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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE
della L. n. 400/1988:
CAPO I - GLI ORGANI DEL GOVERNO
Articolo 1 - Gli organi del
Governo. Formula di giuramento.
Articolo2 - Attribuzione del
Consiglio dei Ministri.
Articolo3 - Nomine alla
presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione
statale.
Articolo 4 - Convocazione,
sedute e regolamento interno del Consiglio dei Ministri.
Articolo5 - Attribuzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 6 - Consiglio di Gabinetto, Comitati di
Ministri e Comitati interministeriali.
Articolo 7 - Delega per il
riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali.
Articolo 8 - Vicepresidenti del
Consiglio dei Ministri.
Articolo 9 - Ministri senza
portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.
Articolo 10 - Sottosegretari di
Stato.
Articolo11 - Commissari
straordinari del Governo.
CAPO II - RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Articolo12 - Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo13 - Commissario del
Governo.
CAPO III - POTESTA' NORMATIVA DEL GOVERNO
Articolo 14 - Decreti
legislativi.
Articolo 15 - Decreti-legge.
Articolo 16 - Atti aventi
valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie.
Articolo 17 - Regolamenti.
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI
Articolo 18 - Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 19 - Compiti del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 20 - Ufficio di
segreteria del Consiglio dei Ministri.
Articolo 21 - Uffici e
dipartimenti.
Articolo 22 - Comitato di
esperti per il programma di Governo. (Abrogato)
Articolo 23 - Ufficio centrale
per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del
Governo.
Articolo 24 - Delega per la
riforma degli enti pubblici di informazione statistica.
Articolo 25 - Vigilanza su enti
ed istituzioni.
Articolo 26 - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
Articolo 27 - Spese della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituzione di una ragioneria centrale.
(Abrogato)
Articolo 28 - Capi dei
dipartimenti e degli uffici.
Articolo 29 - Consulenti e
comitati di consulenza.
CAPO V - PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo 30 - Personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Abrogato)
Articolo 31 - Consiglieri ed
esperti.
Articolo 32 - Trattamento
economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 33 - Personale dei
corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 34 - Oneri relativi al
personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli
uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
Articolo 35 - Consiglio di
amministrazione.(Abrogato)
Articolo 36 - Stato giuridico
del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 37 - Dotazioni
organiche.(Abrogato)
Articolo 38 - Norme per la
copertura dei posti.
Articolo 39 - Personale
amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.(Abrogato)
CAPO VI - NORME FINALI E FINANZIARIE
Articolo 40 - Norme finali.
Articolo 41 - Disposizioni
finanziarie.
LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988 n. 214
- S.O. n. 86)
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
CAPO I
GLI ORGANI DEL GOVERNO
Gli organi del Governo - Formula di giuramento.
- Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
- Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle
dimissioni del precedente Governo.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare
le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione».
Attribuzioni del Consiglio dei ministri.
- Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione
amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo
politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i ministri.
- Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di
fiducia dinanzi alle Camere.
- Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
- le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del
Parlamento;
- i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già
presentati al Parlamento;
- i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con
decreto del Presidente della Repubblica;
- gli atti di sua competenza previsti dall'articolo
127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine
alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo
quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la
regione Valle d'Aosta (1);
- le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle;
- le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento
degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di
persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate,
qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi;
- le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
- le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e
i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati,
di natura politica o militare;
- gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui
all'articolo 7 della Costituzione;
- gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo
8 della Costituzione;
- i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende
conformarsi a tale parere;
- la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
- le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela
dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo
parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della
Commissione parlamentare per le questioni regionali (2);
- gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
- L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti
dell'articolo 3,
comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20
(3).
Aggiornamenti:
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, l. 15
marzo 1997, n. 59. La Corte cost., con sent. 14 dicembre 1998, n. 408, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera c) dell'art. 8, l.
59/1997 cit. di modifica.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21
aprile 1989, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente
lettera ove prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle
determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti
amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome. Vedi,
comunque, l'art. 17, comma 26, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Comma aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303.
Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
competenza dell'amministrazione statale.
- Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione
per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto
del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su
proposta del ministro competente.
- Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Convocazione, sedute e regolamento interno del
Consiglio dei ministri.
- Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
- Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed
esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del
registro delle deliberazioni.
- Il regolamento interno disciplina gli adempimenti
necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle
relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio
dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa
documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi
di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le
modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
- Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del
Governo:
- comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in
essa intervenuto;
- chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
- sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione;
in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge
per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri
atti indicati dalle leggi;
- controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il
quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
- presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e,
anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del
Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
- esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n.
87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti
alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente
al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato
del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle
determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti,
i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di
iniziative legislative del Governo.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo
95, primo comma, della Costituzione:
- indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in
attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle
connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale
del Governo;
- coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che
riguardano la politica generale del Governo;
- può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in
ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio
dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
- -bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva
valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la
decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di
atti e provvedimenti
(1);
- concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale
responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del
Governo;
- adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il
buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche
necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
- promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle
leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
- esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi
di sicurezza e di segreto di Stato;
- può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati
di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di
comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del
Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei
ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla
pubblica amministrazione;
- può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in
modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali
interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica
amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o
conferendone delega ad un ministro:
- promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche
comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di
Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte
di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee,
informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo
nelle specifiche materie;
- promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attività dei commissari del Governo.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre
attribuzioni conferitegli dalla legge.
Aggiornamento:
(1) Lettera aggiunta dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303.
Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e
Comitati interministeriali.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo
95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato,
che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui
designati, sentito il Consiglio dei ministri.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a
singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro
competenza.
- I Comitati di ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del
Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole
questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i
Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri
e dei Comitati interministeriali.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli
non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi
vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure
disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
- eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
- coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche
se ripartiti fra più Ministeri (1).
- I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo
procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non
sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire
procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del
giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle
attività dei Comitati.
Aggiornamento:
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1989
dall'art. 6-ter, d.l. 30 giugno 1989, n. 245, conv. in l. 4 agosto 1989, n. 288.
Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al
Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di
Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di
assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la
supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti,
al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
- Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del
Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di
diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al
ministro più anziano secondo l'età.
Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di
Governo, incarichi di reggenza ad interim.
- All'atto della costituzione del Governo, il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può
nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza
portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
- Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un
ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1,
tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri
che può delegarli ad altro ministro.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo
determinato.
- Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o
ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui
è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Sottosegretari di Stato.
- I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a
coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
- Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato
prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la
formula di cui all'articolo 1.
- I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo
95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere
attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe
relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali
ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri (1).
- I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni
parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro
e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice Ministri di cui al comma
3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti
alla materia loro delegata (2).
- Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del
Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il
numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
Aggiornamenti:
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 26
marzo 2001, n. 81 e successivamente dall'art. 12, d.l. 12 giugno 2001, n. 217.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 26
marzo 2001, n. 81.
Commissari straordinari del Governo.
- Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei
ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari
del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
- La nomina è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono
determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.
L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo
proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
- Sull'attività del commissario straordinario riferisce al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui
delegato.
CAPO II
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
- È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale
suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli
indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza
nazionale, alla giustizia.
- La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai
presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici.
- La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro
per gli affari regionali.
- Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle
province di provenienza.
- La Conferenza viene consultata:
- sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente
articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni,
le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi
generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
- sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della
Conferenza.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e
province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri,
per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome (1).
Aggiornamento:
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1989
dall'art. 6-ter, d.l. 30 giugno 1989, n. 245, conv. in l. 4 agosto 1989, n. 288.
Commissario del Governo.
- Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti
di cui all'articolo
127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità
alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base
degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
- sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni
esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare
a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione
amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra
i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È
informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle
direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto
alle competenze di cui all'articolo
13 della legge 1º aprile 1981, n.
121;
- coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive
competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle
esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica
amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e
promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni
statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente
della regione;
- cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per
l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione
annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con
l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici
regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
- segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle
regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22
luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
- propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai
rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività
delegate (1);
- riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla
propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei
programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche
da compiere in seno alla Conferenza.
- Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si
applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista
dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
- Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il
coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto
di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di
attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione
autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
- Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i
prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari
dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, e con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- Il commissario del Governo, in caso di assenza o di
impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato
designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41,
secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
- Il commissario del Governo nella regione dipende
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- La funzione di commissario del Governo, salvo che per i
prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal
precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a
carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e
comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
- Al commissario del Governo spetta per la durata
dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente
generale di livello B.
Aggiornamento: 1) Lettera così modificata dall'art. 8, l. 15
marzo 1997, n. 59.
CAPO III
POTESTA' NORMATIVA DEL GOVERNO
Decreti legislativi
- I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo
76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di
oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione
al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione
dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.
Decreti-legge.
- I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria
adottati ai sensi dell'articolo
77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne
giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei
ministri.
- Il Governo non può, mediante decreto-legge:
- conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione;
- provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto
comma, della Costituzione;
- rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
- regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
- I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
- Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori
adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e
deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in
legge.
- Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
- Il Ministro della giustizia cura che del rifiuto di
conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della
mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione
delle conseguenze finanziarie.
- Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli
76 e
77 della Costituzione.
- Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia
richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle
Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni
della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto
legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
Regolamenti.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta (1) giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti
comunitari (2);
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- (Omissis) (3).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro (4), nel rispetto dei princìpi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali (5).
Aggiornamenti:
(1) Vedi, ora, l'art. 17, comma 27, l. 15 maggio
1997, n. 127 che dimezza tale termine.
(2) Lettera così modificata dall'art. 11, l. 5
febbraio 1999, n. 25.
(3) Lettera abrogata dall'art. 74, d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29. Abrogazione confermata dall'art. 72, d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
(4) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
(5) Comma aggiunto dall'art. 13, l. 15 marzo
1997, n. 59.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI
Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
- (Omissis) (1).
- Al Segretariato è preposto un segretario generale,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello
Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari
di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il
vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima
procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario
generale e del vicesegretario generale (2).
- I decreti di nomina del segretario generale, del
vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21
cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il
segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e
degli uffici di cui all'articolo 21,
ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di
provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle
amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3
della legge 8 marzo 1999, n. 50,
i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al
coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al
coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel
settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente
generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito
alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene
al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale (2).
- La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere
affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento
economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello
Stato.
- (Omissis) (1).
Aggiornamenti:
(1) Comma abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303.
Compiti del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
- Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente
del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle
responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
- predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma di Governo;
- assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di
attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di
documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con
i corrispondenti sistemi delle Camere e degli alti organismi pubblici ed
avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
- curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione
ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione
della politica istituzionale del Governo;
- provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni
medesime;
- collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del
Consiglio deiministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli
elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
- predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle
questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare
all'azione amministrativa unità di indirizzo;
- curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della
finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche
sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi
dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre
amministrazioni e di organismi pubblici;
- predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo
nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi
competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva
informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza
dei rappresentanti, del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per
l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro
esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare
gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge
all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del
sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al
Governo;
- assistere, anche attraverso attività di studio e di
documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per
le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di
politica estera;
- bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio
delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le
Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri
(1);
- assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua
attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa
nazionale;
- curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche
necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi
ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti
nazionali e locali aventi il medesimo fine;
- curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della
normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il
compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche
comunitarie;
- curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini
dell'articolo
127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e
regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai
problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
- mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
- svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura
dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del
Consiglio dei ministri fanno capo;
- curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del
comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni
altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per disposizione di legge o di regolamento (2);
- curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con
l'Avvocatura dello Stato;
- curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e
tecnici;
- (Omissis) (3)
- (Omissis) (3);
- curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei
ministri e dei ministri senza portafoglio;
- assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili
di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli
uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
- (Omissis) (3).
Aggiornamenti:
(1) Lettera aggiunta dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303.
(2) Lettera abrogata dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303 relativamente al riferimento al comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie.
(3) Lettera abrogata dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.
- Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del
Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il
sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
- L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i
ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del
Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
Uffici e dipartimenti.
- (Omissis) (1).
- Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19,
è istituita una apposita commissione.
La composizione e i compiti di detta commissione sono
stabiliti per legge (2).
- (Omissis) (1).
- (Omissis) (1).
- (Omissis) (1).
- Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza
portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.
- Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro
senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale
della Presidenza.
Aggiornamenti:
(1) Comma abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303.
2) Vedi la l. 22 giugno 1990, n. 164.
Comitato di esperti per il programma di Governo.
(Articolo abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303)
Ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.
- (Omissis) (1).
- Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per
ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per
effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
- L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie
normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di
procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione
di testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla
Presidenza del Senato della Repubblica.
- In relazione a testi normativi di particolare rilevanza
l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento
vigenti.
- Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio
hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti
normativi che ne sono oggetto.
- Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la
possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione
e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte
regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
- All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni
superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato
o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline
giuridiche (2).
Aggiornamenti:
(1) Comma abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303.
2) Per il regolamento, vedi il d.p.r. 19 luglio 1989, n. 366.
Delega per la riforma degli enti pubblici di
informazione statistica
- Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge
ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione
statistica in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte
le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei
dati statistici a livello centrale e locale;
- che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni
amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli
uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e
coordinamento;
- che sia garantito il principio dell'imparzialità e della
completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
- che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento,
delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche,
di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti
espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona;
- che sia informato annualmente il Parlamento
sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati
statistici da parte della pubblica amministrazione;
- che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di
strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
- I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo
procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non
sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Vigilanza su enti
ed istituzioni.
- Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni
le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze
proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla
Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono
trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici
settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle
ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la
relazione sullo stato della ricerca scientifica.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
- Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e
l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra
nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
- All'organizzazione del dipartimento si provvede in
conformità al comma 3 dell'articolo
21.
- Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o
contraffatti (1).
- ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo
174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni
(1).
Aggiornamento: (1) Comma aggiunto dall'art. 12, l. 18 agosto
2000, n. 248.
Articolo 27
Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e
istituzione di una ragioneria centrale.
(Articolo abrogato dall'art. 12,
d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303)
Capi dei dipartimenti e degli uffici.
- I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21
nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di personale
di cui all'articolo 18
comma 2 (1).
Aggiornamento:
(1) Comma così modificato dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303.
Consulenti e comitati di consulenza.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di
consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su
specifiche questioni.
- Per tali attività si provvede con incarichi a tempo
determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello
Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli
Enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
- Abrogato (1).
Aggiornamento: (1) Comma abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303 a decorrere dalla data di emanazione degli atti del Presidente che
fissano i criteri e i limiti di cui all'articolo 9, comma 2 ed il contingente di
cui al comma 5 del medesimo articolo 9 del citato d.lgs. 303/1999.
CAPO V
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
(Articolo abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303)
Consiglieri ed esperti.
- (Abrogato) (1).
- (Abrogato) (1).
- (Abrogato) (1).
- I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché
quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica
dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non
siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere
effetto.
- (Abrogato) (1).
Aggiornamenti: 1) Comma abrogato dall'art. 12,
d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303 a decorrere dalla data di emanazione degli atti del Presidente che
fissano i criteri e i limiti di cui all'articolo 9, comma 2 ed il contingente di
cui al comma 5 del medesimo articolo 9 del citato d.lgs. 303/1999.
Trattamento economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- L'indennità di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1985, n.
455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
- I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando
o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
ministro del tesoro (1) ai fini di perequazione del rispettivo trattamento
economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od
equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei
Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei
sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può
comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo
8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n.
455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con
proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro (1), gli uffici ed i
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i
criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19
della legge 15 novembre 1973, n.
734.
- Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo
parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla
presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21,
comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il ministro del tesoro (1).
Aggiornamento: (1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
Personale dei corpi di polizia assegnato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il
contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a
quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
- I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi
vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
- La restituzione del personale di cui al presente articolo
al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo
successivo riassorbimento.
Oneri relativi al personale a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei ministri
ed agli uffici dei commissari del Governo
nelle regioni.
- Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a
corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e
assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da
destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.
Consiglio di amministrazione.
( Articolo abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio 1999, n.
303)
Stato giuridico del personale amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge,
al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si
applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
- Al predetto personale, proveniente da amministrazioni
pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di
optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o
esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
Dotazioni organiche.
(Articolo abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 303)
Norme per la copertura dei posti.
- Il personale con qualifica di dirigente generale, livello
B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in
ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei
consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- In sede di prima applicazione della presente legge,
l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei
posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per
esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le
modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea
inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di
ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché
alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a
partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo
nella carriera direttiva.
- Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad
esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o
fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del
personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei
posti della tabella B disponibili.
- Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere
inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella
qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per
almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di
un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio
non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme
analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche
presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o
promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle
mansioni svolte.
- Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
- Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3,
che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del
Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo
con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e
composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non
inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico.
Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai
posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri
oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali,
professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio
prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e
gli enti di provenienza.
- Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le
disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1985, n.
455.
- I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili
dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale
comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 14,
commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n.
312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate,
distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le
modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
- Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si
considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui
all'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n.
455.
- Il personale che abbia presentato domanda di
inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di
inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto
previsto dall'articolo 8
della legge 8 agosto 1985, n.
455.
- Nella prima attuazione della presente legge, al fine di
far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai
limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero
massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il ministro del tesoro (1).
- Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27
della legge 29 marzo, 1983, n. 93,
la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di
quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui
ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1984, n.
536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si
aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle
tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni
di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
- Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai
sensi dell'articolo
36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del
personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro
(1), sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto
personale.
Aggiornamento: (1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
Personale amministrativo dei commissariati del
Governo nelle regioni
(Articolo abrogato dall'art. 12, d.lgs. 30
luglio 1999, n. 303)
CAPO VI
NORME FINALI E FINANZIARIE
Norme finali.
- Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al
comma 5 dell'articolo 21,
restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui
siano preposti ministri senza portafoglio.
- Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio
dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la
segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
- Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge
10 luglio 1924, n.
1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la
costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
- Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in
ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n.
455.
- Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante
i concorsi di cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
Disposizioni finanziarie.
- L'onere derivante dalla attuazione della presente legge
nonché dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n.
455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque
in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è
valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli
anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni
per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro (1) per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, quanto a lire 300 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro (1) per il 1988.
- Contestualmente agli inquadramenti del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui
alle allegate tabelle, il ministro del tesoro (1) è autorizzato a stornare con
propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi
ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato
dall'inquadramento.
- Il Ministro del tesoro (1) è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Aggiornamento: (1) Ora, Ministro/Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
TABELLE (Omissis).
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