|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 24 febbraio 2005 n. 34
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2005)
DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e
periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito
l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2.
- All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali.
- Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque
emanato.
- Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
- le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei
consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa
composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
rappresentatività, assicurando comunque alla componente della
sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo
transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di
rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la
nomina del presidente;
- le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i
titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di
ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
- l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente
riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
- l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre
disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli
iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli
iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove
competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai
laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e
fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a
professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le
attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli
iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
amministrazione;
- le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni
dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con
previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il
corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte
dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di
convenzioni tra università e ordini locali;
- le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella
sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali
iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di
«ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per
ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del
titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
- la protezione dei titoli professionali di «dottore
commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto
contabile», nonchè del termine abbreviato di «commercialista»,
utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo
riservata ai laureati specialistici;
- le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove
anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi
dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei
nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le
vicepresidenze ai ragionieri;
- le norme transitorie che definiscono le modalità, le
procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali
dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì
l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima
elezione dei relativi organismi direttivi.
- Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- definizione delle regole da seguire nel processo di
unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e
seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, previa adozione di progetti di
unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate
sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni
patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e
delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che
eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti
peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a
normativa vigente;
- applicazione da parte delle Casse unificande del principio del
pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo
caratterizzanti la propria gestione;
- adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle
Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati
alla unificazione.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di
decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le
commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono
attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
- Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere
comunque emanato.
- Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
- salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili
rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
- mantenere le funzioni e le competenze della commissione
centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, e successive modificazioni;
- mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per
l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, e successive modificazioni;
- mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza
ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e
cancellazione dal registro dei revisori contabili.
Art. 6.
- Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo
disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere la proroga degli organi in carica fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge;
- prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo
restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di
cui alla lettera a).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- -94. (Omissis).
- L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato
dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto è previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì:
- con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale
serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di
quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
- modalità e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
- modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di
accesso alle professioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173:
«Art. 3.
- Fino al riordino delle professioni di
dottore commercialista e di ragioniere e perito
commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio della professione di dottore
commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067,
aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per
l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, di
cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive
modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella
classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali, nonchè coloro che sono in possesso
del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree
in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28,
classe delle lauree in scienze economiche.
- All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al
comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di
laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo
l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per
l'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di
laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è
richiesto il requisito del conseguimento del diploma di
ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31,
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato
dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
- bis. La durata dei periodi di pratica professionale
per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è
stabilita in tre anni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, reca: «Ordinamento della professione di
dottore commercialista».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, reca: «Ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2498 del codice civile:
«Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici). - Con
la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell'ente che ha effettuato la
trasformazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537):
«Art. 3 (Vigilanza).
- La vigilanza sulle
associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero del tesoro, nonchè dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per
gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei
collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di
rappresentanti delle predette amministrazioni.
- Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
- lo statuto e i regolamenti, nonchè le relative
integrazioni o modificazioni;
- le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti così come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo.
- All'atto della trasformazione in associazione o
fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare
la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti.
- La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale).
- 11. (Omissis).
- Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto
legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati
dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di riferimento per la
determinazione della base pensionabile è definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.».
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
«Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, reca: «Regolamento recante norme concernenti
le modalità di esercizio della funzione di revisore
contabile.».
- Il titolo I del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, reca: «Disposizioni
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
«Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel
registro).
- Il Ministero di grazia e giustizia indice
annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
- Per l'ammissione all'esame è necessario:
- aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni;
- aver svolto, presso un revisore contabile, un
tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di
bilanci di esercizio e consolidati.
- I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un
funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei
conti.».
- Il titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, reca: «Esame per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.».
|