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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 10 gennaio 2003 n. 1
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2003)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N.
251, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
- Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure
urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE I1 NOVEMBRE 2002, N. 251
Il Capo I è soppresso.
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico
all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che
possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura
per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004"
La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura".
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f, le parole: "decreto di
rinvio" sono sostituite dalle seguenti: "ordinanza di rinvio";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le
parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e
3-ter".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6
del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in
827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
- I1 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni".
L'Allegato A è soppresso.
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