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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 482/1999:
NOTE
LEGGE 15 dicembre 1999 n.482
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999 )
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua
italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla
presente legge.
Art. 2. ( note )
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la
lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e
croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge
è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di
almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei
comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora
sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco
di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la
popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi
titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su
territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di
coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di
riconoscere.
Art. 4. ( note )
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica
prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello
nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza,
deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di
svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali
delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i
criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti.
Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato
articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme
associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3
della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti
addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni
scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite
dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse
di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle
priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali
per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi
entro sessanta giorni.
Art. 6. ( note )
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università
delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti
di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e
cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca
scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente
legge.
Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri
organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli
organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità
montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è
riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15
per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o pi· componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2
dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una
immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono
effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a
carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo
fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato,
delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo
restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9. ( note )
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è
consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della
lingua ammessa a tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia
dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la
lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle
minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa
a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi
dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente
legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella
lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione,
il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche
per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni,
abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si
intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il
quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto
di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il
decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il
prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il
relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con
ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di
Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni
dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni
conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e
dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12. ( note )
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono
assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di
appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni
giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle
programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;
per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti
locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni
di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la
propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le
disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi· favorevoli per le
minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui
siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi
nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per
l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere
privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle
minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute
dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze
di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo
comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una
appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità
di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni
linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero
favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già
esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli
previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi
statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle
regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti
in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi
in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità
socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al
fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul
loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica
favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei
programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di
attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il
seguente:
"8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.
Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità
oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi".
- Il testo dell'art. 21, commi 10 e 12, della citata legge n. 59 del 1997, è il
seguente:
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative
di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con
il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica,
percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome
hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la
Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. (Omissis).
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario".
- Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:
"5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in
possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è
costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico,
che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola".
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), è il seguente:
"Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi pubblici integrativi). - 1. Gli statuti
delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in
collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli
studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai
corsi postlaurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli
scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico
del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli
per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchè, quelli per la formazione permanente,
ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente
articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad
eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture
didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art.
11".
"Art. 8 (Collaborazioni esterne). - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio
nonchè delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono
avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti
pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di
diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di
attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti
di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto
privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la
pubblicità dei corsi e dei progetti, nonchè delle forme di collaborazione e
partecipazione".
Nota all'art. 9:
- L'art. 109 del codice di procedura penale, è il seguente:
"Art. 109 (Lingua degli atti). - 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti
in lingua italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su
un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino
italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato
nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati
successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi
speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità".
Nota all'art. 12:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo".
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