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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 127/1997:
Art.1 - Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa
Art.2 - Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
Art.3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
Art.4 -
Abrogato
Art.5 - Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
Art.6 - Disposizioni in materia di personale
Art.7 - Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 8 - Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
Art. 9 - Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali
Art.10
- Abrogato
Art.11 - Soppressione della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici
Art.12 - Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di
proprietà pubblica
Art.13 - Abrogazione delle disposizioni che prevedono
autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
Art.14 - Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali
Art.15 - Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle
tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
Art.16 - Difensori civici delle regioni e delle province autonome
Art.17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo
NOTE
LEGGE 15 maggio 1997 n. 127 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997 n. 113
- S.O. n. 98
e ripubblicata con le note nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1997 n.
155 - S.O. n.138 )
MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI
DECISIONE E DI CONTROLLO.
Art.1. (note )
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine il decreto é emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
- Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
- eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai
soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefici economici o altre utilità' erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
- ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art.2. (note )
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
- L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, é sostituito dal
seguente:
"Art.70.
- La dichiarazione di nascita é resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
- La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui
territorio é avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui é avvenuta la nascita. In tale ultimo caso é
trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
- I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal
parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di
nascita é resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale é
resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il
centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori
di un centro di nascita, é necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di
attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130
salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità
superiore.
- Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
- L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, é sostituito dal
seguente:
"Art.195.
- I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto
il territorio della Repubblica".
- Abrogato
- Abrogato
- I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici.
- Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, é inserito il
seguente:
- "bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
- Abrogato
- Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più
soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei
termini.
- Abrogato
- Abrogato
- É abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio del passaporto.
- bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é
abrogato.
- ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, é aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"a decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la
data di scadenza".
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
- riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
- eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
- eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino
in materia di stato civile;
- revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione
volontaria in materia di stato civile;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
- Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si
esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto é
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
- I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Art.3. (note )
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle
domande di ammissione agli impieghi
- Abrogato
- L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, é sostituito dal
seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, é ammessa, in luogo della
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio
termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non é emesso".
- L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, é sostituito dal seguente:
- "Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
- Abrogato
- Abrogato
- La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non é
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
- Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, é preferito il candidato
più giovane di età.
- Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche
di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
- All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà é resa ad imprese di
gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione é autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
- Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
- Abrogato
Art.4. (nota )
Abrogato
Art.5. (nota )
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali,
provinciali e regionali
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale
una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4)
e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento
del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento
all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento é da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei
seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata.
Art.6. (note )
Disposizioni in materia di personale
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga
ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della
riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di
legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Abrogato
- Abrogato
- All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
- bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei
commi 1 e 2 dell'articolo 36.
- ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I
rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, é sostituito
dal seguente:
- "In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli
enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile
per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata é approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono,
altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza".
- L'articolo 16-bis del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, é sostituito dal seguente:
"Art.16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali).
- Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
- Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1,
gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il
dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
- Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.
- Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i
provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente
comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti,
mantenendo il relativo trattamento economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede
mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a
partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i
dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
- al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro
il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31
dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
- al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi";
- al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
- In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente
locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
- Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
- Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art.7. (note )
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
- Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
- all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1998";
- all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
- all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
- all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
luglio 1998";
- all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la
parola: "emanati" é sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
- all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 1998";
- all'articolo 11, comma 7, é aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
- all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
- all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
- all'articolo 12, comma 1, la lettera t) é sostituita dalla seguente: "t)
prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
- la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 é ricollocata come lettera f, al termine
del comma 1 dell'articolo 17;
- all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
- all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
- all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
- all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono
altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresì";
- all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono
sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
- alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art.8. (note )
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
- All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei
comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i
comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del
comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: "L'intesa dei comuni e delle province é espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
- L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, é
sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle
regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
- Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, é sostituito dal seguente:
- "Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le
direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle
risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
- In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art.9. (note )
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo é delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative
alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del
medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il
rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
- sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei
collegi dei revisori;
- le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di
azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
- procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti
conseguenti al dissesto finanziario;
- disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei
debiti fuori bilancio.
- Sullo schema di decreto legislativo é acquisito, entro trenta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei
pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi
di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai
sensi del medesimo comma 1.
- bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997,
n. 342, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "nei pareri é espresso un
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile.
- L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, é sostituito
dal seguente:
"Art 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
- I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sotto elencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile:
- articoli da 1 a 18;
- articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
- articoli da 31 a 34;
- articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
- articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
- articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
- articoli da 67 a 99;
- articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
- Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
- Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di
spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di
comuni e province é facoltativa.
- Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di
tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole:"all'articolo 53, comma 1, ed".
- In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, é fissato al 31 ottobre 1997.
- bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai
sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
Art.10. (nota )
Abrogato
Art.11. (nota )
Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431.
Competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici
- Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere
della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta é soppressa.
- All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, é aggiunto il seguente:
- ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.
Art.12. (nota )
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica
- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, é
inserito il seguente:
- bis. "Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello
di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
- I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti
locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte.
- bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.
Art.13. (nota )
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili
- L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e
l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e
legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge.
Art.14. (nota )
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
- All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il terzo comma é sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al
primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
- il quinto comma é abrogato.
- All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono
apportate le seguenti modifiche:
- il comma 3 é sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13,
comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli";
- il comma 5 é abrogato.
Art.15. (nota )
Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa
e dell'imposta di bollo
- Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le
seguenti modifiche:
- la denominazione della Sezione III é sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
- l'articolo 25 é sostituito dal seguente:
"Art.25 - Passaporto. La tassa da applicarsi é uguale a quella stabilita nel
territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono
uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
- dopo l'articolo 25 é inserito il seguente: "Art.25-bis. - Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi é uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a
favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli
enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art.16.
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
- A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province
autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti
di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle
province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e
della giustizia le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di
informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
- I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente ai sensi del comma 1.
Art.17. (note )
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
- Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, é sostituito dal seguente:
- bis. "Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui é possibile pervenire ad una decisione. In
caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
- Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é inserito
il seguente:
- bis. "Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione é data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa
delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione é
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può , entro trenta giorni, pervenire ad
una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza é sciolta."
- Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal
seguente:
- "Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
- Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é aggiunto
il seguente:
"Art.4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza é indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
- Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é inserito il seguente:
"Art.14-bis.
- Il ricorso alla conferenza di servizi é obbligatorio nei casi in cui l'attività di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30
miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di
interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche
dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
- Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata
se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra
lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli
delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque
i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
- Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5
del presente articolo, é inserito il seguente:
"Art.14-ter.
- La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando
l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
- La conferenza di cui al comma 1 é indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il
quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici".
- Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6
del presente articolo, é inserito il seguente:
"Art.14-quater.
- Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma
2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento, é pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati".
- Abrogato
- Abrogato
- Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei
programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
- Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, é sostituito
dal seguente:
- "La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria é soggetto
al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
- Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione é posto, altresì, un contingente, non
superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della
Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
- Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
- All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" é sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
- All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" é
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
- All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
- Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il
personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione é
istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la
direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro
medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche
a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in
corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate
al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto - legge 3giugno 1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
- I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
- Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si
applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di governo.
- All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo é sostituito dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee
di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio
presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici
pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo
interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana
le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
- I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
sostituiti dai seguenti:
- "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad
essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà
reso.
- In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, é in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
- Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
- Il parere del Consiglio di Stato é richiesto in via obbligatoria:
- per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi
unici;
- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- sugli schemi generali di contratti - tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno
o più ministri.
- bis. Le disposizioni della letttera c) del comma 25 non si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- É abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del
Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2,
comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di
Stato é reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di
cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- É istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli
schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato é prescritto per
legge o é comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì', se
richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato é sempre reso in adunanza generale per gli schemi di
atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
- All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
- bis. "Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato
numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine,
stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli
commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non
oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
- I disegni di legge di conversione dei decreti - legge presentati al Parlamento
recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
- Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479,
nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- I1 controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa
ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non
possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in
sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17
febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei
casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al
giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità", sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente
agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
- il secondo periodo del comma 10 é sostituitò dal seguente: "Il divieto non si
applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
- Abrogato
- Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- bis. Abrogato
- Abrogato
- Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, é abrogato.
- L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, é abrogato.
- Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, é aggiunto il seguente:
- bis. "Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od
opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese
per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
- Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa
esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le
superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
- Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3,
comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto - legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le
aliquote.
- Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato - Città e
autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle
regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel
demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si
tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti
nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994,
n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni
successivi alla cessione.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- bis. Abrogato
- Abrogato
- bis. Le somme dovute alla scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in
esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle
stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di
prestazioni o di servizi forniti dalla scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio
dello stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione
del ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della scuola.
Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
scuole delle amministrazioni centrali.
- Abrogato
- In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, é istituito, a cura del Ministro dell'interno, un
albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente
articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare
il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
- Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina
transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, é consentito
ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti
nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per
quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto - legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
- Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione
all'albo nel grado iniziale é disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che
abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
- Abrogato
- Abrogato
- Abrogato
- Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, é disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi
nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
- Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì
stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica
entità e dovuti all'ente interessato.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono
abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
- All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 1, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
- al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
- I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del
procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e
23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19
marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e
sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di
persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse
previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
- L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto é
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
- con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto
dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del
percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi
qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di
nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di
attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
- modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti,
nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con
atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di
ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, é altresì
rideterminata la disciplina concernente:
- il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
- il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18
febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
- il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei
diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
- il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base
ai quali é consentito l'accesso a studenti italiani;
- i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di
requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego,
nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
- Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
- I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli
insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche.
Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli - Venezia Giulia, nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite
convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte
delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica
ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o
più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di
stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici
universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con
l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
- In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo
parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti
ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti
didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani
di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui
all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali
sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il
passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,
da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
- Il Consiglio universitario nazionale (CUN) é organo elettivo di
rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
- sulla programmazione universitaria;
- sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle università;
- sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
- sui settori scientifico - disciplinari;
- sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
- Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di
interesse generale per l'università.
- Il CUN é composto da:
- tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di
settori scientifico - disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
- quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle
università; d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane (CRUI).
- La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non
inficia la valida costituzione dell'organo.
- Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite
le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
membri di cui al comma 104, lettera a), é comunque attribuito ai professori ordinari e
associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
- I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione
del CUN in attuazione della presente legge.
- In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di
cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.
- Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una
corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti
delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
amministrazioni pubbliche, é a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la
relazione di cui al comma 1 di detto articolo é presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro é stipulato con il direttore
amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata
determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
- Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in
sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50
del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi
di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonchè dagli altri titoli di cui al comma
95, lettera a)
- Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori
universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata
diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é
abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
- Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle
facoltà di giurisprudenza.
- Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo
di pratica.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di
specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli
insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
- Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, é delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
- determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo
programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
programmazione universitaria;
- possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli
ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
- trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in
facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai
professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle
convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
- valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
- previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente
comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
- All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole:
"per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari,
anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
- Fino al riordino degli Istituti superiori per le industrie artistiche dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno
stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
- Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, é sostituito
dal seguente:
- "I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono
ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del
presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3
dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma
9, l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, e successive modificazioni e integrazioni, é consentita l'istituzione di una
università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio
universitari aventi valore legale, é concessa con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e
non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale,
quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione
autonoma della Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in
particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
- Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, é attribuita alla provincia autonoma
di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo
di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e
l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative
funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si
procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
- L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di
ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le
esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati
di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di
ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti
ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e
istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei
corsi integrati.
- Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto
l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma
95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
- Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e
ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza
é direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni
titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 é subordinata all'attivazione,
presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai
medesimi titoli e gradi.
- I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la
nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a
quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima,
per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
possono istituire la facolta' di scienza della formazione. L'attivazione del corso di
laurea ((in scienze della formazione primaria )) e' subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
- In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera
c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca,
nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo é rilasciato dalla
università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui é sede
amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é sostituita da
una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui
almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della
commissione non devono appartenere alla predetta università.
- La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università
degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di
specifici programmi e progetti formativi.
- Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la
parola: "contestualmente" é sostituita dalle seguenti: "in
correlazione".
- L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.
2, é sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori é composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere,
all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non é rinnovabile".
- Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
- I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di
competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
- Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo
delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo
6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previo parere
della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed
esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle
zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle
relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che
possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
- Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" é sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
- Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre
1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
- In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e
degli istituti di partecipazione popolare, é consentito il contemporaneo svolgimento
delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che
dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e
quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati,
in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
- Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli
statuti e delle norme di attuazione.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
- "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 18.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
- Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati equalità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
- Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli
stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare".
Note all'art. 2
- Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello stato civile".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di
nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di
celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti
degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. s |