; 366, 372 c.p.).
- Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe
emergere una sua responsabilità penale (63; 384 c.p.).".
"Art. 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti).
- I prossimi congiunti (3074 c.p.) dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza
(341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
- Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone predette della facoltà di
astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene".
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da
vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi
dall'imputato durante la convivenza coniugale:
- a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto
con esso;
- al coniuge separato dell'imputato;
- alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l'imputato.".
"Art. 200 (Segreto professionale).
- Non possono essere obbligati a deporre su
quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i
casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):
- i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano;
- gli avvocati, i procuratori legali (1), i consulenti tecnici e i notai (coord. 2224);
- i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria;
- gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di
astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (4).
- Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per
esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
infondata, ordina che il testimone deponga (256).
- Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i
medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per
cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.".
"Art. 201 (Segreto di ufficio).
- Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di
riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici
impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi
dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti
(204; 326 c.p.).
- Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3 (256).".
"Art. 202 (Segreto di Stato).
- I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici
impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi
dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (204; 261 c.p.).
- Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
- Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del
processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di
Stato.
- Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il
testimone deponga.".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 456 (Decreto di giudizio immediato).
- Al decreto che dispone il giudizio
immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.
- Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio
abbreviato (438) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
- Il decreto è comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (148 ss.)
all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il
giudizio.
- All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la
richiesta del pubblico ministero.
- Al difensore dell'imputato (96, 97) è notificato avviso della data fissata per il
giudizio entro il termine previsto dal comma 3 (att. 65)".
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato).
- L'imputato, a pena di decadenza
(173), può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta
notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato (4563). [Il pubblico ministero ha il termine di
cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso].).
- Se la richiesta è ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio
consenso], il giudice fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato (60), al difensore (96, 97) e alla
persona offesa (90, 91). Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli
438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139).
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato
è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533)".
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'articolo 499 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale).
- L'esame testimoniale si svolge
mediante domande su fatti specifici.
- Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità
delle risposte.
- Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da
quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
- Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto
della persona.
- Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della
memoria, documenti da lui redatti (5142).
- Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la
pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella
parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.".
Note all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice di procedura penale, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 503 (Esame delle parti private).
- Il presidente dispone l'esame delle
parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente
ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150).
- L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le
domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande,
secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria del
coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.
- Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i
difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono
servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (3507,
364, 374. 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà
può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia
già deposto.
- Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 2.
- Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono
acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le
contestazioni previste dal comma 3 (2384).
- La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a
norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.".
- Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2 del codice di procedura penale, v.
art. 16 della legge qui pubblicata.
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo dell'art. 513 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell'udienza preliminare).
- Il giudice, se l'imputato è contumace (487)
o assente (488) ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di
parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico
ministero (364, 374, 388) o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al
giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421,
422), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il
loro consenso. Salvo che ricorrono i presupposti di cui all'art. 500, comma 4.
- Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1,
il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo
(132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (727 ss.) ovvero
l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è
possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi
suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilità dipenda da
fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante
si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali
(506) contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti).
- Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte
al sensi dell'art. 392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.".
- Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, v.
l'art. 16 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 210, comma 1, del codice di procedura penale, v. in nota
all'art. 8.
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo dell'art. 526 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione).
- Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento (496 ss.).
- bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.".
Note all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilità). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362,
363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo
congiunto (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà
o nell'onore.
- Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il
fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire
informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.: 246, 247
c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.), ovvero non
avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere
avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss.
c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145
c.p.p.)".
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 32 (Provvedimenti).
- Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della
discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in
quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se
il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
- Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di
condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In
tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
- Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura
speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice
che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è
comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza
che la dichiara inammissibile.
- bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni
imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto
opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con
pronuncia irrevocabile.
- In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare
provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro
emissione.".
- Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere).
- Se sussiste una causa che
estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando
risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
- Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto
delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale.
- Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio.
- Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
- Si applicano te disposizioni dell'art. 537.".
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 13.
- In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura
penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso
codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di
minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella
valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.
Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un
procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi
indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi
è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
- Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta
giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi
di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di
urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.
- Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia
giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.".
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale in nota all'art. 7.
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento
giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti).
- La ripartizione degli uffici
giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la
designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis,
secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma,
47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni
processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti
ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei
presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
- Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate
nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte
dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in
via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla
assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
- bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare
solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del
dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di
giudice del dibattimento.
- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano
in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attività medesima.
- quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che
abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
- quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate
per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della
magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.
- bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari
sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che
ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
- ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che
rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al
Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
- quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella
infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
- l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle
quindici unità per gli uffici giudicanti;
- le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento
tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro
unità se requirenti;
- nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di
incompatibilità funzionali dei magistrati;
- si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei
collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
- quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima
attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed
economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette
giorni.
- sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si
osservano le procedure previste dal comma 2.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, v. in nota all'art. 2.
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