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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


LEGGE 14 novembre 2002 n. 259

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2002 )

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201

Il Capo 1 è soppresso.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ne dà altresi' comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto" e le parole: "Da tale ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

All'articolo 5, comma 1. dopo la lettera c) è inserita la seguente:

  1. bis) " al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità".
All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. "Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 115, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896.

    Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinaria e sai rapporti con l'attuazione del programma ordinario";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1. bis. "Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.

  2. ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Il Capo IV è soppresso.

All'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: "ai servizi di Protezione" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".

All'articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da:

"20.658.276" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti:

"20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" e al secondo periodo, le parole: ", per gli anni 2002, 2003 e 2004," sono soppresse.



Ultima modifica: 14/05/2008