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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.P.R. n. 55/2001
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Dipartimenti del Ministero
Art. 3. - Ufficio del Capo del Dipartimento
Art. 4. - Dipartimento per gli Affari di giustizia
Art. 5. - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi
Art. 6. - Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati
Art. 7. - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Art. 8. - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Art. 9. - Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali
Art. 10. - Divieti di nuovi o maggiori oneri
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
marzo 2001 n. 55 ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16.3.2001 )
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18,
19 e 55, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24
marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni
inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformità con
quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
febbraio 2001;
Ritenuta l'opportunità di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data
2 marzo 2001;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende:
- per "Ministro" il Ministro della giustizia;
- per "Ministero" il Ministero della giustizia;
- per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Dipartimenti del Ministero
- Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di
gestione amministrativa:
- Dipartimento per gli affari di giustizia;
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- Dipartimento per la giustizia minorile.
Ufficio del Capo del Dipartimento
- Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.
- Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'articolo 5 del decreto
legislativo, nonché dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro
e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli
1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del
Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene
altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza
spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali
riferiscono in merito.
In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con
l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero.
L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e ricerca con
particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie
di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e
coordina l'attività internazionale svolta dal Dipartimento.
- Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice
Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno
delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice
Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.
- I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale
generale.
Dipartimento per gli Affari di giustizia
- Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti
inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo.
- Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono
istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di
seguito indicate:
- Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale
nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in
materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e
in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali;
adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria
internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero;
proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza
e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione
dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di cancelleria
e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla
giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale
del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il
recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; proventi
di cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze
straniere ed altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sull'Istituto
Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del
Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui
Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione
amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul
notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e
gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul
Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;
- Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale
nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale,
esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero,
preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore
penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale;
istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del
Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio
ed elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l'Unione europea e con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed
il controllo del delitto; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione,
organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del
casellario centrale e dei casellari giudiziali;
- Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani: contenzioso nel quale è
interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie di specifica competenza di
altri dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale;
ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti
dell'uomo; procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto
la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli
strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di
responsabilità civile dei magistrati; traduzione di leggi e atti stranieri.
- Il Capo del Dipartimento provvede altresì alle funzioni connesse alla formazione
del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di
bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del
Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non
normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all'inserzione nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento
provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che ai
sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione
finanziaria separati.
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi
- Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16,
comma 3, lettera b) del decreto legislativo.
- Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del
personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici
notifiche esecuzioni e protesti, nonché dell'amministrazione centrale, salve le
competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la
giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione
professionale ed organizzazione delle relative strutture;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei
beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali;
acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni
immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;
- Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla
formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e
della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
- Direzione generale magistrati: attività preparatorie e preliminari relative
all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in
ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato
generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della
Magistratura;
- Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del
Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli
strumenti conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e
controllo.
- Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero
costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la
gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli
edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, disciplinato dal
decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 1994, n. 102.
- Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: rilevazione dei
fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e
sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le
competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle
altre materie di competenza del Dipartimento.
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
- La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è competente per la
programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e
degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi
del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme
comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per
l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni,
nonché dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e
successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane
in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei
beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i
quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza
informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione,
alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti
informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione
tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione
dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3,
degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni
della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al
comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui
al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con
l'Ufficio legislativo del Ministero.
Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera,
nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque
destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che
gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.
- Per il coordinamento dell'attività della Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi
decentrati e gli uffici giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti,
convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi
automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle
questioni per le quali la conferenza è convocata.
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti
inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto
legislativo.
- Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per
ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione
amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione
amministrativa del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali;
disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria ed
organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di
studi penitenziari;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei
beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure
contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
- Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla
formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e
della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei
detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti
sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;
- Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle
attività degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna;
rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti
pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle
imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
- Il Capo del Dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l'attività ispettiva ed
il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del
Dipartimento.
Dipartimento per la Giustizia Minorile
- Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti
le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto
legislativo.
- Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono
istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di
seguito indicate:
- Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e amministrazione
del personale e dei dirigenti; formazione e aggiornamento professionale del personale
civile e di polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni
sindacali; disciplina;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e
gestione dei beni mobili e dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali;
- Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei
provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione
della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati
all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti
dell'attività giudiziaria.
- Il Capo del Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
- adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio;
adempimenti contabili, attività ispettiva;
- adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi
delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza
conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed
aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie italiane ed estere;
attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni;
- contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del
dipartimento.
Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
- All'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali ed alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreti ministeriali di
natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Divieti di nuovi o maggiori oneri
- Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- - d) (Omissis);
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione).
- L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo
unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie
di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzione generali, nel rispetto dei
requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme
restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione
organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
- I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti
ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
- Il regolamento di cui al precedente comma 1, si attiene, inoltre, ai criteri fissati
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
- All'individuazione degli uffici di livello non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.
- Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
- I regolamenti di cui al comma 1, raccolgono tutte le disposizioni normative relative
a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
"Art. 5 (Dipartimenti).
- I dipartimenti sono costituiti
per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai
dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e
i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle
unità di gestione in cui di articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e
quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
- L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle
disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
- Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
- Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo
del dipartimento:
- determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
- alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei
programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei
confronti degli uffici del dipartimento;
- promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
- adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di
efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
- è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo
procedimento;
- è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite
dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del Capo del dipartimento".
"Art. 16 (Attribuzioni).
- Il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione
di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia.
- Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla
Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della
magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.
- Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti
aree funzionali:
- servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività
giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del
Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
- organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi
e strumenti anche informative necessari; attività relative alle competenze del Ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di
competenza;
- servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e
dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi
all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli
internati;
- servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla
legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del
personale e dei beni ad essi relativi.
- Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12
agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della
legge 24 marzo 1958, n. 195".
"Art. 17 (Ordinamento).
- Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero
dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo".
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali).
- Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello
Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici
possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19.
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
- Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono
preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche agli altri soggetti elencati al comma
1".
"Art. 19 (Magistrati).
- Il numero dei magistrati
collocati fuori ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve
superare le 50 unità".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore).
-
- (Omissis).
- (Omissis).
- Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis,
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del
Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
- - 9. (Omissis)".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: "Organizzazione e funzionamento
dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia".
- Si riporta l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme
sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze relative
all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- - 9. (Omissis).
- I dirigenti ai quali non si affida la titolarità di uffici dirigenziali svolgono,
su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
- - 12. (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
"Art. 3 (Integrazione degli organici del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'ufficio centrale della giustizia minorile).
- (Omissis).
- Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1, comma 2, e per l'adeguamento delle
articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due
uffici di livello dirigenziale generale presso l'ufficio centrale della giustizia
minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici
unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del
Dipartimento.
- - 7. (Omissis)."
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c) ed 8 della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni):
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione).
- - 3. (Omissis).
- Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio,
di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di
cui al comma 2 e volte a conseguire:
- (Omissis);
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri entri
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
- 6. (Omissis)".
"Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico).
- L'attività dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
- Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il
pubblico secondo i seguenti criteri:
- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle
strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e
le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni
con il pubblico delle varie amministrazioni.
- Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 286/1999:
"Art. 4 (Controllo di gestione).
- Ai fini del controllo di gestione, ciascuna
amministrazione pubblica definisce:
- l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo
di gestione;
- le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti
responsabili;
- l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento
all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e
di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- la frequenza di rilevazione delle informazioni.
- Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la
funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni
medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente
omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
- Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a
delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e
controllo".
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 29/1993, si
veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento
degli archivi notarili):
"Art. 1. - L'amministrazione degli archivi notarili dipende genericamente ed
amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione
finanziaria separati.
Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli archivi notariali,
anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della
Repubblica presso i tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune".
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, reca:
"Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle
amministrazioni dello Stato".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: "Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 102, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un
ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la
manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli".
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 59/1997:
"Art. 15.
- Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e
delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti
esecutivi di cui al presente comma.
- Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi de i
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione de parere delle competenti Commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, concerne:
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, concerne:
"Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle
amministrazioni pubbliche".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452, concerne:
"Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di
apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concerne: "
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39/1993:
"Art. 10.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica
immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
- Il dirigente responsabile di cui al comma 1, cura i rapporti dell'amministrazione di
appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella
medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del
nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
- In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i
sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del
piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una
relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 15 gennaio 1994, n. 64, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio
1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette
convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla
firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori,
aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970".
- La legge 23 dicembre 1992, n. 524, reca: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle
procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre
1990".
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400/1988,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto n. 300/1999, si veda nelle note
alle premesse.
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