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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 14 novembre 2002 n. 259
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2002 )
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11
SETTEMBRE 2002, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per
razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201
Il Capo 1 è soppresso.
All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Ne dà altresi' comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli
avvocati del distretto" e le parole: "Da tale ultima pubblicazione" sono
sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
All'articolo 5, comma 1. dopo la lettera c) è inserita la seguente:
- bis) " al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le
seguenti: "nel limite massimo di dieci unità".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di
interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere,
infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario
utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 115, comma 34, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896.
Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che
esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle
Camere sullo stato di attuazione del piano straordinaria e sai rapporti con l'attuazione
del programma ordinario";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
- bis. "Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire
mediante il ricorso allo strumento della permuta.
- ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Il Capo IV è soppresso.
All'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: "ai servizi di Protezione"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "alle persone
appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria".
All'articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da:
"20.658.276" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti:
"20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" e al secondo periodo,
le parole: ", per gli anni 2002, 2003 e 2004," sono soppresse.
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