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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 22 aprile 2005 n. 60
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005,
N. 17, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE
CONTUMACIALI E DEI DECRETI DI CONDANNA
(Testo coordinato)
Art. 1.
- Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in
materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO
2005, N. 17
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo
periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel
termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli
atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha
volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o
l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono
sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua
richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione,
salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento
o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine
l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo
157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il
difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di
non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione
si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma
2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
- All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta per
la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci
giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore.";
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna,
l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione
od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica.";
- dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza,
nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine
per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.";
- al comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine
è
presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è
cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi
previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell'atto." è soppresso.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 175 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 175 (Restituzione nel termine).
- Il pubblico
ministero, le parti private e i difensori sono restituiti
nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza
maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è
presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da
quello nel quale è cessato il fatto costituente caso
fortuito o forza maggiore.
- Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o
decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua
richiesta, nel termine per proporre impugnazione od
opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre
impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
- bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata,
a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello
in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il
termine per la presentazione della richiesta decorre dalla
consegna del condannato.
- La restituzione non può essere concessa più di una
volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
- Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che
procede al tempo della presentazione della stessa. Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza
o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe
competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
- L'ordinanza che concede la restituzione nel termine
per la proposizione della impugnazione o della opposizione
può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla
impugnazione o sulla opposizione.
- Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di
restituzione nel termine può essere proposto ricorso per
cassazione.
- Quando accoglie la richiesta di restituzione nel
termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre,
ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta
tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
determinati dalla scadenza del termine.
- Se la restituzione nel termine è concessa a norma
del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della
sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito
dell'ordinanza che concede la restituzione.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale
- All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è
aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di
difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.
Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non
accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano
anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.".
- Soppresso.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 157 del codice di
procedura penale così come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non
detenuto).
- Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è
eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è
possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività
lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi
ne fa le veci.
- Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
- Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
- La copia non può essere consegnata a persona minore
degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità
di intendere o di volere.
- L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione
della notificazione quando la copia è stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
- La consegna alla persona convivente, al portiere o a
chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e relazione
di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'art.
148, comma 3.
- Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
- Se neppure in tal modo è possibile eseguire la
notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune
dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla
porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
- bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in
caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art.
96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può
dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non
accettare la notificazione. Per le modalità della
notificazione si applicano anche le disposizioni previste
dall'art. 148, comma 2-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di
procedura penale:
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni).
- Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
chi ne esercita le funzioni.
- Nei procedimenti con detenuti, il giudice può
disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo.
- bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di
aver trasmesso il testo originale.
- ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il
riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza,
le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le
medesime modalità di cui al comma 2.
- L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.
- La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
- La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli
interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale.
- bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente
necessarie.
Art. 3.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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