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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE della Legge n. 134/2001:

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12
Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18
Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23
 

NOTE


LEGGE 29 marzo 2001 n. 134 ( indice )
(Aggiornamenti )

 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001)

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 217, RECANTE ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1. ( abrogato )

Art. 2. ( abrogato )

Art. 3. ( abrogato )

Art. 4.( abrogato )

Art. 5. ( abrogato )

Art. 6. ( abrogato )

Art. 7. ( abrogato )

Art. 8. ( abrogato )

Art. 9. ( abrogato )

Art. 10. ( abrogato )

Art. 11. ( abrogato )

Art. 12. ( abrogato )

Art. 13. ( abrogato )

Art. 14. ( abrogato )

Art. 15.( abrogato )

Art. 16. ( abrogato )

Art. 17. ( abrogato )

Art. 18. ( abrogato )

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente:

      "l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche";

    2. all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      "2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

  1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

  2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

    1. i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonchè i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

    2. i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

  3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

  4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

  5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 21. ( abrogato )

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23. ( abrogato )

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 19:

  • Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata:

    "Art. 10 (Oneri deducibili).

    1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

      1. i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

      2. le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

      3. gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

      4. gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
      1. bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

      2. i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
      1. bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonchè ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonchè, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
      1. ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

      2. le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

      3. i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

      4. le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

      5. le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

      1. le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

      1. bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

      1. ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.".

Nota all'art. 20:

  • Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica), abrogata dall'art. 6, legge 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6:

    "Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).

    1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

    2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio dell'amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia.

    3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

      Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.

      Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

    5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

    6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari .

    7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri , ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".


La L. 6 dicembre 2001, n. 437 (in G.U. 18/12/2001, n. 293) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 23.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002, n. 139) ha disposto (con l'art. 299) l'abrogazione dell'intero decreto, con esclusione degli artt. 19, 20 e 22.



Ultima modifica: 14/05/2008