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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 15 aprile 2004 n. 106
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004)
NORME RELATIVE AL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI
ALL'USO PUBBLICO.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto
- Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito
legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura,
l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di
edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da
parte di portatori di handicap.
- Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale
della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui
all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di
informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla
predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
- I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano.
- I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di
Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo
5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo
quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere o) e p).
Art. 2.
Finalità
- Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
- alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto
delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva
riproduzione di opere librarie;
- alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Art. 3.
Soggetti obbligati
- I soggetti obbligati al deposito legale sono:
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica;
- il tipografo, ove manchi l'editore;
- il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari;
- il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di
opere filmiche.
Art. 4. ( note)
Categorie di documenti destinati al deposito legale
- Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
- libri;
- opuscoli;
- pubblicazioni periodiche;
- carte geografiche e topografiche;
- atlanti;
- grafica d'arte;
- video d'artista;
- manifesti;
- musica a stampa;
- microforme;
- documenti fotografici;
- documenti sonori e video;
- film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società
italiana autori ed editori (SIAE);
- soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28;
- documenti diffusi su supporto informatico;
- documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a)
a q).
Art. 5. ( note)
Numero di copie e soggetti depositari
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e
le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono
individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli
previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali
la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono
completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
- I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima
distribuzione.
- Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni
nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in
commercio.
- Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
- i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
- gli strumenti di controllo;
- i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di
documenti;
- le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le
eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
- speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
- i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.
Art. 6.
Altre fattispecie di deposito
- Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le
biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del
Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti
richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori
esterni ai suddetti soggetti.
- Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente
pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla
biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di
ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
- Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti
obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del
Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa
richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della
scienza e della tecnica.
Art. 7.
Sanzioni
- Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da
tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
- Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito
degli esemplari dovuti.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura
compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al
deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine
previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata
contestata.
Art. 8. ( note)
Abrogazioni
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5 sono abrogati:
- la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
- il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
- l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, è il seguente:
«Art. 20 (Denuncia di inizio lavorazione del
film).
- Ai fini della corresponsione dei benefici di
cui al presente decreto, le imprese di produzione
denunciano al direttore generale competente l'inizio di
lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio
delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel
contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il
piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonchè
ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità
di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i
finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.
- Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella
quale devono essere indicati, oltre alla impresa di
produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del
trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale,
l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della
scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla
direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione
nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli
effetti delle vigenti norme in materia.
- I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al
comma 1, e tutta la documentazione concernente la
preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono
conservati presso la Cineteca nazionale. La presente
disposizione si applica anche ai film riconosciuti di
nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.».
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il
seguente:
- «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
Note all'art. 8:
- La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante: «Norme per
la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e
delle pubblicazioni», è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660, recante: «Modificazioni alla legge 2 febbraio
1939, n. 374, che contiene norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 ottobre 1945, n. 129.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, recante:
«Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge
2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 1941, n. 107.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale
delle ricerche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1945, n. 38.
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