|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.P.R. n. 313/2002:
TITOLO I - Oggetto e definizioni
Art. 1 (L) - Oggetto
Art. 2 (R) - Definizioni
TITOLO II - Casellario giudiziale
Art. 3 (L) - Provvedimenti iscrivibili
Art. 4 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 5 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
TITOLO III - Casellario dei carichi pendenti
Art. 6 (L) - Provvedimenti iscrivibili
Art. 7 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 8 (L) - Eliminazioni delle iscrizioni
TITOLO IV - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Art. 9 (L) - Provvedimenti iscrivibili
Art. 10 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 11 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
TITOLO V - Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 12 (L) - Provvedimenti iscrivibili
Art. 13 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 14 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
TITOLO VI - Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15 (R) - Ufficio iscrizione
Art. 16 (R) - Comunicazioni all'ufficio iscrizione
Art. 17 (R) - Ufficio territoriale
Art. 18 (R) - Ufficio locale
Art. 19 (R) - Ufficio centrale
Art. 20 (R) - Comunicazioni all'ufficio centrale
TITOLO VII - Servizi certificativi
CAPO I - Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti
Art. 21 (L) - Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
acquisito dall'autorità giudiziaria
Art. 22 (L) - Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
richiesto dal difensore
Art. 23 (L) - Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
Art. 24 (L) - Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
Art. 25 (L) - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
Art. 26 (L) - Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
Art. 27 (L) - Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
Art. 28 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici
servizi
Art. 29 (L) - Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
CAPO II - Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato
Art. 30 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato acquisito dall'autorità giudiziaria
Art. 31 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato richiesto dall'ente interessato
Art. 32 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici
servizi
CAPO III - Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Art. 33 (R) - Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
Art. 34 (R) - Esclusione del codice identificativo dal certificato
Art. 35 (R) - Ufficio competente al rilascio del certificato
Art. 36 (R) - Certificato di emergenza
Art. 37 (L) - Certificati richiesti da autorità straniere
Art. 38 (R) - Termine per il rilascio di certificato
Art. 39 (R) - Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
TITOLO VIII - Garanzie giurisdizionali
Art. 40 (L) - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
TITOLO IX - Sistema informativo
Art. 41 (R) - Principi e funzioni
Art. 42 (R) - Regole tecniche del sistema
Art. 43 (R) - Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
TITOLO X - Disposizioni transitorie
Art. 44 (R) - Eliminazione di iscrizioni incompatibili
Art. 45 (L) - Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di
competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002
Art. 46 (R) - Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema
Art. 47 (R) - Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio
locale
Art. 48 (R) - Termine per il rilascio di certificato
TITOLO XI - Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 49 (R) - Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
Art. 50 (R) - Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
Art. 51 (R) - Raccordo con norme esterne al testo unico
Art. 52 (L) - Abrogazioni di norme primarie
Art. 53 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Art. 54 (R) - Abrogazioni di norme secondarie
Art. 55 (L) - Norma finale
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002 n. 313
(indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio
2003 - S. O. n.
22)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA
REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Emana
il seguente regolamento:
TITOLO I
Oggetto e definizioni
Art. 1 (L)
Oggetto
- 1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale,
il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative
procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la
trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici
interessati.
- Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente
indicato:
- "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
- "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità
di imputato;
- "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è
l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti
con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti
da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari
riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito
amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
- "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e
l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e
ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
- "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto
irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione
con strumenti diversi dalla revocazione;
- "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice
individuato ai sensi dell'articolo 43;
- "numero identificativo del procedimento" è il numero del
procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 335, del codice di procedura penale;
- "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o
amministrativo da inserire nel sistema;
- "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a
eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace, che
ha competenze nella materia del presente testo unico;
- "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il
tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo
unico;
- "ufficio centrale" è l'ufficio presso il Ministero della
giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
TITOLO II
Casellario giudiziale
Art. 3 (L) ( note)
Provvedimenti iscrivibili
- Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
- i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati
da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via
amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo
162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la
sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e
patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la
grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di
tendenza a delinquere;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o
dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una
misura di sicurezza;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e
i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e
all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli
656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della
legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di
cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e
quelli di revoca, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ;
- i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di
omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento;
quelli di riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che
decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12 della legge 30
luglio 2002, n. 189;
- i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già
iscritti;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti
già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia.
(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art.
24, parte del sesto comma, r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73,
l. n. 689/1981)
Art. 4 (R) ( note)
Estratto del provvedimento iscrivibile
- Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto
contenente i seguenti dati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona
cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale
per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che
abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi
dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il
codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
- numero identificativo del procedimento;
- autorità che ha emesso il provvedimento;
- data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
- L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il
tipo di provvedimento, i seguenti dati:
- luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun
reato;
- pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva,
sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con
riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del
codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità,
dichiarazione di tendenza a delinquere.
(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)
- Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento
dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si
riferiscono.
- Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
- ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma
dell'articolo 673, del codice di procedura penale;
- ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali
è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in
caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto
irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto
il termine per l'impugnazione;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni
dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità
emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il
provvedimento è divenuto irrevocabile;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità
relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre
anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi
cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta
la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei
periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni
concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è
stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata
inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un
ulteriore reato;
- ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato
fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con
provvedimento definitivo;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con
provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.
- Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2
decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è
stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è
eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
- Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono
eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si
riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate
al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti
di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
(art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R.
n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
TITOLO III
Casellario dei carichi pendenti
Art. 6 (L) ( note)
Provvedimenti iscrivibili
- Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
- i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di
procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a
procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice
di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso
nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c.
3, c.p.p)
Art. 7 (R) ( note)
Estratto del provvedimento iscrivibile
- Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente,
secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona
cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il
codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione
europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato
ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non
abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione
europea;
- numero identificativo del procedimento;
- autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun
reato;
- pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva,
sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274;
- misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità,
dichiarazione di tendenza a delinquere.
(estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)
Art. 8 (L)
Eliminazioni delle iscrizioni
- Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
- al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla
quale si riferiscono;
- alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma
2, del codice di procedura penale.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di
cui all'art. 687, c.1, c.p.p)
TITOLO IV
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Art. 9 (L) ( note)
Provvedimenti iscrivibili
- Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si
iscrivono per estratto:
- i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse
sanzioni;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti
già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 10 (R) ( note)
Estratto del provvedimento iscrivibile
- Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i
seguenti dati:
- denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il
provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
- rappresentante e sede legale dell'ente;
- numero identificativo del procedimento;
- autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun
illecito amministrativo dipendente da reato;
- sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito
amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)
- Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate
trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione
pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di
qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso
un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
TITOLO V
Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 12 (L) ( note)
Provvedimenti iscrivibili
- Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
- i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito
amministrativo dipendente da reato;
- ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione
dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
( art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e
59, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 13 (R) ( note)
Estratto del provvedimento iscrivibile
- Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente,
secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
- denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il
provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
- rappresentante e sede legale dell'ente;
- numero identificativo del procedimento;
- autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun
illecito amministrativo dipendente da reato;
- sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito
amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)
- Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto
al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato.
(art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs.
n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)
TITOLO VI
Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15 (R) ( note)
Ufficio iscrizione
- L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema
le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza
dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
- Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità
giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso
del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e
dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha
emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1,
lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.
- L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento
giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non
definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
- L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici
identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del
procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili
ai fini dell'estratto.
- L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice
identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del
procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti
dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
- L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o
incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in
particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di
procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288,
secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che
ha emesso il provvedimento.
- L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere
e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico
ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente
l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
Art. 16 (R)
Comunicazioni all'ufficio iscrizione
- L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio
iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai
fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo
dall'esecuzione della pena.
- L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da
autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)
- L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da
autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 2, terzo c., r. d. n. 778/1931)
- L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
- raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative
ai minorenni;
- raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine
di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli
eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
- conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
- concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di
cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio,
trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
- vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per
prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
- adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per
garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del
casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato.
- L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le
iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
- L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.
- Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
- L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone
morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché
le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
- L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
- fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei
provvedimenti giudiziari in materia penale.
- fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo
anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali,
utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte
salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
- in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità
e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle
competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini
stranieri.
(art. 3, r. d. n. 778/1931)
Art. 20 (R)
Comunicazioni all'ufficio centrale
- L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà
comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
- Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il
decreto di grazia.
- Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta
morte della persona.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le
modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche
telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le
modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
TITOLO VII
Servizi certificativi
CAPO I
Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti
Art. 21 (L) ( note)
Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
acquisito dall'autorità giudiziaria
- Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione
penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato
di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
- Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero
acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal
reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura
penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs.
n. 271/1989)
Art. 22 (L) ( note)
Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
richiesto dal difensore
- Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di
ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di
testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
271/1989)
Art. 23 (L) ( note)
Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
- L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il
certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26,
senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)
Art. 24 (L) ( note)
Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio
non sia stato revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma , del codice
penale;
- alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata
l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza
che questa sia stata in seguito revocata;
- ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e
ai decreti penali;
- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
- ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di
pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati;
- ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato
riabilitato con sentenza definitiva.
- Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa
al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n.
274/2000; art. 24 settimo comma, r.d.f. n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Art. 25 (L) ( note)
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio
non sia stato revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice
penale;
- alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata
l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza
che questa sia stata in seguito revocata;
- ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e
ai decreti penali;
- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
- ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di
pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati;
- ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e
quelli di revoca, nonchè ai decreti che
istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli
di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del
fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dall'art. 12 della legge 30
luglio 2002, n. 189.
- Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24,
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa
al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n.
274/2000; art. 24 settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Art. 26 (L) ( note)
Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale relative:
- ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione,
salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
- ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato
riabilitato con sentenza definitiva;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30
luglio 2002, n. 189;
- ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacità del condannato.
(art. 689 c.p.p.)
Art. 27 (L) ( note)
Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
- L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la
richiesta.
- Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei
carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
- alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio
non sia stato revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
- ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e
ai decreti penali;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di
pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati.
(estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6
aprile 2001, n. 204)
Art. 28 (L) ( note)
Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici
servizi
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto
di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a
persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio
delle loro funzioni.
(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
Art. 29 (L) ( note)
Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
- Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai
sensi dell'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
- L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la
richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso
certificato ai sensi dell'articolo 29, comma secondo e dell'articolo 32, comma
primo, n. 5), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
CAPO II
Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato
Art. 30 (L) ( note)
Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti
da
reato acquisito dall'autorità giudiziaria
- Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione
penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato
di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 31 (L) ( note)
Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da
reato richiesto dall'ente interessato
- L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la
richiesta.
- Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti
nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe
dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad
accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su
richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito
del procedimento per decreto.
(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 32 (L) ( note)
Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici
servizi
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto
di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per
l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)
CAPO III
Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Art. 33 (R)
Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
- La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la
richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui
agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le
modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la
protezione dei dati personali.
- Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti
gli uffici locali.
- Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui
all'articolo 35, comma 2.
Art. 34 (R)
Esclusione del codice identificativo dal certificato
- Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il
provvedimento non risulta dal certificato
Art. 35 (R)
Ufficio competente al rilascio del certificato
- Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali
e tutti gli uffici locali.
- Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da
quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento
telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati
personali.
- Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici
in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
Art. 36 (R)
Certificato di emergenza
- Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che
riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati
acquisiti presso l'ufficio centrale.
- Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi
discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio
che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente
del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Art. 37 (L) ( note)
Certificati richiesti da autorità straniere
- Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i
certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici
locali, i quali provvedono al rilascio.
- La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è
disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di
reciprocità.
(art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)
Art. 38 (R)
Termine per il rilascio di certificato
- Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto
il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati
necessari.
Art. 39 (R) ( note)
Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e
da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
- Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni
pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni
territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini
delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo
71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai
fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per
consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli
articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati
personali.
TITOLO VIII
Garanzie giurisdizionali
Art. 40 (L) ( note)
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
- Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le
forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale
del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la
persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma,
per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di
nascita nel territorio dello Stato.
- Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma,
in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del
codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)
TITOLO IX
Sistema informativo
Art. 41 (R) ( nota)
Principi e funzioni
- Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle
attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo
scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti
i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di
rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle
notizie e delle informazioni raccolte.
- Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di
controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività,
della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di
acquisizione, certificazione e visura dei dati.
- Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche
emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela
della riservatezza dei dati personali.
Art. 42 (R)
Regole tecniche del sistema
- Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure
degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti
l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai
relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina
generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per
la protezione dei dati personali.
- Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui
all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il
Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice
fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice
fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle
prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
- Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere
eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei
dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
Art. 43 (R) ( note)
Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
- Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un
cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice
fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono,
nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo
attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali
esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o
integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30
luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.
- Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le
modalità di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.
TITOLO X
Disposizioni transitorie
Art. 44 (R)
Eliminazione di iscrizioni incompatibili
- L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti
incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.
Art. 45 (L) ( note)
Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di
competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002
- Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002,
non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono
eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n.
274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)
Art. 46 (R)
Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema
- Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui
agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero
della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito il
garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle
concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto
cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
- Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui
all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il
Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice
fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice
fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle
prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 47 (R)
Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio
locale
- Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle
informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle
persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate.
L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
- Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il
luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso
il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 48 (R) ( nota)
Termine per il rilascio di certificato
- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato
è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio
immediato, nel medesimo giorno.
TITOLO XI
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 49 (R) ( note)
Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
- All'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, alla lettera aa) dopo le parole "che riguardano
l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza
e";
- al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera: "bbb)
di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;".
Art. 50 (R)
Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
- I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli
articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.
Art. 51 (R)
Raccordo con norme esterne al testo unico
- Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi
pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle
corrispondenti norme del presente testo unico.
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano
abrogate le seguenti disposizioni:
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma,
l'espressione: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il
settimo comma;
- l'articolo 17, comma secondo, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
- l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articolo 32, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio
1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei
fogli complementari";
- l'articolo 58-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da
194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma
1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole " e
2" e, conseguentemente, la parola: "commi" è sostituita dalla
seguente: "comma";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85,
comma 1, lettera b).
Art. 53 (L) ( note)
Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
- Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per
i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" sono sostituite dalle
seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".
- Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle
seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito
il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di
Roma".
- Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione:
"competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente:
"locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento
giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano
abrogate le seguenti disposizioni:
- decreto del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e per gli affari di
culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235
del 10 ottobre 1931;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;
- all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale
e,";
- gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile
2001, n. 204.
- Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti.
(omissis)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera d), ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999):
"Art. 7 (Testi unici)
- Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30
giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo,
il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che
disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
- nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione
della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
- nelle leggi annuali di semplificazione;
- nell'allegato 3 della presente legge;
- nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in
riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
- nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del
medesimo codice;
- nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del
bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- -bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici.
- Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e
settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di
semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto
legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai
seguenti criteri e principi direttivi:
- delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
- coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
- esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
- [aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata
in vigore di ciascun testo unico];
- indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia
universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università
salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
- Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque
abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non
richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
- Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei
Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione
cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal
ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto
conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
- Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai
sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato,
che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in
numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16,
primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054
del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 4 del presente articolo.
- Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano
attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
- Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si
procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle
norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
"Art. 20.
- Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un
disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o
autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare
nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla
lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
- Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art.
7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su
richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
- I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti.
- I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
- trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
- -bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- -ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
- -quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
- -quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano
più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
- -sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
- -septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
- -bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e
alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
- I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e
per il miglioramento dell'azione amministrativa.
- Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono
principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima".
- In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonchè le seguenti materie:
- sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
- composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
- interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e
progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
- procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
- I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
- In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 è emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'art. 6 della medesima legge.
- Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con
particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme,
secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Art. 20-bis.
- I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
- eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
- riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- Si riportano i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1
della citata legge 8 marzo 1999, n. 50:
- "Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario
giudiziale:
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio
1936, n. 1059;
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonchè tabella A: art. 4, lettera b), e
art. 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli
110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18
e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lettera b)".
- "Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un
unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici
uffici):
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.".
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca: "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300.".
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato).
- Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro
custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha
acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
- Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica
del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico
ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
- Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2
sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
- -bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo
non superiore a tre mesi e non rinnovabile.".
Note all'art. 3:
|