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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 354/75:
TITOLO I - Trattamento penitenziario
CAPO I - Principi direttivi
Art. 1 -
Trattamento e rieducazione
Art. 2 - Spese
per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Art. 3 - Parità
di condizioni fra i detenuti e gli internati
Art. 4 -
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
Art. 4-bis -
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti.
CAPO II - Condizioni generali
Art. 5 -
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Art. 6 - Locali
di soggiorno e di pernottamento
Art. 7 -
Vestiario e corredo
Art. 8 - Igiene
personale
Art. 9 -
Alimentazione
Art. 10 -
Permanenza all'aperto
Art. 11 -
Servizio sanitario
Art. 12 -
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
CAPO III - Modalità del trattamento
Art. 13 -
Individualizzazione del trattamento
Art. 14 -
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Art. 14-bis
- Regime di sorveglianza particolare
Art. 14-ter
- Reclamo
Art. 14-quater
- Contenuti del regime di sorveglianza particolare
Art. 15 -
Elementi del trattamento
Art. 16 -
Regolamento dell'istituto
Art. 17 -
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
Art. 18 -
Colloqui, corrispondenza e informazione
Art. 18-bis
- Colloqui a fini investigativi
ART. 18-ter -
Limitazioni e controlli della corrispondenza
Art. 19 -
Istruzione
Art. 20 -
Lavoro
Art. 20-bis
- Modalità di organizzazione del lavoro
Art. 21 -
Modalità del lavoro
Art. 21-bis
- Assistenza all'esterno dei figli minori
Art. 22 -
Determinazione delle mercedi
Art. 23 -
Remunerazione e assegni familiari
Art. 24 -
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Art. 25 -
Peculio
Art. 25-bis
- Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
Art. 26 -
Religione e pratiche di culto
Art. 27 -
Attività culturali, ricreative e sportive.
Art. 28 -
Rapporti con la famiglia
Art. 29 -
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
Art. 30 -
Permessi
Art. 30-bis
- Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Art. 30-ter
- Permessi premio
Art. 30-quater -
Concessione dei permessi premio ai recidivi
Art. 31 -
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
CAPO IV - Regime penitenziario
Art. 32 - Norme
di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
Art. 33 -
Isolamento
Art. 34 -
Perquisizione personale
Art. 35 -
Diritto di reclamo
Art. 36 -
Regime disciplinare
Art. 37 -
Ricompense
Art. 38 -
Infrazioni disciplinari
Art. 39 -
Sanzioni disciplinari
Art. 40 -
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Art. 41 -
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Art 41-bis
- Situazioni di emergenza
Art. 42 -
Trasferimenti e traduzioni
Art. 42-bis
- Traduzioni
Art. 43 -
Dimissione
Art. 44 -
Nascite, matrimoni, decessi
CAPO V - Assistenza
Art. 45 -
Assistenza alle famiglie
Art. 46 -
Assistenza post-penitenziaria
CAPO VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Art. 47 -
Affidamento in prova al servizio sociale
Art. 47-bis
- Affidamento in prova in casi particolari (abrogato)
Art. 47-ter
- Detenzione domiciliare
Art.
47-quater - Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
Art.
47-quinquies - Detenzione domiciliare speciale
Art.
47-sexies - Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
Art. 48 -
Regime di semilibertà
Art. 49 -
Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà (abrogato)
Art. 50 -
Ammissione facoltativa alla semilibertà
Art. 50-bis -
Concessione della semilibertà ai recidivi
Art. 51 -
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Art. 51-bis
- Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
Art. 51-ter
- Sospensione cautelativa delle misure alternative
Art. 52 -
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Art. 53 -
Licenze agli internati
Art. 53-bis
- Computo del periodo di permesso o licenza
Art. 54 -
Liberazione anticipata (abrogato)
Art. 55 -
Modalità di esecuzione della libertà vigilata
Art. 56 -
Remissione del debito
Art. 57 -
Legittimazione alla richiesta dei benefici
Art. 58 -
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Art. 58-bis
- Iscrizione nel casellario giudiziale
Art. 58-ter
- Persone che collaborano con la giustizia.
Art. 58-quater
- Divieto di concessione di benefici
TITOLO II - Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
CAPO I - Istituti penitenziari
Art. 59 -
Istituti per adulti
Art. 60 -
Istituti di custodia preventiva
Art. 61 -
Istituti per l'esecuzione delle pene
Art. 62 -
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Art. 63 -
Centri di osservazione
Art. 64 -
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
Art. 65 -
Istituti per infermi e minorati
Art. 66 -
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
Art. 67 -
Visite agli istituti
CAPO II - Giudici di sorveglianza
Art. 68 -
Uffici di sorveglianza
Art. 69 -
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
Art. 69-bis - Procedimento in materia di liberazione
anticipata
Art. 70 -
Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
Art. 70-bis
- Presidente del tribunale di sorveglianza
CAPO II bis - Procedimento di sorveglianza
Art. 71 -
Procedimento di sorveglianza
Art. 71-bis
- Udienza
Art. 71-ter
- Impugnazioni
Art. 71-quater
- Comunicazioni
Art. 71-quinquies
- Revoca (abrogato)
Art.
71-sexies - Inammissibilità
CAPO III - Esecuzione penale esterna ed assistenza
Art. 72 -
Centri di servizio sociale
Art. 73 - Cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Art. 74 -
Consigli di aiuto sociale
Art. 75 -
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria
Art. 76 -
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto
Art. 77 -
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Art. 78 -
Assistenti volontari
CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 79 -
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali
Art. 80 -
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Art. 81 -
Attribuzioni degli assistenti sociali
Art. 82 -
Attribuzioni degli educatori
Art. 83 - Ruoli
organici del personale di servizio sociale e degli educatori
Art. 84 -
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti.
Art. 85 -
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Art. 86 -
Personale per gli uffici di sorveglianza
Art. 87 - Norme
di esecuzione
Art. 88 -
Attuazione dei ruoli del personale
Art. 89 - Norme
abrogate
Art. 90 -
Esigenze di sicurezza (abrogato)
Art. 91 -
Copertura finanziaria
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
LEGGE 26 luglio 1975 n. 354 ( indice)
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E
LIMITATIVE DELLA LIBERTA'. ( Legge Gozzini )
TITOLO I
Trattamento penitenziario
CAPO I
Principi direttivi
Art. 1
Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine
a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere
adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli
imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi
non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Art. 2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a
carico dello stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini
degli articoli 145,188,189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante
prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell' articolo
213 del codice penale ,ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di
spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due
terzi del costo reale. Il ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni
esercizio finanziario, determina, sentito il ministro per il tesoro, la quota media di
mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Art. 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari é assicurata ai detenuti ed agli internati parità di
condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine
all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Art. 4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla
presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Art. 4-bis
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti.
-
Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative
alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta
eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli
articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art.
74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei
casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti
delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la
disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici
suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del
codice penale nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i
benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può
essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il
condannato è detenuto.
bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza
ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al
comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti
ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
CAPO II
Condizioni generali
Art. 5.
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero
non elevato di detenuti o internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di
vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.
Art. 6
Locali di soggiorno e di pernottamento
I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di
ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il
lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati
di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere
tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
Particolare cura é impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in
camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che
la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Art. 7
Vestiario e corredo
Ciascun soggetto é fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in
quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare
la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito é di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. É concesso l'abito di lavoro
quando é reso necessario dall'attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare
abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve
essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro
proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Art. 8
Igiene personale
É assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di
bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la
rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari
ragioni igienico-sanitarie.
Art. 9
Alimentazione
Ai detenuti e agli internati é assicurata un'alimentazione sana e sufficiente,
adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto é somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle
approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento é di regola gestito direttamente dalla amministrazione
penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio,
controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati é consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi
alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi
alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente
dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi
controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli
comunemente praticati nel luogo in cui é sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel
precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile
dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Art. 10
Permanenza all'aperto
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto é consentito di permanere almeno per
due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di
un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta é effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi
indicati nell' articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dello articolo 39 ed é dedicata, se
possibile, ad esercizi fisici.
Art. 11
Servizio sanitario
Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico
rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli
internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati
dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con
provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni
di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della
sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal
pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo,
fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti
preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti preliminari al giudizio e nel
corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della
corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise,
fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla
convocazione.
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando
non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili
o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del
direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento
durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità
personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana
dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica
generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza
sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti
riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta;
deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini
e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti
ai lavori cui sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono
immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza
indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza
psichiatrica e la sanità mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per
l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per
la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei
servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari
locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi
del ministero della sanità.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un
sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato
che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di
pena allo scopo di accertare lo stato igienico- sanitario, l'adeguatezza delle misure di
profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le
condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare
al ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i
competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.
Art. 12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate
attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e
professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e
periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell' articolo 16 .
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e
degli internati.
CAPO III
Modalità del trattamento
Art. 13
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità
di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione
scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del
disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita
nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono
formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato
il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si
prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati
giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono
successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività
di osservazione e di trattamento.
Art. 14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento
nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità
di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze
nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui
al primo ed al secondo comma dell' articolo 42 .
É assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al
disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati
all'arresto dai condannati alla reclusione.
É consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad
attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
Art. 14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
- Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a
tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
- che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine
negli istituti;
- che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o
internati;
- che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri
detenuti nei loro confronti.
- Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato
della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato
da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
- Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto
sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
- In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria
la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere
acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la
amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci
giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
provvisorio decade.
- Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del
loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di
precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti,
indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità
giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
- Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato
immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di
vigilanza.
Art. 14-ter
Reclamo
- Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
- Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro
dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
- Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico
ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
- Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo
secondo-bis del Titolo secondo.
Art. 14-quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare
- Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente
necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti
dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento
penitenziario.
- Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18-ter.
- Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel
provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
- In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della
salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di
generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta
pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di
apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al
giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli
con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
- Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il
detenuto o l'internato si trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con
provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo
pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al
magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi di
infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.
Art. 15
Elementi del trattamento
Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e
sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la
famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e
all'internato é assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative,
culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni
dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione
giuridica.
Art. 16
Regolamento dell'istituto
In ciascun istituto il trattamento penitenziario é organizzato secondo le direttive
che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di
detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun
istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che é predisposto e modificato da una
commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal
medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un
assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti
indicati nel quarto comma dell' articolo 80 .
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia
e giustizia.
Art. 17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro
che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di
potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la
società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.
Art. 18
Colloqui, corrispondenza e informazione
- I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
- I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo
del personale di custodia.
- Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
- L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati,
che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
- Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con
terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
- I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i
periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
- Abrogato.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza
dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo
11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di
competenza del direttore dell'istituto.
- Abrogato.
Art. 18-bis
Colloqui a fini investigativi
- Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e
dei predetti servizi, hanno
facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo,
ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti di
criminalità organizzata.
- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici
o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo,
nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti
connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello
centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti
commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
- Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui
é rilasciata:
- quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
- quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
- Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità
competente al rilascio.
- In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della
Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non
é richiesta, e del colloquio é data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro
riservato di cui al comma 3.
- La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati é attribuita, senza
necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle
funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo
Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con
persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice
di procedura penale.
ART. 18-ter
Limitazioni e controlli della corrispondenza
- Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
- limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle
autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del
Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli
interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
- I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
- nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;
- nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se
procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del
tribunale o della corte di assise.
- L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere
direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
- Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata
nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il
detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
- Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che
ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura
penale.
- Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell'internato.
Art. 19
Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante
l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento
professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla
condizione dei soggetti.
Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di
età inferiore ai venticinque anni.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole
di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é
favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.
É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà
di scelta delle letture.
Art. 20
Lavoro
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei
detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite
direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione
professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private
convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di
sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e
dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo
risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del
lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente
dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate
attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di
cui all'Art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel
rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta
agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano
nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego
territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un
rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le
modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i
criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento
ordinario ed agricolo, nonché l'Art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina
generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite
convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a
detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le
condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a
prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è
situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o
artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare
per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a
un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle
leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo
festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei
limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista
dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti
di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da
condanne penali o civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di
legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.
Art. 20 - bis
Modalità di organizzazione del lavoro
- Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con
contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei
responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei
detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo
sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da
imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
- L'amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20 , promuove la vendita dei
prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare
con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione
commerciale.
- Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture
all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale
dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo
gli usi e le consuetudini vigenti.
- Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e l'articolo 611
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.
Art. 21
Lavoro all'esterno
- I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno
può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non
oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare
la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato é assegnato, la
quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
- Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.
- bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo
periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli
istituti penitenziari.
Art. 21-bis
Assistenza all'esterno dei figli minori
- Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste
dall'articolo 21.
- Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare
l'articolo 21, in quanto compatibili.
- La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni,
anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di
affidare la prole ad altri che al padre
Art. 22
Determinazione delle mercedi
- Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in
relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla
organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del
trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é
costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e
di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli
internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un
ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del
ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative
sul piano nazionale.
- L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario
della commissione.
- La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
- La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza
dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei
detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di
istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si
svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.
Art. 23
Remunerazione e assegni familiari
(Abrogati i primi tre commi)
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli
assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità
fissate dal regolamento.
Art. 24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di
risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione
spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi
del secondo e del terzo comma dell' articolo 2 .
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti.
Tale quota non é soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni
derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose
mobili o immobili della amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non é soggetta a pignoramento o
a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il
risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
Art. 25
Peculio
Il peculio dei detenuti e degli internati é costituito dalla parte della remunerazione
ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto
dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro
proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di
sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio é tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio
disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o
invii a familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della
dimissione dagli istituti.
Art. 25-bis
Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
- Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono
presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte
dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle
associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del
lavoro e della formazione professionale. Per il ministero del lavoro e della previdenza
sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione.
- Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni
regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
- I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere
quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo
istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto,
nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne
industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
- Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili
all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti
relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono
organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.
- Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in
relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia
penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
- La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il
piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
- Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che
possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.
Art. 26
Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di
istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun
istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere,
su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
Art. 27
Attività culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e
ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti
e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli
assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la
organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con
il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Art. 28
Rapporti con la famiglia
Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le famiglie.
Art. 29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei
decessi
I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e
le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto
penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un
internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone
eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere
tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al
comma precedente.
Art. 30
Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai
condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il
permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.
Agli imputati il permesso é concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle
medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a
disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente
del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario
presso il quale si é svolto il procedimento di appello.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di
particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato
motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, é punito in
via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del
primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza
giustificato motivo é punito in via disciplinare.
Art. 30-bis
Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere
informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica
sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.
La decisione sull'istanza é adottata con provvedimento motivato.
Il provvedimento é comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento é
stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il
provvedimento é stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie
informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata
comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del
collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non é possibile
comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si
procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68,terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso é sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo
comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine
ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del
primo comma dell'articolo 30.in tale caso é obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello é informato dei permessi concessi e
del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati.
Art. 30-ter
Permessi premio
- Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma
ottavo e che non risultano "socialmente pericolose",( inserite con articolo 1
d.l. 1991, n. 152 coordinato con la legge di conversione 1991, n. 203) il magistrato di
sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata
non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi
affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
- Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni
volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in
ciascun anno di espiazione.
- L'esperienza dei permessi premio é parte integrante del programma di trattamento e
deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione
con gli operatori sociali del territorio.
- La concessione dei permessi é ammessa:
- nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni
anche se congiunta all'arresto;
- nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto
previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
- nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel
comma primo dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della penale, comunque,
di non oltre dieci anni;
- nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante
l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale,
la concessione é ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
- Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma
dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
dello stesso articolo.
- Il provvedimento relativo ai permessi premio é soggetto a reclamo al tribunale di
sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.
- La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la
detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali
attività lavorative o culturali.
Art. 30-quater
Concessione dei permessi premio ai
recidivi
- I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
- alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della
pena;
- alla lettera b) dopo l'espiazione
della metà della pena;
- alle lettere c) e d) dopo
l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
(La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 257, in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-quater).
Art. 31
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono
nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno
dell'istituto.
CAPO IV
Regime penitenziario
Art. 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia
necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari
attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che
importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di
preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e
astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello
eventuale procedimento penale e disciplinare.
Art. 33
Isolamento
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo é ammesso:
- quando é prescritto per ragioni sanitarie;
- durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
- per gli imputati durante la istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di
prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Art. 34
Perquisizione personale
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per
motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della
personalità.
Art. 35
Diritto di reclamo
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche
in busta chiusa:
- al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli
istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
- al magistrato di sorveglianza;
- alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al presidente della giunta regionale;
- al capo dello stato.
Art. 36
Regime disciplinare
Il regime disciplinare é attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la
capacità di autocontrollo. Esso é adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei
soggetti.
Art. 37
Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato
nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Art. 38
Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia
espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la
contestazione dell'addebito all'interessato, il quale é ammesso ad esporre le proprie
discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della
gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
Art. 39
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
- richiamo del direttore;
- ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di
un gruppo di detenuti o internati;
- esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza
la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può
sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune é sottoposto a costante
controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa nei
confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che
allattino la propria prole fino ad un anno.
Art. 40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore
o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con
funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
Art. 41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non é consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli
internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per
impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione
degli ordini impartiti.
Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei
confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore
dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre
indagini del caso.
Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente
previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma
solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso
soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere
costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei
casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
Art. 41-bis
Situazioni di emergenza
- In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro
di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di
esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La
sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza
e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze
e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente.
bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con
decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del
pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero
quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra
necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi
hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari
ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o
dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,
terroristiche o eversive sia venuta meno.
ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le
condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del
provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede,
anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento
che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o
dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di
istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si
intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti
di cui al comma 2 può comportare:
- l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con
riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con
l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione
con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e
non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo
regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e
conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I
colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a
registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità
giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato
del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un
colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della
durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui
con i difensori;
- la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
- l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
- la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
- la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi
in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a
quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo
comma dell'articolo 10.
quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma
2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo
trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la
competenza territoriale a decidere.
sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto
alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato
accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove
intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,
tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia
stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
Art. 42
Trasferimenti
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze
dello istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti
in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con
almeno parte del loro peculio.
(Abrogati gli ultimi due commi)
Art. 42-bis
Traduzioni
- Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un
altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di
restrizione della libertà personale.
- Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più
breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle
leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
- Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per
la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili
contingenti del corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre
forze di polizia.
- Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti
tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per
evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce
comportamento valutabile ai fini disciplinari.
- Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi é obbligatorio quando lo
richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente
che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi
o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica é vietato. Nel caso di traduzioni
individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del
pericolo di fuga é compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità
giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti
prescrizioni.
- Nelle traduzioni collettive é sempre obbligatorio l'uso di manette modulari
multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. É vietato l'uso di qualsiasi altro
mezzo di coercizione fisica.
- Nelle traduzioni individuali e collettive é consentito, nei casi indicati dal
regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono
eseguite, di regola, in abiti civili.
Art. 43
Dimissione
La dimissione dei detenuti e degli internati é eseguita senza indugio dalla direzione
dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di
pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi
prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha
sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza,
comunicando tutti dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in
cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà
le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa
anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia
territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente,
rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione
professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
Art. 44
Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di sto civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti
avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dello istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di
un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e
al ministero di grazia e giustizia.
La salma é messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
CAPO V
Assistenza
Art. 45
Assistenza alle famiglie
Il trattamento dei detenuti e degli internati é integrato da un'azione di assistenza
alle loro famiglie.
Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i
familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.
É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati
nell'assistenza sociale.
Art. 46
Assistenza post-penitenziaria
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che
immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera é agevolato da interventi di servizio
sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche
sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della
sanità pubblica.
CAPO VI
Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Art. 47
Affidamento in prova al servizio sociale
- Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato può essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
- Il provvedimento è adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalità, condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
- Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, il magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve
essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
- All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
- Con lo stesso provvedimento può essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attività o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
- Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
- Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
- Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
- Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
- L'affidamento è revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
- L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena e ogni altro effetto penale.
- bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalità,
può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l'art. 54, comma 3.
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 47, ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste).
Art. 47-bis
Affidamento in prova in casi particolari
(Abrogato)
Art. 47-ter
Detenzione domiciliare
01. La pena della reclusione per
qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art.
4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in
altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di
persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai
condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.
- La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con
lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
- 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di
maggior pena, non supera tre anni.
- bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della
pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al
comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al
servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai
condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata
la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.
- ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo
della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale,
il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma
1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un
termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione
domiciliare.
- quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é
proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di
sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione
provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47,
comma 4.
- Abrogato
- Abrogato
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne
fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
- bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al
controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle
prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di procedura
penale.
- Il condannato nei confronti del quale é disposta la detenzione domiciliare
non é sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal
relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato
che trovasi in detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
- Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni
previste nei commi 1 e 1-bis.
- Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione
o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai
sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
- La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
- bis. Se la misura di cui al comma 1-bis é revocata ai sensi dei commi
precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».
Art. 47-quater
Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria
- Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche
oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei
confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che
hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le
unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di
AIDS.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio
sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la
sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del
programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente
impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono
contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di
servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa
l'attuazione del programma.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura
alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata
revocata da meno di un anno.
Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1
qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti
commessi successivamente alla concessione del beneficio.
Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei
motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto
carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 47-ter.
Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei
benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi
2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone
internate.
Art. 47-quinquies
Detenzione domiciliare speciale
- Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate
madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o
accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici
anni nel caso di condanna all'ergastolo.
Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare
speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare
speciale.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale,
fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del
codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere
all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le
difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
della misura.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni
previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata
e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già
ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
- disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione
della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui
all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della
misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5,
nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.
Art. 47-sexies
Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
- La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane
assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può
essere proposta per la revoca della misura.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi
dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto,
qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo
47-quinquies, comma 7.
Art. 48
Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di
trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili.
(Abrogato il terzo comma)
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie
speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 48, ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste).
Art. 49
Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà
(Abrogato)
Art. 50
Ammissione alla semilibertà
- Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena
della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al
servizio sociale.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime
di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta
di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'Art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti
dall'Art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il
condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'Art. 4-bis può essere
ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria
inflitta congiuntamente a quella detentiva.
L'ammissione al regime di semilibertà é disposta in relazione ai progressi
compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella società.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo
avere espiato almeno venti anni di pena.
Nei casi previ |