|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 40/2001:
Art. 1 - Rinvio dell'esecuzione della pena
Art. 2 - Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in
materia di ricovero coatto
Art. 3 - Detenzione domiciliare speciale
Art. 4 - Allontanamento dal domicilio
Art. 5 - Assistenza all'esterno dei figli minori
Art. 6 - Limiti di applicabilità
Art. 7 - Sospensione delle pene accessorie
Art. 8 - Norme di coordinamento
NOTE
LEGGE 8 marzo 2001 n. 40 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2001 n. 56)
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Rinvio dell'esecuzione della pena
- L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una
pena, che non sia pecuniaria, è differita:
- se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
- se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di
procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale
le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la
persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo
le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se
concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta
dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore,
viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il
parto siano avvenuti da oltre due mesi".
- L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal
seguente:
"3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei
confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".
- L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato,
qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo
330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che
alla madre".
- All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato,
è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".
Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero
coatto
- All'articolo 211-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un
delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di
armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti
indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura
comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Detenzione domiciliare speciale
- Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale).
- Quando non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore
ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e
se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse
ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza
dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di
almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
- Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale,
nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e
l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa
le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del
codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere
all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
- All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni
che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
- Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le
difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
- La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
della misura.
- La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni
previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata
e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
- Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già
ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
- disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della
semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
- disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui
all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della
misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5,
nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua".
- Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non
possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Allontanamento dal domicilio
- Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).
- La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal
proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere
proposta per la revoca della misura.
- Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi
dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
- La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora
la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo
47-quinquies, comma 7".
Assistenza all'esterno dei figli minori
- Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori).
- Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età
non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
- Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare
l'articolo 21, in quanto compatibili.
- La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni,
anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di
affidare la prole ad altri che al padre".
Limiti di applicabilità
- I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati
dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.
- Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa
è immediatamente revocata.
Sospensione delle pene accessorie
- L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il
tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della
decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione
dell'esercizio della potestà dei genitori.
Norme di coordinamento
- All'articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le
seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al
comma 1 dell'articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e
1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".
- All'articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le
seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale".
- All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le
seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 286-bis, comma 2 del codice di procedura penale:
"2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il
Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro
accertamento".
- Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile:
"Art. 330 (Decadenza della potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la
decadenza della potestà [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio
della residenza familiare.".
- Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena). L'esecuzione di una
pena può essere differita:
- se è presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve
esser differita a norma dell'articolo precedente;
- se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si
trova in condizioni di grave infermità fisica;
- se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti
di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un
periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente
rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora
la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'art. 330 del
codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è
revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 211-bis del codice penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di
sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto
consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi
sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il
giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque
adeguato alla situazione o alla patologia della persona.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 47-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e nell'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà):
"Art. 47-ter (Detenzione domiciliare).
- La pena della reclusione non superiore
a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui
convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare
assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di
lavoro e di famiglia.
- bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena
detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua
di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono
i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia
idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente
disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.
- ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della
esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di
sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la
applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante
la esecuzione della detenzione domiciliare.
- quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo
che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda
deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando
ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
- (Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).
- (Comma abrogato dall'art. 4, legge 27 maggio 1998, n. 165).
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le
modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina
e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza
competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
- Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è
sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione
domiciliare.
- La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario
alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle
misure.
- Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei
commi 1 e 1-bis.
- Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un
altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385
del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
- La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e
la condanna ne importa la revoca.
- bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la
pena residua non può essere sostituita con altra misura.".
- Si riporta il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del codice di procedura penale:
"2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
(Omissis).
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono
controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'imputato.".
- Per il testo dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 5
della legge qui pubblicata.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 385, primo comma, del codice penale:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un
reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando
violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque
anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite [c.p. 29,
32, 112, 386, 586].
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di
arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne
allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita
[c.p. 65].".
- Per il testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 21 (Lavoro all'esterno).
- I detenuti e gli internati possono essere
assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva
degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione
al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare
la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la
quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
- Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
- bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo
periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati
ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari.".
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile vedasi in nota all'art. 1.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà).
- Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della
detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di
semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore
dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa
immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle
pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e
1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi
dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in
caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza
trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di
venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.".
- Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in
nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative).
- Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di
detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti
tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui
giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione,
ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente
gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di
sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del
tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti.".
- Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza).
- In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per
l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena
per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio
obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli
146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso
attribuito dalla legge.
- Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i
provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento
non fa parte del collegio.
- Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel
distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello
e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra
docenti di scienze criminalistiche.
- Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della
magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per
periodi triennali rinnovabili.
- I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente
o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine
delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di
sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
- Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la
cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si
deve provvedere.
- La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
- Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso
di parità di voti prevale il voto del presidente.
- Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico
assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di
prevenzione e di pena.".
|