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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE della Legge n. 276/1997:

CAPO I - Dei giudici onorari aggregati

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati

Art. 2 - Requisiti per la nomina e titoli di preferenza

Art. 3 - Procedimento per la nomina

Art 4 - Durata dell'ufficio

Art. 5 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 6 - Astensione e ricusazione

Art. 7 - Decadenza, dimissioni e revoca

Art. 8 - Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale

Art. 9 - Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo

CAPO II - Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

Art.10 - Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti

Art.11 - Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti

Art.12 - Norme applicabili

Art.13 - Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale

Art.14 - Personale amministrativo e strutture mobiliari

Art.15 - Norma di copertura

Art. 16 - Entrata in vigore

NOTE



Legge 22 luglio 1997 n. 276
( indice )
Aggiornamenti

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997 n. 192)


DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE: NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI.

Testo aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 21 settembre 1998 n. 328 e dalla sua legge di conversione del 19 novembre 1998 n. 399.

CAPO I


Dei giudici onorari aggregati

Articolo 1
(corredato di nota)

Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati
  1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

  2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
    1. gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo o iscritti negli albi speciali;
    2. gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
    3. i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;
    4. bis. i notai anche in pensione.
  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.
Articolo 2 (corredato di nota)

Requisiti per la nomina e titoli di preferenza.
  1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
    1. essere cittadino italiano;
    2. avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
    3. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
    4. non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
    5. avere idoneità fisica e psichica;
    6. non aver compiuto i sessantasette ani di età;
    7. essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
    8. non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi;
    9. bis. i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.
  2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti negli albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.

  3. Abrogato

  4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.

  5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

  6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

  7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

  8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
    1. i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
    2. i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
    3. gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
    4. coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Articolo 3 (corredato di nota)

Procedimento per la nomina
  1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

  2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

  3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di Grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

  4. Le domande, indirizzate, al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della Corte di appello. nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello. I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.

  5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina,  il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.

  6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

  7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.
Articolo 4

Durata dell'ufficio
  1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

  2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

  3. Il ministro di Grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e; in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

  4. Il ministro di Grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla ridistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

  5. Il ministro di Grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, sé ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengono soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

  6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.
(L'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273 recita "I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.")

Articolo 5

Incompatibilità ed ineleggibilità
  1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

  2. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

  3. bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9,  non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere i procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

  4. ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti  delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo.
Articolo 6 (corredato di nota)

Astensione e ricusazione
  1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

  2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.
Articolo 7

Decadenza, dimissioni e revoca
  1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

  2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

  3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

  4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del ministro di Grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Articolo 8

Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale
  1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

  2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

  3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro  autonomo, da lavoro  subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

  4. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

  5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.
La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3.

Articolo 9 (corredato di nota)

Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo.
  1. Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

  2. Abrogato

  3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.
CAPO II

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

Articolo 10


Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti
  1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al ministro di Grazia e giustizia dal presidente di corte di appello.

  2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili, nei tribunali ove, esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.

  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.
Articolo 11 (corredato di nota)

Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti
  1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

  2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione a esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

  3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

  4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del Codice di procedura civile almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

  5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353; nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

  6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari neppure per il compimento di singoli atti.
Articolo 12 (corredato di nota)

Norme applicabili
  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
    1. la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
    2. ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.
(La legge 2 ottobre 1997, n. 333 ha disposto che "le disposizioni di cui al presente art. 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia".)

Articolo 13 (corredato di nota)

Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale
  1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia , sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

  2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sé per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

  3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

  4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. II processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

  5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del Codice di procedura civile.

  6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.
Articolo 14 (corredato di nota)

Personale amministrativo e strutture mobiliari
  1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorati addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del ministero di Grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:
    1. 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
    2. 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.
  2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

  3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere.

  4. Con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

  5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

  6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
Articolo 15

Norma di copertura
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero di Grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente, riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero di Grazia e giustizia.

  2. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16

Entrata in vigore
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  N O T E

Avvertenza:  Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all' art. 1:
  • Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile):

    "art. 48. - In materia penale il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti. In materia civile il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti:
    1. nei giudizi di appello;
    2. nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
    3. nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
    4. nei procedimenti in camera di consiglio;
    5. nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
    6. nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
    7. nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
    8. nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;
    9. nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
    Il tribunale ordinario, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

    Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale ordinario decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio.

Note all' art. 2 :
  • Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante: "Riforma del sistema previdenziale forense".

    "art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

    Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.

    La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.

    La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta:
    1. all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
    2. all'l,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
    3. all'l,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni;
    Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

    Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

    I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.

    Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico - finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento.

    In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo.

    art. 3 (Pensione di anzianità). - La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'art. 2.

    Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

  • Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".
Nota all' art. 3:
  • Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, recante: "Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzioni del giudice di pace".

    art. 1 (Integrazione del consiglio giudiziario).
    1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente.
    art. 2 (Requisiti per la designazione).
    1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b e c), dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
    art. 3 (Modalità di designazione).
    1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere pi di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di uno con funzioni di componente supplente.

    2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

    3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

    4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.
    art. 4 (Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico).
    1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

    2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

    3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.
Nota all' art. 6:
  • Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura penale.

    art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).
    1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
      1. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;
      2. nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione
    2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

    3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

    4. bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    5. ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
    art. 52 (Astensione).
    1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

    3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

    4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11.
Note all' art. 9 :
  • Si trascrive il testo dell'art. 37 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore):

    art. 37. - La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del pubblico ministero:
    1. nei casi di incompatibilità;
    2. quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
    3. quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;
    4. quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;
    5. quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
    6. quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6 , non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
    Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale.

    L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

    L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto dl esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 , 2 e 3 dell'art. 17.

    Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

    Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, nè di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

    Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

    L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

  • Il testo dell'art. 26 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è il seguente:

    art. 26.- Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri l, 2, 3 e 4 dell'art. 17:
    1. coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
    2. coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
    3. i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
    4. coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;
    5. coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall'art. 31.
    Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.
Note all' art. 11:

  • Si riporta il testo dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni):

    art. 7-bis.
    1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

    2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

    3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte.
  • Il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile è il seguente:

    art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

    II biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario.

  • Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, v. nota all'art. 1.


Note all' art. 12 :
  • Si trascrive il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile) come sostituito dall'art. 9 del decreto - legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, recante: "Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo":

    art. 9 (Disciplina transitoria).
    1. L'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 3 5 3, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto - legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

      art. 90 (Disciplina transitoria).
      1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'art. 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis , 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.

      2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

      3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

      4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice.

      5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

      6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.
  • Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n.353, v. note all'art. 11.

  • Si riporta il testo dell'art. 178 del codice di procedura civile vigente anteriormente al 30 aprile 1995:

    art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

    Tuttavia, le ordinanze dei giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

    Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica.

    Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

    Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279, quarto comma, e dell'art. 280.

    Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

    L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.
Note all' art. 13 :
  • Il testo vigente dell'art. 189 del codice di procedura civile è il seguente:

    art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma del l'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma.

    La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".

  • Il testo vigente dell'art. 190-bis del codice di procedura civile è il seguente:

    art. 190-bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Note all' art. 14 :
  • Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  • Il D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, reca: "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato".

  • Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162 (Provv. urg. per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie):

    art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

  • Il D.L. 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, reca: "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria".

  • Si trascrive il testo dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

    art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). -
    1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

    2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

    3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
      1. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
      2. riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
      3. riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
    4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate.

      A parità di merito i titoli di preferenza sono:
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
      10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
      16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
      18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
      19. gli invalidi ed i mutilati civili;
      20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
    5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
      1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
      2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
      3. dalla maggiore età.
  • Si riporta il testo dell'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente".


La L. 2 ottobre 1997, n. 333 (in G.U. 4/10/1997 n. 232) ha modificato (con gli artt. 1 e 2) gli artt. 12, 13 e 14.

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 (in G.U. 22/09/1998 n. 221), nel testo introdotto dalla legge di conversione 19 novembre 1998, n. 399, (in G.U. 21/11/1998 n. 273), ha disposto la modifica degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 2005, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3.


Ultima modifica: 14/05/2008