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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 303/1998 :
Art. 1 - Nomina
di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione
Art. 2 -
Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza
Art. 3 -
Collocazione nel ruolo e stato giuridico
Art. 4 -
Destinazione per l'esercizio delle funzioni
Art. 5 -
Trattamento economico
Art. 6 -
Trattamento previdenziale
NOTE
LEGGE 5 agosto 1998 n. 303 ( indice )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1998 n. 196)
NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI
CASSAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 106, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Art. 1. ( corredato di nota )
Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione
- I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che
abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale
per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono
chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in
numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della
Corte. Entro tale limite é annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un
quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali
posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3
febbraio 1989, n. 32.
- La nomina é conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione
del Consiglio superiore della magistratura.
- Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al
Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le
segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi
individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili
a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero
dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e
del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con
deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina
entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione
nominati assumono possesso dell'ufficio.
- La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti
riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con
magistrati ordinari.
Art. 2.
Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza
- Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a
quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano;
- godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
- non
avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per
contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver
riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- non aver superato l'età di
sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;
- per gli avvocati avere
cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi
altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori
universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la
cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
- Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che,
per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa
apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione
professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le
pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.
- Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:
- l'esercizio
dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni
superiori;
- l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non
inferiore a dieci anni;
- il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo
non inferiore a dieci anni.
- A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono
prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei
docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
- In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve
avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 3. ( corredato di nota )
Collocazione nel ruolo e stato giuridico
- Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di
anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad
essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui
più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo
l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le
giurisdizioni superiori.
- Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed é tenuto
all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne
l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
- Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente
legge é sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della
magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della
Corte di cassazione.
Art. 4.
Destinazione per l'esercizio delle funzioni
- Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato
esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.
Art. 5. ( corredato di nota )
Trattamento economico
- Al magistrato nominato ai sensi della presente legge é attribuito il trattamento
economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n.
27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento
delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche
inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.
- La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive
superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3,
retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla
nomina.
Art. 6. ( corredato di nota )
Trattamento previdenziale
- Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge é attribuito il
trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.
- Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1
Si riporta il testo dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante:
"Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore":
"Art. 33. - Gli
avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo
speciale, che é tenuto dal Consiglio nazionale forense. Gli avvocati che aspirano
all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale
forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato
davanti alle corti di appello e ai tribunali. Questo termine é ridotto a tre anni per gli
ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni
di grado.
Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non é iscritto nell'albo
di un tribunale. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi,
l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale. Il Consiglio nazionale
forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai
sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, secondo
comma, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia
dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o
commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo
speciale".
Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32 (Aumento della
dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia Amministrazione
giudiziaria):
"Art. 1.
- Il ruolo organico del personale della magistratura,
stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1986, n. 977, é aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e
di 26 unità per l'anno 1991.
- Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento
delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate
dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma
1.
- (Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura
può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si
renderanno vacanti entro l'anno in cui é indetto il concorso e nei cinque anni
successivi, aumentati del 10 per cento)".
Nota all'art. 3
Si riporta il testo dell'art. 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con
regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni:
"Art. 12 (Obbligo
della residenza. Sanzioni). - Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel
comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non
può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici. Il magistrato che
trasgredisce alle disposizioni del presente articolo é soggetto a provvedimenti
disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale,
per un tempo corrispondente all'assenza abusiva".
Nota all'art. 5
La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze per il personale di
magistratura".
Nota all'art. 6
La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: "Norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti".
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