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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
Legge 23 dicembre 2005 n. 266
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - S.O. n.
211 e
ripubblicata, corredata di note, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio
2006 - S.O. n. 20)
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2006)
Art. 1
- Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di
7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini
di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
- Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700
milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di
euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro
ed in 226.000 milioni di euro.
- I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
- Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
- A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti
dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono
destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono
conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2
della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota
parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati
nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione
europea.
- A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi
intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla
presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in
maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
- Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni
dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle
spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi,
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento
mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti
della responsabilità contabile.
- Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque
ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della
vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
- Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli
enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
- A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime
finalità.
- Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a
decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
- Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale.
- A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per
investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del
soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti
sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
- Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i
centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il
mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il
funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo
scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative
gare d'appalto.
- A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di
ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono
gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con
esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei
contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
- I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione
nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun
fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di
interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di
bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del
Ministro competente.
- Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione,
per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
- Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è
incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
- Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno
2006.
- Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di
assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono
rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti per la registrazione.
- Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio
segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di
previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare
il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con
proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di
impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di
efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo
Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti
ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto
di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di
altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
- A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità
e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni,
delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i
relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del
1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può
eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti
stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il
dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle
obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento
dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze.
- In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra
strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli
adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per
un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007 n. 89, in G.U. 1°
serie speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 589, nella parte in cui non esclude le
amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali).
- Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di
stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei princìpi
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in
particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi
dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al
patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo
spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta
nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel
precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e
delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti.
- Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di
immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
- Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita,
le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere,
utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e
delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale
comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a
verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
- Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni
e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
- Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006,
iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
- Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri,
con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di
previsione.
- Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla
soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di
calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle
giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui
quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo
da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
- Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi
compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui,
non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
- Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il
Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
- Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per
spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento
del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
- Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e
seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non
possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per
cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.
- La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità
speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello
Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi
di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per
interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree
depresse e per l'innovazione tecnologica.
- I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e
delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e
documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale
diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
- Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti
sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di
tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale,
alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con
esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del
predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il
bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un
ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la
quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
- Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al
comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38
è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione
parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
- La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo
costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da
restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450
milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29
dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
- Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero
103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti:
«energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di
sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di
irrigazione;». L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
- Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e
trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
- Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle
aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio
2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria
unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2006 al 2010.
- A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione,
l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto
di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle
riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle
riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
- All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17
milioni di euro per l'anno 2006.
- Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun
ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961.
- È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti
ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle
disposizioni di cui al comma 48.
- Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei
debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei
confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro
per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
- Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche
amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto
informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche
amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio
nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite
firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità
legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore
che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha
facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su
supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la
conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
- Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia
ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
- È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante
ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952,
n. 212.
- Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
- le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle
province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti
dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli
dei citati enti;
- le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad
organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della
carica rivestita.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per
un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare
gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi
del medesimo comma 53.
- Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per
un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56
non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di
importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30
settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
- Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per
un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare
gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi
del medesimo comma 58.
- Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si
applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonchè agli
altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui
trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle
citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l'indennità di carica
spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e
non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre
2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a
60 e sui conseguenti effetti finanziari.
- I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10
per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della
magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento
dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
- A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60,
nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare,
affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.
- A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle
medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini
e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso
il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate
osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente
comma divengono esecutive.
- In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni
di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.
481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e
delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del
2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
- L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative modalità di
riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte
degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta
nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve,
comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì,
individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e
le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici.
Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle
tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità
ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more
dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma,
le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5
milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per
lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza
ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
- All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo
periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo
40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L'articolo 2,
comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati.
- Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è inserito il seguente:
- bis.
«L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le
contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai
sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi
all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza
economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata
e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
- All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente:
«mille».
- Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la
decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, è sostituito dal seguente:
- «I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in
modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai
vincoli del sistema di tesoreria unica».
- Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con
la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
- A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono
rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione
dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento:
- Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
- Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
- Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato
l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere
integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un
importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi
alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui
all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei
versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto
degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro
il limite previsto dal comma 74.
- Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
- Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al
livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle
unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e
alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione
delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da
72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
- E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali.
All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
- interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi
nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
- potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso
con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1
per cento delle risorse disponibili;
- circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma
di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per
cento delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
- completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42
– del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della
Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
- consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere
e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente
istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
- interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di
cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
- l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore
all'1 per cento delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12,
con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di
euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
- opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della
viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5
per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo
medesimo;
- interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4
milioni di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di restauro della
Domus Aurea.
- Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º
gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i
beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa,
incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi anche processuali.
- L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce
modificazioni.
- La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il
patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari
intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni
emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in
vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
- Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad
applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle
relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
- La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene
luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del
codice civile, omessa ogni altra formalità.
- Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società
del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85
milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal
2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di
costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare in via anticipata,
ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del
29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC
Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie
dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale
di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
- All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione
forzata e».
- Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale,
compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme
erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di
contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica
del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per
lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di
contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e,
quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
- Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione
della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli
altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonchè, per il periodo
di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei
costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura
medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di
produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e
le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione.
Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo
a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di
ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
- All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è
aggiunto il seguente comma:
- ter. «I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle
società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate
si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello
Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica
ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel
cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della
concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando
l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo
stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere
eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da
parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione
relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per
cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti
di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo
notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà
valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che
acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la
stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra
indicata».
- Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di
funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto
privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti
pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è
stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi
dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è
trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e
passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni
effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e
quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del
trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da
primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al
presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della
società di cui al presente comma.
- In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della
società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti
nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad
essere limitata all'attivo della singola liquidazione.
- Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente
deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi
dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè,
sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il
predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei
commi 88, 89 e 90.
- Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma
459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.
- Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il
controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e
la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonchè
per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno
2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici
anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per
il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle
dotazioni organiche.
- All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le
parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono
inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale
purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti
anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della
regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro
del sedime aeroportuale».
- Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere
dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire
la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali
della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonchè per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I
predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
- Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa,
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
- Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è
stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
- È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la
cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un
contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30
milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4
milioni per l'anno 2008.
- È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance
Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504
milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad
euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato
in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
- Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia
intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per
il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in
favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei
comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi
sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici
anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione
delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni
di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la
prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite
dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di
cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po
un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere
dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema
arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po,
sentita l'Autorità di bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata
la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.
- Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di
ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali
organizzatori.
- Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è
sostituito dal seguente:
- «Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5
possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure
disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle
medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».
- Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita
con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino
alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in
compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel
limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle
entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di
bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104
a 111.
- Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è
autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
- Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è
autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
- Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66,
comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche
per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del
comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni
confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonchè, relativamente
all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.
342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
- Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori
a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
- Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la
crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul
mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
«Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci
e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni
di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui
al primo periodo.
- All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonchè degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
- All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».
- All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo
2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007».
- La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è abrogata.
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
- nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e
successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere
versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;
- nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti
dalla presente legge.
- In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà
nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di
94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007,
un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo
stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è
tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
- le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo
periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita
in euro 256,70 per mille litri;
- le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato
per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del
medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad
oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l'aliquota
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al
medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
- All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
- All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i
sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2006
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
- Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al
31 dicembre 2006.
- Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari
complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
- agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
- agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31
dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
- All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
- Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
- I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più
favorevoli.
- All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- al comma 4:
- le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006»;
- le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85
per cento»;
- al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«15 per cento».
- Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma
507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2006.
- All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
- La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in
qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo
90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
- Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma
430, è inserito il seguente:
- bis. «La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità
di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali
previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico
ivi indicati».
- Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche
successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo
fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle
svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002.
- All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
- al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte
corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e
le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello
Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; al
secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli
estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonchè»;
- al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come
individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
- al comma 5, primo periodo, le parole da: «L'Agenzia delle entrate» fino
a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla
base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di
restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma
6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le
parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra
specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle
imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti
corrisposti»;
- al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell'Agenzia delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero
dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo,»;
- al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie,
relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee
guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di
recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei
seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto
desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di
cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei
diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di
competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali
alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime
di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle
minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle
agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento
della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla
generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle
agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene
avvalere».
- All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali
pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e
restituzioni d'imposta».
- All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
anni».
- Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie
di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati
acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo
Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è
autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di
programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito
«Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS,
per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno
2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno
2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti
pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per
l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
- A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi
e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del
debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della
dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica
anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione
modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano
assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del
bilancio dello Stato.
- Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a
modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo
1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139
e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
- Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per
l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004
diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno
precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per
cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al
complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente
aumentato del 4 per cento.
- Per gli stessi fini di cui al comma 139:
- per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di
quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna
provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno
2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite
inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e
diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane
con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento.
Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media
dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e
per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi
demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
- per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
- per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47
euro;
- per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
102,03 euro;
- per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari
a 113,24 euro;
- per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
- per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 617,49 euro;
- per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 662,74 euro;
- per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 768,37 euro;
- per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 854,59 euro;
- per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 1.194,38 euro;
- per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media
pro capite pari a 1.167,47 euro;
- per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica
una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento
dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno
2007.
- Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere
superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto
capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
- Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve
essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,
al netto delle:
- spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
- spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
- spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
- spese per interessi passivi;
- spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
- spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio
2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per
cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
- Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141
deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, al netto delle:
- spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
- spese derivanti da concessioni di crediti;
- spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio
2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento,
ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale.
- Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti
derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a
quelle stabilite dai commi 139 e 140.
- Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e
141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti
diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e
liberalità.
- I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141
per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in
conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
- Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con
riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai
punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali
in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per
gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai
commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi
strumentali.
- Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno
in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
- Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1,
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole:
«i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
- Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006».
Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15
gennaio 2006.
- Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già
confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.
- I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di
cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.
- Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono
confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
- Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità
interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di realizzare le
migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei
princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le
disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
- Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle
amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito
territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità
delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del
rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o
locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via
autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo
26.
- Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti
locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del
supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai
sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi
3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente
pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
- Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l'anno 2006.
- All'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
- «Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta
spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le
modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
- La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
- Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre
2006».
- Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione
dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
- La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui
debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma
166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione,
e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate
dall'organo di revisione.
- Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da
parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei
vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto
di stabilità interno.
- Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte
dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente
qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per
le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali,
fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze
economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in
posizione di fuori ruolo o di comando.
- Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che
non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti
provvedimenti.
- All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
- bis. «Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli
esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3,
commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari
della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della
Corte dei conti».
- All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi
dalla data di ricevimento della relazione,».
- Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo
superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della
Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
- Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali,
l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della
Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del
creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo
V, del codice civile.
- Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui
ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso
pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo
non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo
indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le
conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttività.
- Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della
produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
- In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005,
per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello
Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale,
alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali
ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applica il comma 182.
- Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni
dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei
criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
- Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
- Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito
dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via
aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
- Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
- Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici
del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
- Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
- Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
- A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
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