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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE della Legge n. 356/2000

Art. 1 - Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

Art. 2 - Personale delle Forze armate

Art. 3 - Riconoscimento dell'anzianità pregressa

Art. 4 - Estensione normativa per il personale dirigente

Art. 5 - Premio di previdenza

Art. 6 - Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria

Art. 7 - Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria

Art. 8 - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.

Art. 9 - Copertura finanziaria

NOTE


LEGGE 30 novembre 2000 n. 356 (indice)
( Aggiornamenti )

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:


Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

Abrogato


Personale delle Forze armate

Abrogato


Riconoscimento dell'anzianità pregressa

1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Estensione normativa per il personale dirigente

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

4. Sulle nuove misure delle indennità operative, come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.

5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Premio di previdenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.

 


Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.

4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.

5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.


Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.


Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.


Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo "Fondo speciale", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione-competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999".

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante: "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999":

"Art. 4 (Indennità operative ed altre indennità). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: "articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13", e le parole: "articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 11, 15 e 16". Sono soppressi il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'art. 8 ed il comma 9 dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. A1 personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di L. 4.000, L. 3.000 e L. 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di L. 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.".

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante: "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia":

"Art. 5. - 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.".

- Si riporta la tabella allegata alla citata legge 28 marzo 1997, n. 85:

"TABELLA
(Art. 6, comma 1)

Grado Misure mensili lorde
A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione 910.000
B) Generale di Brigata 850.000
C) Colonnello + 25 790.000
D) Colonnello 730.000"
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici":

"5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.".

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, recante: "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia":

"Art. 3. - 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.".

- Si riporta il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)":

« (Omissis).

2. (Omissis).

Per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.".

Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, recante: "Istituzione del "Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito""

"Art. 1. - A datare dal 1° luglio 1933 è istituito, presso il Ministero della guerra, un "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito", al quale sono affidati i seguenti compiti:

1) corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonauscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza;

2) elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.".

Note all'art. 6:

- Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), così modificata dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

"TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 3)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Ruolo Qualifiche Dotazione organica
Uomini Donne Totale
Ispettori Ispettori superiori
Ispettori capo
590 50 640
Ispettori
Vice ispettori
3.428 290 3.718
Sovrintendenti Sovrintendenti capo
Sovrintendenti
Vice sovrintendenti
4.140 360 4.500
Agenti e assistenti Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti ed agenti ausiliari
32.068 3.480 35.548
TOTALE 40.226 4.180 44.406".


- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":

«105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.".

- Si riporta il comma 7 dell'art. 5 della citata legge n. 443 / 1992:

« 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, (anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione".

- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 107 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

"3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, (esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.".

- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

"3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, (esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.".

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, recante: "Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per (accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria".

"4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche m eccedenza aspetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultali idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.".

- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":

"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con (obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore alti per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per fanno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore ali' 1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".

- Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

"Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). -1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.".

"Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.".

Note all'art. 8:

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca: " Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato".

Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 6 marzo 1992, n. 216:

"Art. 3. - 1. II Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.

In attuazione del presente art. 3 sono stati emanati il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, riportato al n. H/XXXV; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, riportato al n. T/LXI; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, riportato alla voce boschi, foreste e territori montani.".

Aggiornamenti

La L. 29 marzo 2001, n. 86 (in G.U. 2/4/2001, n. 77) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 5.

Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (in S.O. n. 121/L, relativo alla G.U. 28/7/2003, n. 173) ha disposto (con l'art. 15) l'abrogazione degli artt. 1 e 2.



Ultima modifica: 14/05/2008