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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


 INDICE del d.P.R. n. 313/2002:

TITOLO I - Oggetto e definizioni

Art. 1 (L) - Oggetto

Art. 2 (R) - Definizioni

TITOLO II - Casellario giudiziale

Art. 3 (L) - Provvedimenti iscrivibili

Art. 4 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile

Art. 5 (L) - Eliminazione delle iscrizioni

TITOLO III - Casellario dei carichi pendenti

Art. 6 (L) - Provvedimenti iscrivibili

Art. 7 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile

Art. 8 (L) - Eliminazioni delle iscrizioni

TITOLO IV - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Art. 9 (L) - Provvedimenti iscrivibili

Art. 10 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile

Art. 11 (L) - Eliminazione delle iscrizioni

TITOLO V - Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 12 (L) - Provvedimenti iscrivibili

Art. 13 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile

Art. 14 (L) - Eliminazione delle iscrizioni

TITOLO VI - Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Art. 15 (R) - Ufficio iscrizione

Art. 16 (R) - Comunicazioni all'ufficio iscrizione

Art. 17 (R) - Ufficio territoriale

Art. 18 (R) - Ufficio locale

Art. 19 (R) - Ufficio centrale

Art. 20 (R) - Comunicazioni all'ufficio centrale

TITOLO VII - Servizi certificativi

CAPO I - Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

Art. 21 (L) - Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria

Art. 22 (L) - Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore

Art. 23 (L) - Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato

Art. 24 (L) - Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

Art. 25 (L) - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

Art. 26 (L) - Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

Art. 27 (L) - Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato

Art. 28 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi

Art. 29 (L) - Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato

CAPO II - Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 30 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria

Art. 31 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato

Art. 32 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi

CAPO III - Disposizioni comuni ai servizi certificativi

Art. 33 (R) - Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato

Art. 34 (R) - Esclusione del codice identificativo dal certificato

Art. 35 (R) - Ufficio competente al rilascio del certificato

Art. 36 (R) - Certificato di emergenza

Art. 37 (L) - Certificati richiesti da autorità straniere

Art. 38 (R) - Termine per il rilascio di certificato

Art. 39 (R) - Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi

TITOLO VIII - Garanzie giurisdizionali

Art. 40 (L) - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

TITOLO IX - Sistema informativo

Art. 41 (R) - Principi e funzioni

Art. 42 (R) - Regole tecniche del sistema

Art. 43 (R) - Codice identificativo sulla base delle impronte digitali

TITOLO X - Disposizioni transitorie

Art. 44 (R) - Eliminazione di iscrizioni incompatibili

Art. 45 (L) - Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002

Art. 46 (R) - Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema

Art. 47 (R) - Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale

Art. 48 (R) - Termine per il rilascio di certificato

TITOLO XI - Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 49 (R) - Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 50 (R) - Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali

Art. 51 (R) - Raccordo con norme esterne al testo unico

Art. 52 (L) - Abrogazioni di norme primarie

Art. 53 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme

Art. 54 (R) - Abrogazioni di norme secondarie

Art. 55 (L) - Norma finale

NOTE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002 n. 313  (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003 - S. O. n. 22)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1 (L)

Oggetto
  1. 1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
Art. 2 (R)  (note)

Definizioni
  1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
    1. "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
    2. "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
    3. "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    4. "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    5. "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    6. "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
    7. "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
    8. "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
    9. "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, del codice di procedura penale;
    10. "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
    11. "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
    12. "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
    13. "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
    14. "ufficio centrale" è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
    15. "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
TITOLO II

Casellario giudiziale

Art. 3 (L)  (note)

Provvedimenti iscrivibili
  1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
    1. i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
    2. i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
    3. i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
    4. i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
    5. i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
    6. i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
    7. i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    8. i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
    9. i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
    10. i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
    11. i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
    12. i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
    13. i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
    14. i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ;
    15. i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
    16. i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    17. i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    18. i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
    19. qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

Art. 4 (R)  (note)

Estratto del provvedimento iscrivibile
  1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
    1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
    2. numero identificativo del procedimento;
    3. autorità che ha emesso il provvedimento;
    4. data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

  2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
    1. luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
    2. pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
    3. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

Art. 5 (L)  (note)

Eliminazione delle iscrizioni
  1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

  2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
    1. ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;
    2. ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
    3. ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
    4. ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
    5. ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
    6. ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

    7. ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

    8. ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

    9. ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;
    10. ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.

  3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

  4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
(art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

TITOLO III

Casellario dei carichi pendenti

Art. 6 (L)  (note)

Provvedimenti iscrivibili
  1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
    1. i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
    2. ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)

Art. 7 (R)  (note)

Estratto del provvedimento iscrivibile
  1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
    1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
    2. numero identificativo del procedimento;
    3. autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
    4. data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
    5. luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
    6. pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
    7. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
(estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

Art. 8 (L)

Eliminazioni delle iscrizioni
  1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
    1. al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
    2. alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c.1, c.p.p)

TITOLO IV

Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Art. 9 (L)  (note)

Provvedimenti iscrivibili
  1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
    1. i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    2. i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
    3. qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Art. 10 (R)  (note)

Estratto del provvedimento iscrivibile
  1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
    1. denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
    2. rappresentante e sede legale dell'ente;
    3. numero identificativo del procedimento;
    4. autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
    5. data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
    6. luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
    7. sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

Art. 11 (L)  (note)

Eliminazione delle iscrizioni
  1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

TITOLO V

Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 12 (L)  (note)

Provvedimenti iscrivibili
  1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
    1. i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
    2. ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
( art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59, d.lgs. n. 231/2001)

Art. 13 (R)  (note)

Estratto del provvedimento iscrivibile
  1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
    1. denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
    2. rappresentante e sede legale dell'ente;
    3. numero identificativo del procedimento;
    4. autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
    5. data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
    6. luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
    7. sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

Art. 14 (L)  (note)

Eliminazione delle iscrizioni
  1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
(art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

TITOLO VI

Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Art. 15 (R)  (note)

Ufficio iscrizione
  1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.

  2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.

  3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.

  4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.

  5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.

  6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.

  7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
Art. 16 (R)

Comunicazioni all'ufficio iscrizione
  1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
Art. 17 (R)  (note)

Ufficio territoriale
  1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)

Art. 18 (R)  (note)

Ufficio locale
  1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 2, terzo c., r. d. n. 778/1931)

Art. 19 (R)  (note)

Ufficio centrale
  1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
    1. raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
    2. raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
    3. conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
    4. conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
    5. concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
    6. vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
    7. adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
  2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

  3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

  4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

  5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

  6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
    1. fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.
    2. fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
    3. in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.
(art. 3, r. d. n. 778/1931)

Art. 20 (R)

Comunicazioni all'ufficio centrale
  1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.

  2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.

  3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.

  4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
TITOLO VII

Servizi certificativi

CAPO I

Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

Art. 21 (L)  (note)

Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
  1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

  2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

Art. 22 (L)  (note)

Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
  1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

Art. 23 (L)  (note)

Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
  1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)

Art. 24 (L)  (note)

Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
  1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
    1. alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
    2. alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma , del codice penale;
    3. alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
    4. alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
    5. ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
    6. alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
    7. ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
    8. ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
    9. ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
    10. ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
    11. ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
    12. ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.
     
  2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma, r.d.f. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

Art. 25 (L)  (note)

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
  1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
    1. alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
    2. alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
    3. alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
    4. alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
    5. ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
    6. alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
    7. ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
    8. ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
    9. ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
    10. ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
    11. ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca,  nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
    12. ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
    13. ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

Art. 26 (L)  (note)

Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
  1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
    1. ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
    2. ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
    3. ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    4. ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
(art. 689 c.p.p.)

Art. 27 (L)  (note)

Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
  1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.

  2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
    1. alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
    2. alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
    3. alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
    4. ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
    5. ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
    6. ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
(estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

Art. 28 (L)  (note)

Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
  1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)

Art. 29 (L)  (note)

Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
  1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

  2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, comma secondo e dell'articolo 32, comma primo, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

CAPO II

Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 30 (L)  (note)

Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti
 da reato acquisito dall'autorità giudiziaria
  1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Art. 31 (L)  (note)

Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
 dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato
  1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.

  2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

Art. 32 (L)  (note)

Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
  1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

CAPO III

Disposizioni comuni ai servizi certificativi

Art. 33 (R)

Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
  1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.

  2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.

  3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

  4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 34 (R)

Esclusione del codice identificativo dal certificato
  1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato
Art. 35 (R)

Ufficio competente al rilascio del certificato
  1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

  2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali.

  3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
Art. 36 (R)

Certificato di emergenza
  1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.

  2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Art. 37 (L)  (note)

Certificati richiesti da autorità straniere

  1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.

  2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
(art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)

Art. 38 (R)

Termine per il rilascio di certificato
  1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
Art. 39 (R)  (note)

Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e
 da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
  1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali.
TITOLO VIII

Garanzie giurisdizionali

Art. 40 (L)  (note)

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
  1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

  2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)

TITOLO IX

Sistema informativo

Art. 41 (R)  (nota)

Principi e funzioni
  1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

  2. Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

  3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 42 (R)

Regole tecniche del sistema
  1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali.

  2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
Art. 43 (R)  (note)

Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
  1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.

  2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalità di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.
TITOLO X

Disposizioni transitorie

Art. 44 (R)

Eliminazione di iscrizioni incompatibili
  1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.
Art. 45 (L)  (note)

Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di
 competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002
  1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)

Art. 46 (R)

Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema
  1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.

  2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 47 (R)

Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale
  1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.

  2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 48 (R)  (nota)

Termine per il rilascio di certificato
  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
TITOLO XI

Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 49 (R)  (note)

Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  1. All'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, alla lettera aa) dopo le parole "che riguardano l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza e";
    2. al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera: "bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;".
Art. 50 (R)

Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
  1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.
Art. 51 (R)

Raccordo con norme esterne al testo unico
  1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
Art. 52 (L)  (note)

Abrogazioni di norme primarie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  • regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
  • all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma, l'espressione: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;
  • l'articolo 17, comma secondo, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
  • l'articolo 32, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
  • l'articolo 58-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
  • gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
  • l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
  • del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
  • gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
  • del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" è sostituita dalla seguente: "comma";
  • del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Art. 53 (L)  (note)

Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
  1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".

  2. Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".

  3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: "competente ai fini dell'iscrizione" è sostituita dalla seguente: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Art. 54 (R)  (note)

Abrogazioni di norme secondarie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  • decreto del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
  • decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
  • decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;
  • all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,";
  • gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Art. 55 (L)

Norma finale
  1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(omissis)


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: 

  • L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

     
  • L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

     
  • Si riporta il testo degli articoli 14, 16 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    "Art. 14 (Decreti legislativi)
    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

       
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

       
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

       
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

    "Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie)

    1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

       
    2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

    "Art. 17 (Regolamenti)

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

       
      1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
         
      2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
         
      3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
         
      4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.


       

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

       
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

       
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

       
      1. -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

         
        1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
           
        2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
           
        3. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
           
        4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
           
        5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
  • Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera d), ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999):

    "Art. 7 (Testi unici)
    1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

       
      1. nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
         
      2. nelle leggi annuali di semplificazione;
         
      3. nell'allegato 3 della presente legge;
         
      4. nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
         
      5. nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
         
      6. nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
         
        1. -bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.


       

    2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

       
      1. delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
         
      2. puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
         
      3. esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
         
      4. coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
         
      5. esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
         
      6. esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
         
      7. [aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico];
         
      8. indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.


       

    3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

       
    4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

       
    5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

       
    6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

       
    7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".
  • Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

    "Art. 20.
    1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

       
    2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

       
    3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

       
    4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

       
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

       
      1. semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
         
      2. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
         
      3. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
         
      4. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
         
      5. semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
         
      6. trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
         
      7. individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
         
        1. -bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
        1. -ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
        1. -quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
        1. -quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
        1. -sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
        1. -septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
    1. -bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

       
    2. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

       
    3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima".

       
    4. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie:

       
      1. sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
         
      2. composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
         
      3. interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
         
      4. procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         
      5. procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.


       

    5. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

       
    6. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

       
    7. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".

    "Art. 20-bis.

    1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

       
      1. eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
         
      2. riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".
  • Si riportano i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della citata legge 8 marzo 1999, n. 50:
    1. "Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale:

      regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
      regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 24;
      regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
      regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
      legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
      legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
      legge 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonchè tabella A: art. 4, lettera b), e art. 14;
      codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
      norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
      disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
      norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
      legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
      legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lettera b)".
    1. "Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici):

      codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
      norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.".

Note all'art. 2:

  • Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.".
  • Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

    "Art. 335 (Registro delle notizie di reato).
    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

       
    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

       
    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

       
      1. -bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.".

Note all'art. 3:

  • Si riporta il testo degli articoli 730, come modificato dal testo unico qui pubblicato, 656, 657 e 663 del codice di procedura penale:

    "Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale).
    1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12, comma 2, del codice penale.

       
    2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla Corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

       
      1. -bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

         
      2. La richiesta alla Corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.".

    "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive).

    1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

       
    2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

       
    3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

       
    4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

       
    5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

       
    6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

       
    7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

       
    8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

       
      1. -bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

         
      2. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

         
        1. nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

           
        2. nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.


         

      3. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.".

    "Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo).

    1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applic