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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 5 maggio 1999 n. 155.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999 )
DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI TRIBUNALI E PER LA REVISIONE DEI
CIRCONDARI DI MILANO, ROMA, NAPOLI, PALERMO E TORINO.
( Vedi decreto
legislativo n.491 del 3 dicembre 1999 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1 ( nota )
- Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i
tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche,
eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;
- ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi
territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;
- tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione
dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle
caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio,
nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
- limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà
eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) ed escludere che la
ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri
finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano
efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di
attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le
norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le
altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a
regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento
oltre le quali detto trasferimento non avviene.
- Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un
motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso
il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Art. 2
- Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonchè alle spese di
primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è
autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 6.000 milione annue a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1
La legge 16 luglio 1997, n. 254, reca: "Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di primo grado".
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