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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 26 luglio 1995 n. 328.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1995 n. 182 )
INTRODUZIONE DELLA PROVA DI PRESELEZIONE INFORMATICA NEL CONCORSO NOTARILE.
Art. 1.
- Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
"3. non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore
nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio
dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel
ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione
del reato".
- Il terzo comma dell' articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, é sostituito
dal seguente:
"per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato
non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la
partecipazione al concorso;
- non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;
- aver superato la prova di preselezione informatica".
- Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis.
- Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui
all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di
preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande
con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
- L'ammissione é deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del ministero di grazia e giustizia.
- La prova di preselezione é sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di
ciascun concorso.
- Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità
in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 5-ter.
- La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in
sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
- La prova di preselezione é unica per ciascun candidato e verte sulle materie
oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti
a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono
essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
- Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, é ammesso a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
- Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto
all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.
Art. 5-quater.
- Presso il Ministero di grazia e giustizia é istituita la
commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per
la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio
informatico dei quesiti. La commissione é formata dal direttore generale degli affari
civili e delle libere professionali del ministero o da un suo delegato, dal direttore
dell'ufficio notariato dello stesso ministero, dal presidente del consiglio nazionale del
notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le
modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla commissione non comporta
alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, né alcun tipo di rimborso spese.
- I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti".
- All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"il concorso per la nomina a notaio é bandito annualmente e nel bando sono
indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.
La domanda di ammissione é unica tanto per la prova di preselezione quanto per le
prove di esame".
- All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal
regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"la commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di
preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni;".
- Il ministro di grazia e giustizia é autorizzato ad emanare, con proprio decreto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento
per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n.
89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli
9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni,
determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quali per
la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il
conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le
caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente
all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento del sistema per la prova di preselezione.
- Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione,
l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere
disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.
- Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla
lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926; n. 1365, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, non é elevabile per alcuna causa prevista
da disposizioni anteriori alla presente legge.
- Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima
data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al
concorso per la nomina a notaio.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni
previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile.
- É abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947,
n. 498.
Art. 2.
- Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto
con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purché, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti
per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
- Con decreto del Ministero di grazia e giustizia é disposta la pubblicazione delle
sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed é stabilito il
termine entro il quale gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per
l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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