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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 397/2000:
Capo I - Modifiche al codice di procedura penale
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5
- Art. 6 - Art. 7 - Art.
8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11
Art. 12 - Art. 13 - Art.
14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18
CAPO II - Modifiche al codice penale
Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22
CAPO III - Norme di attuazione
Art. 23 - Art. 24 - Art. 25
NOTE
LEGGE 7 dicembre 2000 n. 397. ( indice )
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2001 n. 2 )
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Modifiche al codice di procedura penale
Art. 1 ( nota )
1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può
procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti:
"Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, nonchè presso i consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti:
"degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
dei".
Art. 2. ( nota )
1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità
giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto
deposito, anche in calce ad un copia".
Art. 3. ( nota )
1. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè il difensore che abbia svolto
attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle
dichiarazioni e
delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".
Art. 4. ( nota )
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è
sostituita dalla seguente:
"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i
notai;".
Art. 5. ( nota )
1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente
tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si
trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle
quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale
l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il
decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che
provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la
conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle
persone".
Art. 6. ( nota )
1. All'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le parole:
"all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 327-bis".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 327-bis. - (Attività investigativa del difensore). - 1. Fin dal momento
dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di
svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente
libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto
di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere
il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore,
dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche
competenze, da consulenti tecnici".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di
investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo
391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano
avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte".
Art. 9. ( nota )
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale
è inserito il seguente: "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte
date".
Art. 10. ( nota )
1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia".
2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi,
che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel
terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra
attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico
ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione
al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127".
Art. 11.
1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
"Titolo VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Art. 391-bis. - (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da
parte del difensore). - 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1,
lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori
privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di
riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso,
l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1
una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le
modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i
consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere
informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso
procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non
possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona
sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o
per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la
cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta
del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di
ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle
disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di
tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che
procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta,
il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei
confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima
dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini
preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della
persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti
dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico
ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni
dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone
sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula
le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano
le disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della
persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
Art. 391-ter. - (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). - 1. La
dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è
autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono
riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo
391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal
difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del
verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III
del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-quater. - (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
- 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in
possesso della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo
detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le
disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies. - (Potere di segretazione del pubblico ministero). - 1. Se
sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero
può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le
circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una
durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che
hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti
all'indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391-sexies. - (Accesso ai luoghi e documentazione). - 1. Quando effettuano un
accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla
loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis
possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il
verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-septies. - (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). - 1. Se è
necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di
chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal
giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi
assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a
norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia
necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-octies. - (Fascicolo del difensore). - 1. Nel corso delle indagini preliminari
e nell'udienza preliminare, quando il giudice
deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può
presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un
procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente
al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per
la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede
la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e
conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione
il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una
decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle
indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui
all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di
prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-nonies. - (Attività investigativa preventiva). - 1. L'attività investigativa
prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione
o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha
ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del
difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). -
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a
norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non
ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle
indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto
dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne
avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in
quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al
comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria,
ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico
ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti
ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del
pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera
c)".
Art. 12. ( nota )
1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia".
Art. 13. ( nota )
1. All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole:
"comunicato al pubblico ministero" sono soppresse.
Art. 14.
1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
430 - (Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). - 1.
Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e
il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento,
compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è
prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente
depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne
visione e di estrarne copia".
Art. 15. ( nota )
1. All'articolo 431, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le parole: "e dal difensore".
Art. 16. ( nota )
1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ed in quello del
difensore".
Art. 17. ( note )
1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può
rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua
richiesta".
Art. 18. ( nota )
1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle
parti private".
CAPO II
Modifiche al codice penale
Art. 19. ( note )
1. All'articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi
prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 371-ter. - (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste
dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non
essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo,
rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale
sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non
luogo a procedere".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 379-bis. - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie
segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o
assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel
corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai
sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale".
Art. 22. ( note )
1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono
inserite le seguenti: "371-ter,".
2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti
all'autorità giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona
richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività
investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono
inserite le seguenti: "371-ter,".
4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti:
"371-ter,";
b) al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti:
"371-ter,".
CAPO III
Norme di attuazione
Art. 23.
1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come
modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.
Art. 24.
1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 327-bis del codice";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il
difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente
articolo all'autorità giudiziaria procedente".
Art. 25.
1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 103 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore). - 1. Le ispezioni e le
perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio
sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o
persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, nonchè presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di
carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del
reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da questo
delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è
consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede
personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione [c.p.p. 271] relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni,
salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo
del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in
violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati.".
1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale, come modificato, dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la
sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di
copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento
della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il
presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la
sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità
giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto
deposito, anche in calce ad una copia.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 197 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 197 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere
assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che
la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648];
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice,
pubblico ministero o loro ausiliario, nonchè il difensore che abbia svolto attività di
investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni
e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter.".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 200 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su
quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i
casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di
astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per
esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i
medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per
cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 233 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 233 (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia). - 1. Quando non è stata
disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri
consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando
memorie a norma dell'art. 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di
una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad
intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il
consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è
disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge
la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme
di cui all'art. 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la
conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle
persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia,
ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti
dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225, comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'art. 225, comma 3.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il
giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si
assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti
e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso
dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le
quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da
compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il
giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui
probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a
favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonchè all'art. 327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona
nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal
darvi esecuzione.".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume
informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della indagini.
Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste
informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni
degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 366, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori). - 1.
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di
assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno
successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed
estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del
compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il
termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare
le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di
estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il
deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo
periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del
difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la
persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice,
che provvede ai sensi dell'art. 127.".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 409 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori
dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se
accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti
al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla
persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi
confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini
e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art.
127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà
del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le
indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il
compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di
archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero
formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice
fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione [c.p.p. 606] solo nei
casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5.".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 419 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 419 (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla
persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata
dal pubblico ministero.
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore
dell'imputato con avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose
trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle
indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia
è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione
del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti
alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il
giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione
civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli
atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti
all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in
grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati
nell'art. 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva.".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 433 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 433 (Fascicolo del pubblico ministero). - 1. Gli atti diversi da quelli
previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti
all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria
del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita
la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono
servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha
accolte.".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 495 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice,
sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli
190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di
altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della
stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro
procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti
costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero
in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a
discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i
documenti di cui e chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle
eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice,
sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano
superflue o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare,
con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua
richiesta.".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 512 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione). - 1.
Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla
polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal
giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili,
ne è divenuta impossibile la ripetizione.".
Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 371-bis del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di
un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini
delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento
penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale
sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non
luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista
dall'art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni
ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.".
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 375 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis,
371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da
quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è
della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo.".
- Il testo dell'art. 376 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter,
372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il
suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre
la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile
se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.".
- Il testo dell'art. 377 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 377 (Subornazione). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla
persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla
persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività
investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372
e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite
negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la
falsità non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.".
- Il testo dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilità). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362,
363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa
se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire
informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico
o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal
rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione".
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