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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 128/2001:
NOTE
LEGGE 26 marzo 2001 n. 128 ( indice )
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 )
INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
- Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:
"La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata
concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La
revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3
dell'articolo 444 del codice di procedura penale".
- Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione
condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 168 del codice penale".
- Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da:
"reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un
milione".
- Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila
a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo
comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate
all'articolo 61".
- Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti:
"per il fatto previsto dall'articolo 624";
- il numero 1) è soppresso;
- al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla
persona" sono soppresse.
- Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624,
624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del
giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato,
ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla
acquistare, ricevere od occultare".
- Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il
giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con
l'osservanza delle norme del presente titolo".
- Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante
prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".
- Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia
stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale
si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative
notizie".
- Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,
le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d)
ed e)".
- All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione
fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori
nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga
dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi
alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario";
- il comma 4 è abrogato;
- al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
- Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è abrogato.
- Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame
dell'inammissibilità dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610
del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare
riguardante la corte di cassazione".
- Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione,
nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure
cautelari".
- Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).
- E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o
di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
- La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso
presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del
provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento,
ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
- L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione,
d'ufficio, in ogni momento.
- Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando
essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2,
ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con
ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma
dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per
correggere l'errore".
- Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,
le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a
svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi
articoli".
- Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli
atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del
pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il
pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero
richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".
- Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola:
"tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero non ha ancora assunto
la direzione delle indagini,".
- Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole
da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice
penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale".
- Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è
inserita la seguente:
"e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo
che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale".
- L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:
"Art. 4.
- Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso
su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti
alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
- Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o
dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.
- La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del
codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
- La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di
lieve entità".
- Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla
impossibilità di identificare l'indiziato,".
- Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti
indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito
anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".
- Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena
alternativa".
- All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
- il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze
cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della
sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e
c)";
- al comma 2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite le seguenti:
"sia stata o";
- dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre
disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del
comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la
condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta
commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa
indole".
- Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma
è sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi
apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o
modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed
altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del
questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli
apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle
Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di
istituto";
- all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in
fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia
ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura";
- all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per
gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del
procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle
prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
- Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della
prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le
autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato
interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei
competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa
con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici
delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale".
- Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la
realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e
comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto,
del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o
servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche
intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di
quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche
mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la
sicurezza dei cittadini.
- Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o
altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un
appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al
fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio
sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
- Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei
beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo
unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con
regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma
3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere
all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in
base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del
provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1º aprile 1981, n. 121, comprende
anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base
provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per
l'esame di tale relazione.
- In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il
personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di
utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono
manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare
per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed
altri di interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti dalle
autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
- I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore
della Forza armata interessata.
I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i
contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna
provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme
vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della
loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere
contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le
stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.
- Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate,
al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla
identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo
strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In
nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di
polizia giudiziaria.
- Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e
con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è
attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e
della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al
trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento
economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
- Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze di
polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le
informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e
di quelle amministrative.
- Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le
modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi
del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle
Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il
regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando
il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1º aprile
1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da
rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità
di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque
vi hanno avuto accesso.
- Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare
connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti
ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso
ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti
con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali
sulla tipologia di servizio prestato.
- Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi
debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale,
la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata
ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su
proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla
Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo
forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione
investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli
uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono
istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del
terrorismo.
- I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati
secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle
procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura
massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 164, comma 4, del codice penale:
"4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una
volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con
la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
163".
- Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedura penale:
"3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la
richiesta".
- Si riporta il testo dell'art. 674 del codice di procedura penale come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti).
- La revoca della sospensione
condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal
giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per
altro reato.
- bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione
condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3
dell'art. 168 del codice penale".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 624 del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia
elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più
delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625".
- Si riporta il testo dell'art. 625 del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'art. 624
è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
- (Soppresso).
- se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
- se il fatto è commesso con destrezza;
- se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia
travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico
servizio;
- se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli,
nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o
sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,
difesa o reverenza;
- se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in
mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se
una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre
milioni".
- Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
- Per il testo degli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale, vedi note all'art.
2.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato
della legge qui pubblicata:
"Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni).
- Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi
ne esercita le funzioni.
- Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il
giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con
l'osservanza delle norme del presente titolo.
- L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
- La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore
di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la
eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
- La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal
giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni,
purché ne sia fatta menzione nel verbale".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 278 del codice procedura penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure).
- 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante
prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante
prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze [aggravanti] per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di
quelle a effetto speciale.
(Omissis).".
- Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale, come modificato
della legge qui pubblicata:
"Art. 284 (Arresti domiciliari).
- Con il provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza.
- Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato
di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
- Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di
vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad
assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività
lavorativa.
- Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono
controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
- L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
- bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato
condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si
procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie."
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 437 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 437 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, il pubblico ministero può proporre
ricorso per cassazione, solamente per i motivi indicati all'art. 606, comma 1, lettere b),
d) ed e)".
- Si riporta il testo del comma 1 e dell'art. 606 del codice di procedura penale:
"1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
- esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi
legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche,
di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a
norma dell'art. 495, comma 2;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal
testo del provvedimento impugnato".
- Si riporta il testo dell'art. 610 del codice civile di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 610 (Atti preliminari).
- Il presidente della Corte di cassazione, se
rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al
procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene
l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'art.
611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente
della Corte.
- bis. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi
alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
- Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o
anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono
di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle
singole sezioni.
- Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente
della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera
di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi
nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza
della decisione.
- (Abrogato).
- Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di
udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.".
- Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio).
- Oltre che nei casi
particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve
decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione
delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito e in
deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi
e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.".
- (Abrogato).
- Per il testo del comma 1 dell'art. 610 del codice di procedura penale vedi note
all'art. 6.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:
"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale".
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).
- Quando si deve procedere in
camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
- Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
- Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono
sentiti se compaiono.
Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
- L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
- Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
- L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
- Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti
indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
- Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha
emessa disponga diversamente con decreto motivato.
- L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice
con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si
applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
- Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art.
140, comma 2".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come
modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero
dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la
comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa
secondo le modalità indicate nei successivi articoli".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 348 del codice di procedura penale, come modificato
della legge qui pubblicata:
"Art. 348 (Assicurazione delle fonti di prova).
- Anche successivamente alla
comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le
funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
- Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
- alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla
conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti;
- al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
- Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad
essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive del pubblico
ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico
ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da
elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
- La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del
pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria
opera".
- L'art. 370 del codice di procedura penale reca: "Atti diretti e atti
delegati".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 354 del codice di procedura penale, come
modificato della legge qui pubblicata:
"2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1, si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può
intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato
dei luoghi e delle cose . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
- Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:
- delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del
codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;
- delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice
penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto
dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'ar. 600-quinquies del codice
penale;
- delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4
della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2),
prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che
ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice
penale;
- delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto
dall'art. 629 del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n.
110;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di
carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20
giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- bis) delitti di partecipazione promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione
per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è
diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere
a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito
se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o
all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".
- Per il testo dell'art. 625 del codice civile si veda nelle note all'articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del codice penale:
"Art. 62 (Circostanze attestanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
- l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di
riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è
delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
- l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio,
cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità,
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o
pericoloso sia di speciale tenuità;
- l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del
colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento
di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato".
- Per l'art. 624 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale:
"Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
- avere agito per motivi abbietti o futili;
- l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire
o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di
un altro reato;
- l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa;
- l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto
volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di
carcerazione, spedito per un precedente reato;
- l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio,
ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato
un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un
culto;
- l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di
un pubblico servizio o rivestita della qualità di Ministro del culto cattolico o di un
culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero
con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di
ospitalità".
- Per il testo dell'art. 625 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 624-bis del codice penale e veda l'art. 2 della legge qui
pubblicata.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 384 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Anche fuori dei casi di flagranza quando sussistono specifici elementi che,
anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato
il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente
indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero
di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 391 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5. - Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e
taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione
di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno
dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è
consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e
280".
- Si propone il testo del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale:
"2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
- peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice
penale;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319,
comma 4 e 321 del codice penale;
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice
penale;
- commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive
previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
- lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
- furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
- danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;
- truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
- appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli
articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110".
- Si riporta il testo degli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale:
"Art. 274 (Esigenze cautelari).
- Le misure cautelari sono disposte:
- quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le
situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne nella
mancata ammissione degli addebiti;
- quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia
alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a
due anni di reclusione;
- quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti
o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine
costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni".
"Art. 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).
- Salvo
quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste
in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre
anni.
- La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o
tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni.
- La disposizione di cui al comma 2, non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 275 (Criteri di scelta delle misure).
- Nel disporre le misure, il
giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
- bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e
degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza,
risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lettere b) e c).
- Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia
stata o si ritiene possa essere irrogata.
- bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
- ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre
disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del
comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 e la condanna
riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 1, e questo risulta commesso da
soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
- La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra
misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
- Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre
di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona
che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere].
- bis. Non può essere disposta ne mantenuta la custodia cautelare in carcere quando
l'imputato è persona affetta da AIDS conclainata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente
grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo
stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione
in carcere.
- ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella
degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un
luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere
disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o
altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza
ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
- quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il
soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle
misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie.
- quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o
mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più,
secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
- (Omissis)".
- Per il testo dell'art. 274 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art.
12.
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art.
10.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione
personali):
"Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 è comunicata al questore per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica
sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu
emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può
essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di
soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di
ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale
abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del
procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle
prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza) e ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - Presso la
prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni
di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del
comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri
comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti
territoriali.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione
dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità
locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato
interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei
competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria, del Corpo nazione dei vigili del
fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa
con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici
delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario,
d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il
prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del
comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza
della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono
comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la
trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove
occorra, l'ordine del giorno del comitato".
Note all'art. 17:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
"Abrogazione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
"Aggiornamento della normativa sull'insediamento e nell'attività dei pubblici
esercizi):
"Art. 9 (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).
- Per i fini di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci
giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3.
- Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti
previsti dalle leggi vigenti.
- La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la
sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di
ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate".
- Si riporta il testo dell'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno
presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle Forze di polizia e
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale".
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella
provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai
comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto
comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua
disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di
polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti
che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:
"Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il
dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite
dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di
direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
- classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono
essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della
sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione
agli organi operativi delle suddette Forze di polizia;
- ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
- elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza
pubblica;
- pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi
logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia;
- pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della
dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
- pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative
alle singole Forze di polizia;
- mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del
Ministro dell'interno, nonché personale delle altre Forze di polizia e delle altre
amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere
conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non più di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o
più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale
che sia la materia oggetto dell'incarico. è comunque escluso il cumulo degli incarichi
nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto,
sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle
ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla aosta
dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, reca:
"Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni,
registrati negli archivi magnetici del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della
legge 1o aprile 1981, n. 121".
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvolga illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da
due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica
la pena della reclusione fino a due anni".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
"Art. 12 (Sanzioni). - Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed
informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini
previsti della stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi".
- Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378,
tratta delle "Procedure per l'eccesso e la comunicazione dei dati e relativo regime
di autorizzazione".
- Si riporta il testo degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale:
"Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini).
- E' vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
- E' vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti non più coperti dal segreto
fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare.
- Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale,
degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia
della sentenza in grado di appello. è sempre consentita la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni.
- E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a
porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice,
sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte
degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque
quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è
trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è
autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
- Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il
divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può
offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge
prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio
alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4.
- E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il
minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
- bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà
personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero
ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
- E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto".
"Art. 329 (Obbligo del segreto).
- Gli atti di indagine compiuti dal pubblico
ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
- Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può,
in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
- Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il
pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini può
disporre con decreto motivato:
- l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la
conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative
a determinate operazioni".
- Per il testo dell'art. 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, vedi note all'art. 21.
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