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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.P.R. n. 315/2001:
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Indirizzo politico-amministrativo
Art. 3. - Uffici di diretta collaborazione
Art. 4. - Principi generali
Art. 5. - Segreteria del Ministro
Art. 6. - Gabinetto del Ministro
Art. 7. - Ufficio legislativo
Art. 8. - Ispettorato generale
Art. 9. - Servizio di controllo interno
Art. 10. - Ufficio per il coordinamento dell'attività
internazionale
Art. 11. - Ufficio stampa ed informazione
Art. 12. - Personale degli uffici di diretta collaborazione e
trattamento economico
Art. 13. - Divieti di nuovi o maggiori oneri
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 2001 n. 315 ( indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001 )
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24
marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato sul testo inviato in data 26 agosto 2000,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica sul testo loro inviato in data 29 novembre 2000, resi rispettivamente in
data 19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni
inerenti la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, attesa la natura fiduciaria
dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
febbraio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 23 aprile 2001 dall'Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, ad eccezione di
quella relativa alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto descritte nell'articolo 6, comma
2, lettera b), non accolta in considerazione della diversità di dette competenze rispetto
a quelle attribuite alla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, in quanto relative, le prime, alla fase decisionale e, le
seconde, a quella istruttoria, del procedimento concernente l'esercizio da parte del
Ministro della giustizia delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai
magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
maggio 2001;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 22 giugno 2001 dall'Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
luglio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende:
- per "Ministro" il Ministro della giustizia;
- per "Ministero" il Ministero della giustizia;
- per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero della giustizia;
- per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Indirizzo politico-amministrativo
- Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e
le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre leggi, avvalendosi degli
uffici di diretta collaborazione.
- I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti
ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della
valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato
presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione.
Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono
dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.
Uffici di diretta collaborazione
- Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di
diretta collaborazione:
- Segreteria del Ministro;
- Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- Gabinetto del Ministro;
- Ufficio legislativo;
- Ispettorato generale;
- Servizio di controllo interno;
- Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;
- Ufficio stampa ed informazione.
Principi generali
- Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto
nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli
obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione
e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi
dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e
risultati.
- I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un
periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo.
- I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) sono
coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due.
In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con
funzioni vicarie.
- I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del
suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
- Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12
agosto 1962, n. 1311.
- L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del
Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Segreteria del Ministro
- La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta
dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui
partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
- La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti
del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed
elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con
l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i
rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del
suo incarico istituzionale.
- Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la
corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e
privati in ragione del suo incarico istituzionale.
- Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del
presente articolo.
Gabinetto del Ministro
- Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale
dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro,
delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato
generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle
informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i
rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri
uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene,
altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con
gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
- L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente:
- i rapporti con il Parlamento, per
quanto concerne il sindacato ispettivo;
- i rapporti con il Consiglio superiore della
magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai
magistrati;
- l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la
ripartizione delle risorse;
- il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità
per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo;
- l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato.
- Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle
attività in corso di maggiore rilevanza.
Ufficio legislativo
- Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro si avvale dell'Ufficio
Legislativo. A tal fine, l'Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri
uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro,
ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività
normativa nazionale, europea ed internazionale.
- L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi
dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità
costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
Ispettorato generale
- L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di
controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n.
1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito
direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia
operato su richiesta dello stesso.
Servizio di controllo interno
- Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera d), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio
sono affidate ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, in
modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa,
tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati.
- Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei
dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la
verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con
decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri
della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.
Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
- L'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, al fine di garantire
la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee
ed internazionali:
- assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei
rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero,
utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;
- fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e
internazionale alle quali l'autorità politica partecipi direttamente;
- assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo
svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il
Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
- Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di
un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle
attività internazionali.
Ufficio stampa ed informazione
- L'Ufficio stampa ed informazione svolge i compiti di informazione di cui agli
articoli 1, comma 4, lettera a), e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala
alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e
periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e
settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie
attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative
editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il
supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del
Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre
strutture dell' amministrazione.
Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
- Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro),
d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il
coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è
stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al
funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio
legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei
Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità
per ciascuna segreteria.
- L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8,
anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto
disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145
unità.
- Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai
predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per
cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì
essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da
specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento
alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato
strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
- bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del
criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi
specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e
finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le
tematiche sociali e della devianza;
- Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo
conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al
Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a
40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
- Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta
un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed articolato:
- per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo
e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del
Ministero;
- per il responsabile del servizio di controllo interno di cui
all'articolo 9, per i Vice Capi degli uffici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad
ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
- per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei
Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento
dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale
ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei
predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalità di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei
dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero.
Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico
non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti
con la qualifica di redattore capo.
Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta
collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di
Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito,
della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari
disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro
all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere
superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge
funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale
di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro"
dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a
fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché
delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il
personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto,
sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.
29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi
pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in
posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque
per cento del contingente complessivo.
Divieti di nuovi o maggiori oneri
- Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere
derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai
sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con
funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa è assicurato considerando indisponibile,
ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un
numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non
generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica,
equivalente sul piano finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti.
Si riporta l'art. 110 della Costituzione:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione).
- L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo
unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie
di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei
requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme
restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione
organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
- I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti
ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
- Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
- All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.
- Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
- I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative
a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro).
- La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano
l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle
connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi
informativi;
- organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione
con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla
legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
- organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo
permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del
Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio
normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione
della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
- attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche
estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.".
"Art. 16 (Attribuzioni).
- Il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione
di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia.
- Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla
Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della
magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.
- Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti
aree funzionali:
- servizi relativi alla attività giudiziaria:
gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale;
attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e
penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione
amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio
e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- servizi dell'Amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria;
svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e
delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il
trattamento dei detenuti e degli internati;
- servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia
di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
- Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12
agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della
legge 24 marzo 1958, n. 195".
"Art. 17 (Ordinamento).
- Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero
dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo".
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali).
- Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello
Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici
possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
- Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono
preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80/1998, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi
uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1".
"Art. 19 (Magistrati).
- Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero
non deve superare le 50 unità".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore).
- A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
- sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanità;
il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il
Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro
della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e
forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
- Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del
Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
- Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi
del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile
1997, n. 94.
- Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a
decorrere dalla data indicata al comma 1.
- Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del
presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la
data di cui al comma 1.
- Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si
provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero
dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo
forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma
2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 143 del 1997.
- All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle
parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: (Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: (Organizzazione e funzionamento
dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia).
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme
sulla Costituzione e sul finanziamento del Consiglio superiore della magistratura.):
"Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze relative
all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).
- Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
- gli altri atti indicati dal presente decreto.
- Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
- Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di
diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per
il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
- Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3,
lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il
potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29:
"Art. 18 (Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti).
- Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e
dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
- Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di
statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed
analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
"standards ".
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale".
Note all'art. 8:
- Per il testo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1936, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 58. - La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende
svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del
rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto,
inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta
servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze
istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e
di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale,
le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, nonché il testo dell'art. 6 di detto decreto legislativo:
"1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si
dotano di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
(controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della
dirigenza);
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico)".
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico).
- L'attività di
valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei
poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti
tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la
mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
- Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo
strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma
supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo
assegnatigli.
- Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad
apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia
operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo
collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad
esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2,
del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici
di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi
redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere,
anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica
generale dei controlli interni nell'amministrazione:".
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si veda nelle note all'art. 4.
- Il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279 reca: "Regolamento recante
norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di
grazia e giustizia".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea).
- Il Presidente promuove e
coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
- Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli
impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un
apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale,
altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria,
delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione
europea.
- Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme
comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), nonché il testo dell'art. 9 della citata legge:
"4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di tutela del riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia all'estero dai soggetti di
cui al comma 2 e volte a conseguire:
- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici;
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".
"Art. 9 (Uffici stampa).
- Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma
associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai
mezzi di informazione di massa.
- Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei
giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui
all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse
disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
- L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo
ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
- I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta
la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
- Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di
contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica".
Note all'art. 12:
- Per il titolo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si veda nelle note dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,
delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'art. 2103, del codice civile.
- Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore
a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di
revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo
è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
- Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura
non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste
dal comma 6.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo
ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
- Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a
tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
- Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono
revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
- Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
- Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli, ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
- Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
Il D.P.R. 8 agosto 2002, n. 204
(in G.U. 19/9/2002, n. 220) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt.
12 e 13.Il D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214 ha disposto (con l'art. 1) la
modifica dell'art. 12.
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